Il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica ha pubblicato un interpello che fornisce chiarimenti sulla gestione degli impianti di sterilizzazione dei rifiuti sanitari a rischio infettivo, affrontando gli aspetti relativi al regime autorizzativo, alle responsabilità dei soggetti coinvolti e alla gestione dei rifiuti dopo il trattamento.

La deroga all’autorizzazione riguarda solo gli impianti installati nella struttura sanitaria

L’interpello precisa che la deroga all’autorizzazione prevista dall’art. 7 del DPR 254/2003 si applica esclusivamente agli impianti di sterilizzazione installati all’interno della struttura sanitaria e operanti nelle condizioni previste dalla norma.

La deroga trova applicazione sia nel caso in cui l’impianto sia gestito direttamente dalla struttura sanitaria, sia quando la gestione venga affidata, mediante appalto, a un soggetto terzo.

Qualora non ricorrano tali presupposti, si applica invece il regime autorizzativo ordinario previsto dall’art. 208 del D.Lgs. 152/2006.

Restano ferme le procedure ambientali previste dal D.Lgs. 152/2006

Il Ministero chiarisce inoltre che la deroga non riguarda le procedure ambientali disciplinate dalla Parte II del D.Lgs. 152/2006.

Quando ne ricorrono i presupposti, gli impianti di sterilizzazione sono pertanto soggetti alle procedure di Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) e, se necessario, anche alla Valutazione di Incidenza (VINCA).

Gli obblighi connessi a tali procedure ricadono sul soggetto individuabile come proponente del progetto, sulla base del concreto assetto contrattuale tra le parti.

Responsabilità condivisa per il corretto funzionamento dell’impianto

Richiamando l’art. 7, comma 3, del DPR 254/2003, l’interpello ribadisce che il direttore o responsabile sanitario e il gestore dell’impianto sono entrambi responsabili dell’attivazione dell’impianto e della corretta efficacia del processo di sterilizzazione, indipendentemente dal fatto che la gestione sia svolta direttamente oppure affidata a terzi.

Come devono essere gestiti i rifiuti dopo la sterilizzazione

L’interpello conferma infine che i rifiuti sanitari sottoposti a sterilizzazione, una volta completato il trattamento secondo quanto previsto dal DPR 254/2003, sono assimilati ai rifiuti urbani.

Devono pertanto essere gestiti con il codice EER 20 03 01 e sono soggetti al relativo regime giuridico.

Ne consegue l’applicazione della disciplina tariffaria prevista dall’art. 238 del D.Lgs. 152/2006, fermo restando che le utenze non domestiche possono scegliere di conferire tali rifiuti al servizio pubblico oppure al mercato, nei casi e con le modalità previste dalla normativa vigente.

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La Redazione

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