Alcuni clienti che operano abitualmente con le isole maggiori, mi hanno interpellato allarmati in merito ad alcune comunicazioni che giungevano loro dai trasportatori con i quali lavorano; i trasportatori riferivano dell’intenzione di avvalersi dell’opportunità loro offerta dalla Circolare dell’ Albo Nazionale Gestori Ambientali di poter concludere la seconda tratta del trasporto su gomma (si parla del trasporto intermodale gomma, nave gomma) con un trattore legato ad un trasportatore (quello incaricato di concludere il viaggio) regolarmente iscritto all’Albo nella stessa categoria/classe con il loro semirimorchio. In sintesi il traportatore A, porta e carica sulla nave il proprio semi-rimorchio, il trasportatore B preleva il semi-rimorchio di A al porto e conclude il trasporto alla destinazione prevista.
Per non dare risposte errate ho interpellato le due principali testate online di settore: Rete Ambiente e Tuttorifiuti, testate che consiglio a di consultare quotidianamente specie a chi opera nel settore.
La risposta è arrivata dall’Avvocato Stefano Maglia, grazie all’interessamento dello Studio AMB di Bergamo, tramite Tuttorifiuti (pubblicato come approfondimento ma visibile solo agli abbonati) e dal Dott. Daniele Bagon per Rete Ambiente (che verrà pubblicata sul numero di maggio 2018 della Rivista “Rifiuti – Bollettino di informazione normativa”. E forse sarà visibile come quesito del mese visibile a tutti).
La risposta unanime è che si, si può fare: la seconda tratta del trasporto su gomma può essere effettuata da un’ impresa diversa da quella che ha eseguito la prima tratta, purché le due imprese che intervengono all’interno dello stesso trasporto intermodale siano iscritte all’Albo Nazionale Gestori Ambientali nella medesima categoria d’iscrizione, che i codici CER relativi ai rifiuti oggetto del trasporto siano presenti in entrambe le iscrizioni, che il trasporto sia accompagnato dal formulario di identificazione o documento equipollente di cui al DM 148/98 e che, infine, sia gestito secondo le modalità specificate al punto 1, lettera v) della circolare del Ministro dell’Ambiente prot. n. GAB/DEC/812/98 del 4 agosto 1998.
ATTENZIONE
come sottolinea il Dott. Bagon di Rete Ambiente, “La possibilità di utilizzo di trattore e semirimorchio autorizzati in capo a due differenti imprese è genericamente consentita nell’ambito del trasporto intermodale” oltre che nel rispetto delle indicazioni sopra elencate, a condizione che non esista il “viceversa” poiché “la circolare identifica solo “l’impresa che esegue il tratto iniziale” e quella “che esegue il tratto terminale”. Quindi questa configurazione del mezzo non potrà tornare alla nave, o al treno, portando altri rifiuti.
Roberto Ribaudo, lì 16/04/2018
Continua a leggere…
Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica ha pubblicato un aggiornamento delle istruzioni operative per la compilazione dei registri di carico e scarico e dei formulari di identificazione dei rifiuti (FIR), correggendo errori materiali e [...]
Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica ha pubblicato un interpello che fornisce chiarimenti sulla gestione degli impianti di sterilizzazione dei rifiuti sanitari a rischio infettivo, affrontando gli aspetti relativi al regime autorizzativo, alle responsabilità [...]
Con l' Ordinanza n. 15605 del 21 maggio 2026, la Corte di Cassazione si è pronunciata sul trasporto di rifiuti non pericolosi effettuato con formulario di identificazione contenente dati incompleti o inesatti, chiarendo la responsabilità [...]
Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica ha pubblicato un aggiornamento delle istruzioni operative per la compilazione dei registri di carico e scarico e dei formulari di identificazione dei rifiuti (FIR), correggendo errori materiali e [...]
Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica ha pubblicato un interpello che fornisce chiarimenti sulla gestione degli impianti di sterilizzazione dei rifiuti sanitari a rischio infettivo, affrontando gli aspetti relativi al regime autorizzativo, alle responsabilità [...]
Con l' Ordinanza n. 15605 del 21 maggio 2026, la Corte di Cassazione si è pronunciata sul trasporto di rifiuti non pericolosi effettuato con formulario di identificazione contenente dati incompleti o inesatti, chiarendo la responsabilità [...]
Con la sentenza n. 15931 del 4 maggio 2026, la Corte di Cassazione ha ribadito alcuni principi fondamentali in materia di spedizione transfrontaliera dei rifiuti, confermando un orientamento particolarmente rigoroso sulla qualificazione dei materiali destinati [...]





