FAQ sulla gestione dei rifiuti: chiarimenti su R.E.N.T.Ri., FIR digitale, formulari, registri, operatività software rifiuti
Con riferimento al campo 5 del FIR (“Intermediario o commerciante”), esso identifica esclusivamente il soggetto che opera senza detenzione del rifiuto. Il trasportatore, essendo in detenzione del rifiuto durante il trasporto, non rientra in tale fattispecie e registra l’operazione mediante movimento contestuale di carico e scarico.
Le istruzioni precisano inoltre che il campo non deve essere compilato nel caso dei consorzi istituiti per il recupero e riciclaggio di specifiche tipologie di rifiuti. Qualora si rendesse necessario indicare ulteriori soggetti per ragioni operative o economiche, è possibile riportarne gli estremi nello spazio dedicato alle annotazioni.
Con riferimento al RENTRI, le sanzioni per la mancata o incompleta trasmissione dei dati si applicheranno a decorrere dal 15 settembre 2026. Restano invece applicabili le sanzioni relative all’errata compilazione del FIR e alla mancata restituzione della quarta copia.
La normativa ambientale non fornisce una definizione esplicita di “giorni lavorativi”.
In assenza di indicazioni specifiche, si applica il criterio generale previsto dall’art. 2963 del Codice Civile, utilizzato per il calcolo dei termini.
In base a questo criterio:
- si escludono solo i giorni festivi (domeniche e festività nazionali)
- il sabato è considerato giorno lavorativo, anche se l’azienda non opera
Di conseguenza, il termine dei 2 giorni lavorativi:
- non dipende dall’organizzazione aziendale (es. attività solo lun–ven)
- segue un criterio “oggettivo” stabilito dalla legge
Esempio pratico
Una registrazione effettuata il venerdì deve essere resa immodificabile entro:
- sabato → 1° giorno lavorativo
- lunedì → 2° giorno lavorativo
Scadenza: lunedì
Nota operativa
Il tema è oggetto di confronto anche a livello istituzionale e sono stati richiesti chiarimenti al Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica.
In attesa di eventuali indicazioni ufficiali più specifiche, l’interpretazione sopra riportata è quella più prudenziale e generalmente adottata.
All’articolo 183 del D. Lgs. 152/2006 (Definizioni) sono state introdotte nuove definizioni; tra queste assume particolare rilievo quella di “rifiuti urbani” (comma 1, lettera b-ter), che incorpora i principi di assimilazione.
Sono considerati urbani i rifiuti indifferenziati e da raccolta differenziata provenienti da fonti diverse da quelle domestiche, purché “simili per natura e composizione ai rifiuti domestici” indicati nell’allegato L-quater e prodotti dalle attività elencate nell’allegato L-quinquies.
Il Ministero della Transizione Ecologica ha pubblicato apposita circolare recante chiarimenti in merito all’applicazione della tariffa e alle relative scadenze per i soggetti che non si avvalgono del servizio pubblico, ai sensi dell’art. 1, commi 639 e 668, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, in conseguenza dell’entrata in vigore della nuova definizione di rifiuti urbani introdotta dal D. Lgs. 3 settembre 2020, n. 116.
Il produttore non domestico, individuato nell’allegato L-quinquies, è tenuto a comunicare al Comune, entro il 31 maggio, la scelta di non avvalersi del servizio pubblico di raccolta. Resta ferma la possibilità di recedere anticipatamente dal servizio privato, anche prima della scadenza quinquennale. Diversamente, qualora il produttore opti per il servizio pubblico, l’impegno ha durata minima pari a cinque anni.
Nel caso in cui l’utenza non domestica non si avvalga del servizio pubblico, essa deve dimostrare l’avvio a recupero dei rifiuti mediante attestazione rilasciata dal soggetto incaricato del recupero. Tale attestazione è necessaria ai fini dell’ottenimento delle riduzioni della quota variabile del tributo.
In caso di avvio totale a recupero, la riduzione riguarda l’intera quota variabile; in caso di gestione mista, la riduzione è proporzionale alle quantità effettivamente avviate a recupero.
Si evidenzia inoltre che:
- Sono escluse dall’allegato L-quinquies le attività industriali con capannoni di produzione;
- Non sono escluse le superfici che producono rifiuti urbani (ad esempio mense, uffici o locali funzionalmente connessi), le quali restano pertanto assoggettate alla disciplina dei rifiuti urbani.
Con deliberazione n. 4 del 22 dicembre 2020, il Comitato Nazionale dell’Albo Gestori Ambientali (“Applicazione articolo 183, comma 1, lettera b-ter), del D. Lgs. 152/2006”) ha fornito indicazioni operative per superare le criticità derivanti dalla nuova definizione di rifiuti urbani.
In particolare, la nuova classificazione ha ricompreso tra i rifiuti urbani anche rifiuti precedentemente qualificati come speciali (cosiddetti “assimilati”), con conseguente limitazione, in via generale, del trasporto ai soggetti iscritti alla categoria 1 dell’Albo.
Al fine di garantire la continuità operativa, è stato stabilito che i soggetti iscritti alle categorie 4 e 2-bis possono continuare a trasportare i rifiuti speciali non pericolosi che, per effetto della nuova definizione, sono divenuti urbani, con riferimento ai codici EER e alle tipologie indicate negli allegati L-quater e L-quinquies.
Alla luce di quanto sopra, tali rifiuti possono essere:
- gestiti come rifiuti speciali, applicando le regole del deposito temporaneo affidati a trasportatori iscritti alla categoria 4 oppure da loro trasportati in regime 2 bis; oppure
- gestiti come rifiuti urbani, senza obbligo di deposito temporaneo né di registrazione sul registro cronologico, con possibilità di conferimento al servizio pubblico o affidati a trasportatori iscritti alla categoria 4 oppure da loro trasportati in regime 2 bis;
- la qualificazione adottata deve risultare dal formulario di identificazione del rifiuto (FIR) (urbano/speciale).
In linea generale, il FIR non è obbligatorio per il trasporto dei rifiuti urbani; tuttavia, nel caso di rifiuti urbani conferiti a soggetti iscritti alle categorie 4 o 2-bis, esso è necessario sia per accompagnare il trasporto sia per attestare l’avvio a recupero, ai fini delle riduzioni tariffarie.
No. Grazie al Decreto “Milleproroghe”, l’obbligo di emissione del FIR digitale non è ancora in vigore. Fino al 15 settembre 2026 il FIR può essere emesso in formato cartaceo oppure digitale, a scelta del produttore/detentore.
La scelta spetta sempre al produttore/detentore del rifiuto.
No. Grazie al Decreto “Milleproroghe”, l’obbligo di emissione del FIR digitale non è ancora in vigore. Fino al 15 settembre 2026 il FIR potrà essere emesso in formato cartaceo oppure digitale, a scelta del produttore/detentore.
La scelta spetta sempre al produttore/detentore del rifiuto.
Se il produttore/detentore emette il FIR in formato digitale, tutti i soggetti della filiera (trasportatori e destinatari) sono obbligati a gestire il FIR in formato digitale.
No. Se il produttore/detentore emette il FIR in formato cartaceo, tutta la filiera deve gestire il FIR in formato cartaceo
Se il produttore ha scelto il FIR digitale ma si verifica un problema tecnico (sistema RENTRI, gestionale o rete), si applicano le disposizioni dell’Allegato 2 del DD n. 25 del 5 febbraio 2026.
È ammesso l’uso del FIR cartaceo in caso di:
indisponibilità temporanea della connessione Internet o dei servizi di autenticazione digitale;
cause non imputabili agli operatori e non dovute a negligenza o scarsa manutenzione.
No. Durante il periodo di indisponibilità non devono essere trasmessi dati al RENTRI.
Sì. Nelle annotazioni del FIR deve essere riportata la dicitura obbligatoria:
“FIR emesso in modalità cartacea ai sensi di quanto previsto dall’Allegato 2 al Decreto Direttoriale ECB n. 25 del 5.2.2026”
Sì. Deve essere compilata la dichiarazione di indisponibilità (Appendice all’Allegato 2) e inviata via PEC all’indirizzo dit.rentri@pec.it entro il primo giorno lavorativo successivo alla cessazione dell’evento.
Sì. Il produttore deve conservare tutta la documentazione utile per eventuali controlli (ad esempio screenshot che dimostrino l’evento).
Sì. In presenza di indisponibilità tecnica, è ammesso l’uso del FIR cartaceo anche se il FIR era stato originariamente emesso in formato digitale. Il trasporto e l’accettazione possono avvenire con la stampa cartacea del FIR digitale, aggiornata e firmata in modo autografo.
Dopo il ripristino: il ciclo del FIR deve essere chiuso; i dati devono essere trasmessi e le copie restituite; l’operazione è ammessa anche oltre i termini ordinari, purché tracciabile.
Le sanzioni per la mancata o incompleta trasmissione dei dati al RENTRI verranno applicate a partire dal 15 settembre 2026.
Nel caso in cui il FIR digitale sia stato chiuso dal destinatario ma non trasmesso, è necessario che venga inviato il prima possibile per consentire la completa chiusura del ciclo e l’esclusione della responsabilità del produttore ai sensi dell’art. 188 del TUA. In caso contrario dovrà essere fatta una segnalazione agli organi di sorveglianza.
No. Fino al 15 settembre 2026 l’emissione del FIR digitale non è obbligatoria e il FIR può essere gestito in formato cartaceo o digitale, in base alla scelta effettuata dal produttore/detentore.
La decisione sul formato (cartaceo o digitale) spetta al produttore/detentore del rifiuto. Il trasportatore deve adeguarsi alla modalità scelta dal produttore.
No. Se il produttore/detentore emette il FIR in formato digitale, tutta la filiera, compresi i trasportatori, è obbligata a gestire il FIR esclusivamente in formato digitale.
Sì. Se il FIR è emesso in formato cartaceo, anche il trasportatore deve gestirlo in formato cartaceo, senza possibilità di passare al digitale.
In caso di impossibilità tecnica temporanea (problemi di connessione Internet o di autenticazione digitale non imputabili a negligenza), si applicano le procedure previste dall’Allegato 2 del DD n. 25 del 5 febbraio 2026.
Sì. In presenza delle condizioni di indisponibilità tecnica previste, è ammesso l’uso del FIR cartaceo anche se il FIR era stato originariamente emesso in formato digitale.
No. Durante il periodo di indisponibilità i dati non devono essere trasmessi al RENTRI.
Sì. Il FIR cartaceo deve riportare nelle annotazioni la dicitura obbligatoria:
“FIR emesso in modalità cartacea ai sensi di quanto previsto dall’Allegato 2 al Decreto Direttoriale ECB n. 25 del 5.2.2026”
Sì. Deve essere compilata la dichiarazione di indisponibilità (Appendice all’Allegato 2) e inviata via PEC a dit.rentri@pec.it entro il primo giorno lavorativo successivo alla cessazione dell’evento
La Pec deve essere inviata esclusivamente dal soggetto che ha riscontrato la problematica e non da tutti gli operatori coinvolti.
Sì. In presenza di indisponibilità tecnica, è ammesso l’uso del FIR cartaceo anche se il FIR era stato originariamente emesso in formato digitale. Il trasporto e l’accettazione possono avvenire utilizzando la stampa cartacea del FIR digitale, aggiornata e firmata in modo autografo dal trasportatore e dagli altri soggetti coinvolti.
Una volta ripristinati i servizi, il trasportatore deve:
– Completare il ciclo di vita del FIR
– Trasmettere i dati al RENTRI;
– Restituire le copie del FIR ai soggetti aventi diritto, anche oltre i termini ordinari, purché con tracciabilità.
Le sanzioni per la mancata o incompleta trasmissione dei dati al RENTRI si applicano a decorrere dal 15 settembre 2026.
Il destinatario deve restituire tramite il RENTRI la copia completa del FIR digitale, relativa ai rifiuti pericolosi e non pericolosi, entro due giorni lavorativi dalla presa in carico dei rifiuti al fine di consentire al produttore/detentore di adempiere gli obblighi previsti dall’articolo 188, comma 4, lettera b) del Decreto legislativo n. 152 del 2006,
La copia del formulario digitale è resa disponibile a tutti i soggetti intervenuti nella movimentazione dei rifiuti, anche mediante interoperabilità.
La restituzione è obbligatoria nei casi di rifiuti pericolosi e non pericolosi anche in caso di respingimento (parziale o totale) del rifiuto
Entro 90 giorni dalla restituzione della copia completa del XFIR da parte del destinatario – restituzione che deve avvenire entro due giorni dalla presa in carico – tutti i soggetti coinvolti nella movimentazione sono tenuti, per rispetto della norma, a scaricare la copia completa da mandare in conservazione con le modalità previste dalla normativa. Trascorso tale periodo RENTRI non garantisce la sua conservazione.
No. Fino al 15 settembre 2026 l’emissione del FIR digitale non è obbligatoria. Il FIR può essere gestito in formato cartaceo o digitale, in funzione della scelta effettuata dal produttore/detentore.
La scelta del formato del FIR spetta al produttore/detentore. Il destinatario è tenuto ad adeguarsi al formato scelto dal produttore.
No. Se il produttore/detentore emette il FIR in formato digitale, tutta la filiera, compresi i destinatari, deve gestire il FIR esclusivamente in formato digitale.
No. Se il FIR è emesso in formato cartaceo, il destinatario deve continuare a gestirlo in formato cartaceo, come tutti gli altri soggetti della filiera.
Se il FIR è digitale e il destinatario ha un’impossibilità tecnica temporanea (problemi di connettività o autenticazione digitale non imputabili a negligenza), si applicano le disposizioni previste dall’Allegato 2 del DD n. 25 del 5 febbraio 2026
Sì. In presenza di indisponibilità tecnica, è ammesso l’uso del FIR cartaceo anche se il FIR era stato originariamente emesso in formato digitale.
No. Durante il periodo di indisponibilità non devono essere trasmessi dati al RENTRI
Sì. Il FIR deve riportare nelle annotazioni la dicitura obbligatoria: “FIR emesso in modalità cartacea ai sensi di quanto previsto dall’Allegato 2 al Decreto Direttoriale ECB n. 25 del 5.2.2026”
Sì. Deve essere compilata la dichiarazione di indisponibilità (Appendice all’Allegato 2) e inviata via PEC all’indirizzo dit.rentri@pec.it entro il primo giorno lavorativo successivo alla cessazione dell’evento.
La Pec deve essere inviata esclusivamente dal soggetto che ha riscontrato la problematica e non da tutti gli operatori coinvolti.
Sì. È obbligatorio conservare la documentazione utile per eventuali controlli, come ad esempio screenshot o evidenze del problema tecnico riscontrato
L’accettazione avviene mediante la stampa cartacea del FIR digitale, aggiornata con le informazioni necessarie e firmata in modo autografo dai soggetti coinvolti.
Dopo il ripristino dei sistemi il destinatario deve:
– chiudere il ciclo di vita del FIR
– trasmettere i dati al RENTRI;
– restituire le copie del FIR ai soggetti aventi diritto, anche oltre i termini ordinari, purché sia garantita la tracciabilità.
Le sanzioni per la mancata o incompleta trasmissione dei dati al RENTRI saranno applicate a decorrere dal 15 settembre 2026.
I destinatari che abbiano chiuso i FIR digitali firmando per accettazione ma non abbiano trasmesso la quarta copia ai soggetti aventi diritto devono inviarla il prima possibile, anche se il FIR è stato concluso durante l’incidente RENTRI, per consentire la corretta chiusura del ciclo e l’esclusione della responsabilità del produttore ai sensi dell’art. 188 del TUA.
Il destinatario deve restituire tramite il RENTRI la copia completa del FIR digitale, relativa ai rifiuti pericolosi e non pericolosi, entro due giorni lavorativi dalla presa in carico dei rifiuti al fine di consentire al produttore/detentore di adempiere gli obblighi previsti dall’articolo 188, comma 4, lettera b) del Decreto legislativo n. 152 del 2006,
La copia del formulario digitale è resa disponibile a tutti i soggetti intervenuti nella movimentazione dei rifiuti, anche mediante interoperabilità.
La restituzione è obbligatoria nei casi di rifiuti pericolosi e non pericolosi anche in caso di respingimento (parziale o totale) del rifiuto
Entro 90 giorni dalla restituzione della copia completa del XFIR da parte del destinatario – restituzione che deve avvenire entro due giorni dalla presa in carico – tutti i soggetti coinvolti nella movimentazione sono tenuti, per rispetto della norma, a scaricare la copia completa da mandare in conservazione con le modalità previste dalla normativa. Trascorso tale periodo RENTRI non garantisce la sua conservazione.
Nei formulari digitali il destinatario deve indicare la data e ora di arrivo del trasporto presso l’impianto, quindi il riferimento corretto è l’orario di ingresso/arrivo del mezzo, non quello di uscita.
“Il trasporto, infatti, s’intende concluso con l’accettazione da parte del destino”
Su EVO, quale dato va inserito nel campo 13 del registro e quale data di registrazione va indicata ?
nella seconda colonna per il trasporto va riportata la quantità in partenza indicata nel FIR.
La quantità a destino andrà riportata nell’ apposita casella. La data di fine trasporto è quella in cui avviene la movimentazione (ordine cronologico) e che su EVO dev’essere riportata come data movimento. La data di registrazione viene memorizzata ai fini RENTRI e non è modificabile dagli utenti.
Nella normativa ambientale, l’espressione “giorni lavorativi” indica, in via generale, tutti i giorni della settimana esclusi il sabato, la domenica e le festività nazionali riconosciute, salvo i casi in cui l’azienda operi regolarmente effettuando o ricevendo consegne anche in tali giornate.
Sono pertanto considerati giorni lavorativi (o feriali) tutti quelli che non coincidono con domeniche o festività.
In base all’organizzazione aziendale e al contratto applicato, la settimana lavorativa può essere articolata su sei giorni (“settimana lunga”) oppure su cinque giorni (“settimana corta”), generalmente dal lunedì al venerdì, con il sabato destinato al riposo.
Nel ciclo di gestione dei rifiuti, tale parametro temporale assume particolare rilevanza ai fini dell’individuazione delle scadenze inderogabili entro cui il produttore deve effettuare registrazioni, movimentazioni o operazioni di smaltimento.
Ai fini del corretto calcolo dei termini, e per evitare sanzioni amministrative, il conteggio dei giorni lavorativi avviene secondo i seguenti criteri:
Esclusione: non si computano i sabati, le domeniche e le festività nazionali (ad esempio 25 aprile, 1° maggio, Natale, ecc.);
Decorrenza: il primo giorno da conteggiare coincide con il primo giorno lavorativo successivo alla produzione o alla consegna del rifiuto.
Attualmente l’utilizzo degli Allegati VII è sospeso fino alla fine dell’anno, come indicato dalla Commissione europea sul portale dedicato al DIWASS
Per capire se e come utilizzare il software DIWASS quando sarà disponibile, è opportuno fare riferimento alla propria Autorità Competente (AC), che stabilisce le modalità operative per i responsabili delle spedizioni e per gli impianti.
Nel frattempo, è possibile che la facciano registrare nel sistema in qualità di impianto, come stanno già facendo alcune Autorità Competenti.
