Con la sentenza n. 2146 dell’11 settembre 2024, il TAR Veneto si è pronunciato sulla diffida prevista dall’articolo 208, comma 13, del D.Lgs. 152/2006 (Testo Unico Ambientale). Questa norma disciplina le azioni che l’autorità competente può intraprendere in caso di inosservanza delle prescrizioni contenute nell’autorizzazione, prevedendo tre possibili misure:

  • Diffida con un termine entro il quale eliminare le inosservanze;
  • Diffida e sospensione contestuale dell’autorizzazione in presenza di pericoli per la salute pubblica e l’ambiente;
  • Revoca dell’autorizzazione per mancato adeguamento o reiterate violazioni che generano rischi per la salute pubblica e l’ambiente.

Il caso specifico

Nel caso esaminato, l’autorità competente aveva emesso una diffida nei confronti di una società ai sensi dell’art. 208, comma 13, lett. a), richiamandola al rispetto delle prescrizioni imposte nell’autorizzazione. Tuttavia, il provvedimento non indicava un termine entro il quale la società avrebbe dovuto conformarsi alle prescrizioni.

A seguito del ricorso presentato dalla società destinataria della diffida, il TAR Veneto ha dichiarato il ricorso inammissibile per difetto di lesività dell’atto impugnato.

Le motivazioni del TAR

Il TAR ha sottolineato alcuni punti chiave:

  1. Importanza del termine per l’adempimento
    La diffida deve stabilire un termine certo per l’eliminazione delle inosservanze. In mancanza di questo elemento, il provvedimento perde il carattere di “sanzione” e si configura come una semplice misura monitoria. I giudici hanno evidenziato che senza un riferimento temporale, ulteriori provvedimenti conseguenti all’inerzia del destinatario non avrebbero base legittima.
  2. Qualificazione della diffida impugnata
    La diffida priva di un termine è stata definita come una misura “atipica” priva di effetti provvedimentali. È quindi da considerarsi un richiamo al rispetto delle regole di settore, ma non una vera e propria sanzione amministrativa.
  3. “Informativa” come avviso di misure successive
    L’atto includeva un’informativa finale che preannunciava l’avvio del procedimento per la sospensione dell’attività in caso di inosservanza. Il TAR ha chiarito che tale clausola costituisce un avviso di una possibile misura più grave, ma la sua applicazione richiederebbe l’adozione di una nuova diffida, questa volta conforme ai requisiti normativi, incluso un termine per l’adempimento.

Implicazioni per la gestione rifiuti

La sentenza del TAR Veneto evidenzia l’importanza di una corretta formulazione delle diffide, nel rispetto delle prescrizioni dell’art. 208, per garantirne la legittimità e l’efficacia. In particolare, la mancata indicazione di un termine invalida il provvedimento e lo relega a un mero strumento informativo senza valenza sanzionatoria.

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La Redazione

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