Presupposti per l’applicabilità della causa di non punibilità della particolare tenuità del fatto ex art 131-bis c.p. e del suo rapporto con il meccanismo estintivo di cui all’art. 318-bis e ss D.lgs. 152/2006
Con la sentenza del 17 maggio 2024, n. 19637, la Corte di Cassazione si è espressa circa i presupposti per l’applicabilità della causa di non punibilità della particolare tenuità del fatto ex art 131-bis c.p. e del suo rapporto con il meccanismo estintivo di cui all’art. 318-bis e s.s. D.lgs. 152/2006 (“prescrizione asseverata”).
Richiamiamo brevemente, di seguito, i due istituti oggetto della pronuncia:
- Il meccanismo estintivo di cui all’art 318-ter e ss. lgs. 152/2006 (prescrizione asseverata) è previsto dal D.lgs. 152/2006 (artt. 318-bis e ss.), in relazione ai reati contravvenzionali in materia ambientale, che non abbiano cagionato danno o pericolo concreto e attuale di danno alle risorse ambientali, urbanistiche o paesaggistiche protette e consente l’estinzione del reato, a condizione che il contravventore si conformi alle prescrizioni impartite dall’Autorità di vigilanza e paghi una somma di denaro inferiore rispetto alla pena pecuniaria prevista dalla sanzione violata.
- La causa di non punibilità di cui all’art. 131-bis c.p. (Esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto) è, invece, un istituto di diritto penale che prevede, per talune tipologie di reato e al ricorrere delle condizioni di legge, l’esclusione della punibilità “quando, per le modalità della condotta e per l’esiguità del danno o del pericolo, valutate ai sensi dell’articolo 133, primo comma, anche in considerazione della condotta susseguente al reato, l’offesa è di particolare tenuità e il comportamento risulta non abituale”.
Nel caso di specie, l’imputato era stato condannato in relazione al reato di deposito incontrollato di rifiuti, ex art 256 comma 2 D.lgs. 152/2006, con sentenza del Tribunale poi confermata dalla Corte d’appello, poi impugnata dallo stesso imputato.
La sentenza dà atto del fatto che l’imputato, in relazione al reato, fosse stato ammesso al meccanismo estintivo ex art 813-bis e ss. Il ricorrente, tuttavia, pur avendo ottemperato alle prescrizioni impartite dall’Autorità competente, non aveva provveduto al pagamento della somma stabilita dall’art 318-quater.
Con il ricorso, il medesimo ha lamentato la mancata applicazione della speciale causa di non punibilità di cui all’art. 131-bis c.p.
I Giudici, con particolare riferimento al “danno o pericolo concreto e attuale di danno” di cui al meccanismo estintivo ex art 318-bis TUA, hanno precisato che: “se è vero che l’art. 138-bis D.lgs. 152/2006 condiziona l’applicazione del meccanismo estintivo alle sole contravvenzioni che non abbiano cagionato danno o pericolo concreto e attuale di danno alle risorse ambientali (…), non è altrettanto vero che l’avvio, da parte della polizia giudiziaria, del meccanismo estintivo equivalga ad assenza del danno o del pericolo di danno”.
Secondo la Corte, infatti: “Venendo in rilievo l’estinzione di un reato già perfezionato in ogni suo aspetto, il giudice penale conserva il dovere di verificarne i presupposti per la sua applicazione (…) nel senso che, il giudice, ai fini dell’applicazione della causa estintiva, è tenuto ad effettuare una verifica fattuale delle conseguenze già effettivamente prodotte dalla condotta incriminata (…)”.
Fatte tali rilevanti precisazioni, la sentenza ha statuito che “la presenza di un danno o pericolo di danno esclude, tendenzialmente, l’applicazione degli artt. 318-bis e ss” (prescrizione asseverata) “ma non comporta l’automatica applicabilità della causa di non punibilità ai sensi dell’art 131-bis c.p.”.
Quanto a quest’ultimo istituto, in relazione al caso di specie, la Corte ha affermato che “la non esiguità del danno o del pericolo di danno costituisce prerequisito imprescindibile per l’applicazione della causa di non punibilità invocata dal ricorrente. Nel caso di specie (…) la Corte di appello ha stigmatizzato l’oggettiva gravità del reato in considerazione della cospicua quantità di rifiuti, dalla loro natura ingombrante, della loro diversa tipologia, dell’estensione dell’area impegnata della gravità del pericolo di danno cagionato”.
I Giudici hanno così dichiarato inammissibile il ricorso, sostenendo che: “ai fini della applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto, acquista rilievo, per effetto della novellazione dell’art 131-bis c.p. ad opera dell’art. 1 c1 lett. c) D.lgs 150/2022, anche la condotta dell’imputato successiva alla commissione del reato che, tuttavia, non potrà, di per sé sola, rendere di particolare tenuità un’offesa che tale non era al momento del fatto, potendo essere valorizzata solo nell’ambito del giudizio complessivo sull’entità dell’offesa recata, da effettuarsi alla stregua dei parametri di cui all’art. 133 comma primo c.p.”
La Redazione
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