Sentenza della corte di cassazione del 21 NOVEMBRE 2023, N. 46689: il superamento dei limiti di scarico delle acque reflue derivanti dalle lavorazioni aziendali.
La sentenza in commento interviene nell’ambito di un procedimento penale che ha visto coinvolto il legale rappresentante di una società per il reato di cui all’art 137 comma 5 D.Lgs. 152/2006.
In tema di superamento dei limiti di scarico delle acque reflue derivanti dalle lavorazioni aziendali, la pronuncia, da un lato, ha affermato come il guasto tecnico dell’impianto rientri tra gli accadimenti che, sebbene eccezionali, ben possono essere in concreto, previsti ed evitati e, dall’altro, ha escluso la configurabilità della delega di funzioni nei confronti di un soggetto estraneo alla compagine aziendale.
Quanto al primo profilo, la Corte ha osservato che l’eccezionalità e l’imprevedibilità del superamento dei limiti di scarico, specie in materia di inquinamento idrico, “non è ravvisabile nel verificarsi di guasti tecnici dell’impianto trattandosi di accadimenti che, sebbene eccezionali, ben possono essere in concreto, previsti ed evitati (…).
Ed invero, a fronte del dovere incombente sul titolare di un insediamento produttivo di prevenire ogni forma di inquinamento, attraverso l’adozione di tutte le misure necessarie, attinenti al ciclo produttivo, all’ organizzazione, ai presidi tecnici e alla costante vigilanza, la giurisprudenza di questa Corte ha univocamente escluso l’applicabilità dell’art. 45 cod. pen. con riferimento ad ogni evenienza di malfunzionamento (…)”.
A tal riguardo, si osserva che l’art 45 c.p. – il quale disciplina l’istituto del “Caso fortuito o forza maggiore” – dispone: “Non è punibile chi ha commesso il fatto per caso fortuito o per forza maggiore”.
I Giudici hanno inoltre statuito come non sia “mai configurabile una delega di funzioni nei confronti di un soggetto estraneo alla compagine aziendale” – nel caso di specie un’azienda esterna – alla quale “erano state esclusivamente conferite con contratto mansioni di manutenzione e controllo del funzionamento dell’impianto, e non certo poteri di intervento diretto (…)”.
Infine, con riferimento alla delega di funzioni di direzione e vigilanza sul funzionamento dell’impianto nei confronti di un dipendente dell’azienda, la Corte ha osservato che: “nessuna confutazione è stata articolata dalla difesa in ordine all’inconsistenza della cifra, in relazione alla quale avrebbe avuto autonomia di spesa, né alla mancanza di competenze del dipendente in materia chimico-ambientale (…), fermo restando in ogni caso in tema di reati ambientali il dovere, anche in caso di delega di funzioni, di controllo del delegante sul corretto espletamento delle funzioni conferite, sul piano della culpa in vigilando (…)”.
La Redazione
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