Dal 21 maggio si applicherà il regolamento (UE) 2024/1157
Il Regolamento (UE) 2024/1157, composto da 86 articoli e 13 allegati, rivede in modo sostanziale la disciplina delle spedizioni transfrontaliere di rifiuti.
L’obiettivo è rafforzare la tutela dell’ambiente e della salute umana, contribuendo al raggiungimento della neutralità climatica, allo sviluppo dell’economia circolare e all’obiettivo dell’inquinamento zero, attraverso la prevenzione e la riduzione degli impatti negativi derivanti dalle spedizioni e dal trattamento dei rifiuti.
Il regolamento si applica:
- alle spedizioni di rifiuti tra Stati membri, con o senza transito attraverso paesi terzi
- alle spedizioni di rifiuti importati nell’UE da paesi terzi o esportati dall’UE verso paesi terzi
- alle spedizioni di rifiuti in transito nel territorio dell’Unione nel corso del tragitto verso o da paesi terzi
Il Regolamento stabilisce inoltre le procedure e i regimi di controllo per le spedizioni di rifiuti in funzione dell’origine, della destinazione e dell’itinerario di spedizione, del tipo di rifiuti e del tipo di trattamento da applicare ai rifiuti nel luogo di destinazione.
Spedizioni all’interno dell’Unione Europea
- Il regolamento vieta la spedizione di rifiuti destinati allo smaltimento all’interno dell’UE, salvo casi specifici autorizzati tramite procedura di notifica e autorizzazione preventiva scritta;
- Restano invece consentite, con procedura semplificata, le spedizioni di rifiuti destinati al recupero appartenenti alla cosiddetta “lista verde”, soggette agli obblighi generali di informazione.
Esportazioni verso paesi terzi: divieti e condizioni
Il regolamento introduce restrizioni più stringenti anche per le esportazioni:
- le esportazioni di rifiuti destinati allo smaltimento sono generalmente vietate, con possibili eccezioni per i paesi EFTA aderenti alla Convenzione di Basilea;
- è vietata l’esportazione verso paesi non OCSE di rifiuti pericolosi e di alcune tipologie di rifiuti destinati a recupero;
- i rifiuti di plastica saranno soggetti a tale divieto a partire dal 21 novembre 2026.
Dal 21 maggio 2027:
- sarà vietata anche l’esportazione di rifiuti non pericolosi verso paesi non OCSE, salvo autorizzazione della Commissione europea;
- le esportazioni saranno consentite solo verso paesi inclusi in un elenco ufficiale di destinazioni approvate (previsto entro il 21 novembre 2026);
Per tutte le esportazioni di rifiuti al di fuori dell’Unione, dal 21 maggio 2027, il Notificatore o il soggetto che organizza la spedizione deve dimostrare che l’impianto di destino ha effettuato un audit secondo condizioni specifiche dettate dal nuovo regolamento.
DIWASS: la digitalizzazione delle spedizioni di rifiuti
Una delle principali novità introdotte dal Regolamento (UE) 2024/1157 è la completa digitalizzazione delle procedure tramite il sistema informatico centrale gestito dalla Commissione europea denominato Digital Waste Shipment System (DIWASS), destinato alla trasmissione e allo scambio di informazioni e documenti relativi alle spedizioni transfrontaliere di rifiuti, incluse quelle soggette ai soli obblighi di informazione (art. 18).
Il sistema si inserisce nel più ampio processo di dematerializzazione delle procedure e di rafforzamento della tracciabilità delle spedizioni, con l’obiettivo di:
- rafforzare la tracciabilità
- migliorare i controlli
- semplificare gli scambi tra operatori e autorità
- contrastare le spedizioni illegali
Scadenze operative: cosa cambia dal 2026
Dal punto di vista temporale, si segnalano le seguenti scadenze principali:
- 21 aprile 2026: apertura delle registrazioni per operatori e autorità nazionali
- 21 maggio 2026: avvio dell’applicazione del regolamento e obbligo di utilizzo del DIWASS per la trasmissione di notifiche, documenti e informazioni
A decorrere dal 21 maggio 2026, pertanto, tutte le comunicazioni relative alle spedizioni dovranno avvenire in formato elettronico tramite DIWASS, salvo limitate eccezioni nei rapporti con paesi terzi non connessi al sistema.
Il sistema gestisce l’intero ciclo documentale (notifica, movimento e allegato VII), garantendo:
- la disponibilità delle informazioni in tempo reale
- la completa tracciabilità delle spedizioni
- conservazione dei dati per almeno cinque anni
Impatti operativi per gli operatori
L’introduzione del DIWASS comporta cambiamenti rilevanti, dal punto di vista operativo, per tutti i soggetti coinvolti (notificatori, trasportatori, destinatari e impianti) che dovranno:
- registrarsi al sistema e operare esclusivamente tramite piattaforma digitale;
- compilare e aggiornare i documenti direttamente online;
- garantire la disponibilità delle informazioni anche durante il trasporto.
Per le spedizioni soggette agli obblighi di informazione (art. 18):
- l’Allegato VII dovrà essere compilato almeno 2 giorni lavorativi prima della spedizione
- l’impianto di destino dovrà confermare:
- la ricezione dei rifiuti entro 2 giorni;
- l’avvenuto recupero entro 30 giorni (e comunque entro un anno)
Criticità operative e fase di avvio
Permangono alcune criticità legate in particolare:
- Alla registrazione massiva degli operatori
- Ai tempi di validazione da parte delle autorità competenti
- Alla piena operatività del sistema nella fase iniziale
Questi elementi potrebbero incidere sull’effettiva fluidità delle spedizioni nei primi mesi di applicazione.
Allegato VII: possibile una deroga temporanea
Con riferimento alle spedizioni soggette agli obblighi di informazione (lista verde), sembra delinearsi la possibilità di una deroga temporanea all’utilizzo obbligatorio del DIWASS per la spedizione dei rifiuti in lista; se così fosse, le Autorità competenti potrebbero accettare i documenti di cui all’allegato VII in formato cartaceo fino alla fine del 2026.
Resta invece confermato che:
- per le spedizioni soggette a procedura di notifica non è prevista alcuna deroga;
- il DIWASS sarà obbligatorio dal 21 maggio 2026.
Monitoraggio e aggiornamenti normativi
Alla luce del contesto in evoluzione, si raccomanda agli operatori di:
- monitorare costantemente le indicazioni delle autorità competenti nazionali
- verificare eventuali disposizioni attuative o chiarimenti operativi
- adeguare tempestivamente i propri processi
Le modalità applicative potrebbero infatti essere definite con prassi operative anche differenziate tra Stati membri.
La Redazione
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