Pubblicate le indicazioni operative di unioncamere in merito alla vidimazione dei registri di carico e scarico

Come è ormai noto a chi opera nel settore della gestione dei rifiuti, lo scorso settembre sono entrati in vigore i quattro Decreti Legislativi per l’attuazione delle Direttive Europee contenute nel “Pacchetto Economia Circolare”, adottato dall’Unione Europea a luglio del 2018.
La riforma delle norme sui rifiuti ha inevitabilmente influito sull’operatività dei soggetti coinvolti.
Nel caso specifico, la modifica dell’articolo 190 “Registro cronologico di carico e scarico” del D.lgs. 152/2006 seguita al recepimento delle Direttive comunitarie n. 851 e 852 del 2018, per effetto del D.lgs. 116/2020, ha generato non pochi dubbi d’interpretazione rendendo necessario un ulteriore chiarimento dal punto di vista operativo.

Sul sito di Ecocamere, in data 05 febbraio 2021, leggiamo infatti:
‹‹A fronte delle difficoltà segnalate dalle imprese in merito all’interpretazione della normativa, Unioncamere ha predisposto una nota che fornisce indicazioni alle Camere di commercio sulla vidimazione dei Registri di carico e scarico dei rifiuti››

Tra i punti controversi la modalità di numerazione delle pagine dei registri in relazione all’introduzione della parola “cronologico” nella definizione dei registri di carico e scarico.
Unioncamere, riprendendo quanto affermato dall’Agenzia delle Entrate a proposito di libri e registri contabili, precisa che la numerazione progressiva delle pagine del registro di carico e scarico dev’essere effettuata prima del suo utilizzo, avendo cura d’indicare su ogni pagina l’anno di riferimento; per completezza d’informazione, ricordiamo che quello da indicare è l’anno di riferimento della contabilità e non quello in cui si effettua la stampa delle pagine.

Sostanzialmente quindi, in base a quanto scrive Unioncamere in merito alla vidimazione dei Registri di carico e scarico, non ci sono di fatto novità ma restano valide le modalità operative in essere.

Roberto Ribaudo
COO di Computer Solutions

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