Secondo la sentenza della Corte di Cassazione dell’ 8 MAGGIO 2024, N. 18020, i materiali che derivano dall’attività di demolizione di un edificio vanno classificati come rifiuti perché tale attività non è un “processo di produzione” da cui possono originare ” sottoprodotti “.

La sentenza 8 maggio 2024, n. 18020 è stata resa a seguito del ricorso proposto da una società e dal suo legale rappresentante, per l’annullamento della sentenza del Tribunale che aveva condannato la prima per i reati di cui agli artt. 5, 9, 10, 25-undecies D.lgs 231/2001, e il secondo  per il reato di gestione non autorizzata di rifiuti non pericolosi (art. 256 comma 1 lett. a) D.lgs 152/2006), per aver realizzato una stradina di cantiere utilizzando materiali da demolizione, scarti vegetali, scarti di carta e cartone.

Secondo l’imputato tale materiale sarebbe derivato dalla costruzione, ad opera del medesimo, di alcune villette nel terreno confinante e “i rifiuti consistevano in materiale di costruzione prodotto in loco che non era stato suddiviso ma buttato a fianco per formare una strada onde rendere il nuovo cantiere accessibile ai mezzi”; secondo il Tribunale invece, tali  materiali dovevano considerarsi rifiuti miscelati, al recupero dei quali l’imputato non risultava, in ogni caso, autorizzato.

Il legale rappresentante della società ha dunque presentato ricorso verso il provvedimento di condanna del Tribunale, sostenendo, tra le altre cose, che il deposito di tali materiali avrebbe dovuto essere considerato alla stregua di un deposito temporaneo di sottoprodotti.

I Giudici hanno però hanno ritenuto tale infondata la richiesta.

Dopo avere ribadito il principio, costantemente affermato dalla Corte di Cassazione, secondo il quale ” l’onere della prova relativa alla sussistenza delle condizioni di liceità dell’utilizzo del rifiuto o che escludono la natura di rifiuto ricade su colui che ne invoca l’applicazione”, la Corte ha osservato come l’imputato non avesse assolto tale onere, “non avendo mai dato prova che i rifiuti abbandonati in maniera indiscriminata soddisfacessero tutte e congiuntamente le condizioni previste dall’art. 184-bis (sottoprodotti), comma 1, d.lgs. n. 152/2006”.

Posto che tra tali condizioni è previsto che “la sostanza o l’oggetto devono trarre origine da un processo di produzione di cui costituiscono parte integrante, e il cui scopo primario non è la loro produzione” (art 184-bis comma 1 lett. a)), i Giudici, hanno affermato che: “l’attività di demolizione di un edificio non può essere definita un “processo di produzione” ai sensi dell’art. 184-bis, comma 1, lett. a) del D.lgs. 152/2006, con la conseguenza che i materiali che ne derivano vanno qualificati come rifiuti e non come sottoprodotti”.

A tal riguardo, la sentenza richiama il vigente art 184 comma 3, lett. b) TUA, il quale definisce come rifiuti speciali quelli derivanti dalle attività di demolizione e costruzione: secondo i Giudici, invero: “La collocazione dei materiali derivanti da attività di demolizione nel novero dei sottoprodotti si porrebbe dunque in evidente contrasto con quanto stabilito dall’art. 184, che li qualifica espressamente come rifiuti. In ogni caso, tale collocazione imporrebbe comunque il rispetto di una serie di condizioni.”.

Proprio con riferimento ai requisiti di legge, il Collegio, esclude, nel caso di specie, la sussistenza del primo, “non potendosi ritenere che i materiali utilizzati provengano da un «processo di produzione» tale non essendo, come detto, la demolizione di un edificio”, specificando, poi, come: “la demolizione di un edificio, che può avvenire per motivi diversi, non è finalizzata alla produzione di alcunché́, bensì all’eliminazione dell’edificio medesimo, né può assumere rilevanza (…) il fatto che la demolizione sia finalizzata alla realizzazione di un nuovo edificio, che non può essere considerato il prodotto finale della demolizione, in quanto tale attività non costituisce il prodromo di una costruzione, che può essere effettuata anche indipendentemente da precedenti demolizioni”.

La Redazione

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