Discarica non autorizzata di rifiuti non pericolosi costituiti da terre e rocce da scavo e da materiali provenienti da demolizioni edilizie
La sentenza in commento è stata resa dalla Corte di cassazione a seguito ricorso presentato titolare di una ditta edile, avverso la sentenza della corte d’Appello, la quale aveva confermato la sentenza di condanna del Tribunale. Quest’ultimo, infatti, aveva condannato l’imputato “alla pena condizionalmente sospesa (…), in relazione al reato di cui all’art. 256 comma 3 D.lgs. 152/2006 per avere realizzato e gestito una discarica non autorizzata di rifiuti non pericolosi costituiti da terre e rocce da scavo e da materiali provenienti da demolizioni edilizie”.
Con il predetto ricorso, l’imputato ha contestato l’affermazione di penale responsabilità per il reato di cui all’art 256 comma 3 TUA, nonché la mancata applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art 131-bis c.p. La cassazione, tuttavia, ha ritenuto il ricorso inammissibile.
Quanto alla prima doglianza, relativa l’affermazione di penale responsabilità per il reato di cui all’art 256 comma 3 TUA, i Giudici, dopo avere richiamato quanto, secondo le sentenze di merito, era stato accertato all’esito di sopralluoghi – in particolare: “che nella ex cava gestita dal padre dell’imputato e poi cessata (…) era stata rilevata la presenza di terre e rocce da scavo depositate da tempo in quanto coperte di vegetazione e dei rifiuti derivanti da materiale di demolizione edilizia di più recente conferimento, che l’imputato , titolare di una ditta di escavazioni, aveva le chiavi di accesso dell’area (…), che risultavano nuovi cumuli rispetto al primo sopralluogo (…) e un livellamento di parte dei rifiuti e che lo scarico dei rifiuti provenienti da attività di demolizione non poteva essere avvenuto dalla strada sovrastante ma dal cancello accesso” – hanno osservato come: “Sulla scorta di tale accertamento in punto di fatto qui non rivisitabile, i Giudici di merito hanno argomentato la responsabilità penale per il reato di gestione di discarica abusiva che è integrato da qualunque attività gestoria”.
La sentenza in commento ha, a tal riguardo, precisato come l’affermazione di responsabilità non discendesse “come argomenta il ricorrente, dal possesso delle chiavi di accesso alla discarica né dalla mera qualità di proprietario del terreno”. La Corte, invero, in tale contesto, ricorda come il proprietario del terreno per giurisprudenza costante, non risponde, in quanto tale, dei reati di realizzazione e gestione di discarica non autorizzata commessi da terzi, anche quando non si attivi per la rimozione dei rifiuti, in quanto – osservano i Giudici – “tale responsabilità sussiste solo in presenza di un obbligo giuridico di impedire la realizzazione o il mantenimento dell’evento lesivo, che il proprietario può assumere solo ove compia atti di gestione o movimentazione dei rifiuti”.
Ed infatti, nel caso di specie, ad avviso della Corte, la responsabilità dell’imputato discende “dalla circostanza che egli era titolare di una ditta di escavazioni, aveva il possesso dell’area sulla quale era stata rinvenuta una quantità di rifiuti non pericolosi e dalla attività di gestione posta in essere dal ricorrente, in ragione della circostanza che era stata compiuta attività di livellamento del terreno che integra l’attività di gestione punibile ai sensi dell’art 256 comma 3 D.lgs. 152/2006 in presenza di accumulo di rifiuti a seguito di scarico ripetuto e di operazioni di sistemazione di questi”.
Quanto alla doglianza concernente l’esclusione della applicazione della “particolare tenuità del fatto”, giova richiamare, seppur in estrema sintesi, la disciplina dell’istituto.
La causa di non punibilità di cui all’art. 131-bis c.p. (Esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto), è, invero, un istituto di diritto penale che prevede, per talune tipologie di reato e al ricorrere delle condizioni di legge, l’esclusione della punibilità “quando, per le modalità della condotta e per l’esiguità del danno o del pericolo, valutate ai sensi dell’articolo 133, primo comma, anche in considerazione della condotta susseguente al reato, l’offesa è di particolare tenuità e il comportamento risulta non abituale”.
La Cassazione, dopo avere osservato come la Corte territoriale avesse escluso la particolare tenuità del fatto “in ragione della notevole estensione dell’area e della rilevante quantità dei rifiuti” ed a seguito della disamina dell’istituto in parola, ha richiamato quanto statuito dalle Sezioni Unite, ed in particolare: “il giudizio sulla tenuità del fatto richiede una valutazione complessa che ha ad oggetto le modalità della condotta e l’esiguità del danno o del pericolo, valutate ai sensi dell’articolo 133, primo comma c.p., richiedendosi una equilibrata considerazione di tutte le peculiarità della fattispecie concreta e non solo di quelle che attengono all’entità dell’aggressione del bene giuridico protetto.”.
La Corte ha così ritenuto coerente e corretta in diritto la motivazione della sentenza impugnata, la quale aveva “escluso la suddetta speciale causa di non punibilità, in considerazione della “notevole estensione dell’area interessata dagli scarichi” e della “rilevante quantità di materiale accumulato”, elementi, tratti dalle modalità della condotta e dalla gravità del danno ex art. 133. C.p., dai quali ha escluso la particolare tenuità del fatto”.
La Redazione
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