Cosa cambia alla luce della circolare n.1235 del 4 Dicembre 2017 dell’Albo Nazionale Gestori Ambientali.

Alcuni clienti che operano abitualmente con le isole maggiori, mi hanno interpellato allarmati in merito ad alcune comunicazioni che giungevano loro dai trasportatori con i quali lavorano; i trasportatori riferivano dell’intenzione di avvalersi dell’opportunità loro offerta dalla Circolare dell’ Albo Nazionale Gestori Ambientali di poter concludere la seconda tratta del trasporto su gomma (si parla del trasporto intermodale gomma, nave gomma) con un trattore legato ad un trasportatore (quello incaricato di concludere il viaggio) regolarmente iscritto all’Albo nella stessa categoria/classe con il loro semirimorchio. In sintesi il traportatore A, porta e carica sulla nave il proprio semi-rimorchio, il trasportatore B preleva il semi-rimorchio di A al porto e conclude il trasporto alla destinazione prevista.
Per non dare risposte errate ho interpellato le due principali testate online di settore: Rete Ambiente e Tuttorifiuti, testate che consiglio a di consultare quotidianamente specie a chi opera nel settore.
La risposta è arrivata dall’Avvocato Stefano Maglia, grazie all’interessamento dello Studio AMB di Bergamo, tramite Tuttorifiuti (pubblicato come approfondimento ma visibile solo agli abbonati) e dal Dott. Daniele Bagon per Rete Ambiente (che verrà pubblicata sul numero di maggio 2018 della Rivista “Rifiuti – Bollettino di informazione normativa”. E forse sarà visibile come quesito del mese visibile a tutti).
La risposta unanime è che si, si può fare: la seconda tratta del trasporto su gomma può essere effettuata da un’ impresa diversa da quella che ha eseguito la prima tratta, purché le due imprese che intervengono all’interno dello stesso trasporto intermodale siano iscritte all’Albo Nazionale Gestori Ambientali nella medesima categoria d’iscrizione, che i codici CER relativi ai rifiuti oggetto del trasporto siano presenti in entrambe le iscrizioni, che il trasporto sia accompagnato dal formulario di identificazione o documento equipollente di cui al DM 148/98 e che, infine, sia gestito secondo le modalità specificate al punto 1, lettera v) della circolare del Ministro dell’Ambiente prot. n. GAB/DEC/812/98 del 4 agosto 1998.

ATTENZIONE

come sottolinea il Dott. Bagon di Rete Ambiente, “La possibilità di utilizzo di trattore e semirimorchio autorizzati in capo a due differenti imprese è genericamente consentita nell’ambito del trasporto intermodale” oltre che nel rispetto delle indicazioni sopra elencate, a condizione che non esista il “viceversa” poiché “la circolare identifica solo “l’impresa che esegue il tratto iniziale” e quella “che esegue il tratto terminale”. Quindi questa configurazione del mezzo non potrà tornare alla nave, o al treno, portando altri rifiuti.

Roberto Ribaudo, lì 16/04/2018

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