La sentenza in esame tratta il tema dei luoghi soggetti al pagamento della tariffa rifiuti ai sensi della L. 147/2013.
Nel caso di specie, invero, un’azienda ha impugnato innanzi il Tar Veneto alcune parti del Regolamento gestione rifiuti adottato dall’Ente d’Ambito: in particolare, l’impresa, con il ricorso, ha dedotto che le norme impugnate sarebbero state lesive dei suoi interessi, atteso che sarebbero stati sottoposti a tariffa i magazzini e le aree di stoccaggio del prodotto finito, pur essendo ciò non consentito dalla legge.
Avendo il Tar parzialmente accolto il ricorso dell’azienda ed annullato alcune delle disposizioni impugnate, l’Ente d’Ambito ha proposto appello innanzi il Consiglio di Stato.
Quest’ultimo, con la pronuncia in esame, dopo avere richiamato la Sentenza del Consiglio di Stato n. 6266/2023, ha stabilito che non è possibile “escludere ‘a priori’ dall’esonero e conseguentemente assoggettare ineluttabilmente alla tariffa le aree aziendali che sono adibite ad ospitare i magazzini dei prodotti semi-lavorati e dei prodotti finiti. Infatti, nel precedente 6266/2023 si afferma che: ‘risulta illegittima la limitazione delle esenzioni in tal senso ai soli magazzini di materie prime o merci, nei termini suindicati, con esclusione sic et simpliciter di quelli relativi a prodotti finiti e semilavorati’. Per contro, secondo i principi innanzi richiamati, la condizione prevista dalla stessa legge, per fruire dell’esenzione, è quella secondo cui i produttori dei rifiuti speciali ne dimostrino ‘l’avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente’ (…) anche in considerazione del consolidato orientamento secondo cui ‘spetta al contribuente offrire evidenza delle condizioni che gli consentono di beneficiare di esenzione o riduzione della superficie tassabile’ (…)”.
Pertanto, il Consiglio di Stato ha ribadito non solo che i magazzini destinati allo stoccaggio dei prodotti semi-lavorati e dei prodotti finiti sono esenti dalla TARI, ma ha ulteriormente sottolineato come, in relazione a ciò, restano fermi gli obblighi dimostrativi dell’esonero in capo ai produttori dei rifiuti.
Inoltre, quanto al concetto di rifiuti industriali, i Giudici hanno osservato come dovesse ritenersi corretta “l’affermazione del Tar secondo cui ‘i magazzini di stoccaggio, sia quelli utilizzati per le materie prime e le scorte, sia quelli per i prodotti finiti, nonché le aree strettamente collegate funzionalmente all’attività imprenditoriale, devono essere considerate superfici strettamente connesse al “ciclo produttivo”, con riconoscimento di produzione di rifiuti (solo) industriali; proprio per tale ragione, in quanto aree strettamente e oggettivamente connesse alla produzione, sono soggette al regime giuridico proprio dell’attività principale alla quale ineriscono, con la conseguenza che non possono essere incluse nel concetto di rifiuti urbani o rifiuti ad essi assimilati’”.
La Redazione
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