03 SETTEMBRE 2020: pubblicate le modifiche al “Pacchetto Economia Circolare”.
Pubblicate il 03 settembre 2020 le tanto attese modifiche del “Pacchetto Economia Circolare”; nello specifico:
- Nella Gazzetta Ufficiale dell’11 settembre è stato pubblicato il Dlgs 116 del 03 settembre 2020 che modifica la parte IV del D.Lgs. 152/2006 in materia di rifiuti e imballaggi. Le novità apportate dal decreto al D.Lgs 152/2006 entreranno in vigore il 26 settembre 2020.
- Nella Gazzetta Ufficiale del 12 settembre 2020 sono stati pubblicati invece, il Dlgs 118, che modifica il D.Lgs. 188/2008 in materia di pile e accumulatori e il D.Lgs. 49/2014 relativo ai Raee, e il Dlgs 119, che modifica il D.Lgs. 209/2003 relativo ai veicoli fuori uso. Le novità apportate dal D.Lgs. 03 settembre 2020, n. 118 entreranno in vigore il 27 settembre 2020
- Nella Gazzetta Ufficiale del 14 Settembre 2020 è stato poi pubblicato il D.Lgs 121 che modifica il D.Lgs 36/2003 in materia di discariche di rifiuti. Le novità apportate dal D.Lgs. 03 settembre 2020, n. 121 entreranno in vigore il 29 settembre 2020.
La rivoluzione nel mondo dei rifiuti annunciata dalle modifiche del cosiddetto “Pacchetto economia circolare”, dovrà attendere ancora qualche giorno prima di diventare concreta. Ma proviamo a sintetizzare quali conseguenze ci saranno per gli operatori del settore della gestione dei rifiuti.
Un impatto non indifferente avranno gli articoli 190 e 193 relativi a registri e formulari; per i registri, la grande novità è rappresentata dall’introduzione del termine cronologico da apporvi; con la dicitura di registro cronologico vengono infatti dettati i termini temporali entro i quali dev’essere effettuata la registrazione da parte dei vari soggetti obbligati; bisognerà invece aspettare l’apposito decreto per l’introduzione del tanto agognato registro digitale e dunque si continuerà, almeno per il momento, con il modello cartaceo previsto dal D.M.148/98.
Attesa anche per le novità introdotte in merito ai formulari (Articolo 193); per poter finalmente stampare i formulari su carta bianca e in duplice copia bisognerà attendere che l’Albo Gestori, attraverso i suo canali e, a quanto si è capito, attraverso il sistema camerale, rilasci le procedure per scaricare la numerazione necessaria; non bisogna dimenticare però, che, l’utilizzo di un numero di formulario assegnato dalla Camera di commercio, aprirà la strada verso la realizzazione del formulario digitale anche se per averlo dovremo attendere l’apposito D.M.; per il momento dunque, non resta che continuare con i vecchi formulari in quattro copie, sebbene sia stata abbondantemente chiarita la modalità di restituzione della IV copia del formulario, che può avvenire anche a mezzo PEC a patto che, il trasportatore conservi l’originale della copia inviata o la restituisca al produttore.
Altre disposizioni
Valida immediatamente invece, la disposizione che prevede la conservazione di registri e formulari per 3 anni e non più per 5.
Nulla cambia nelle regole per il deposito temporaneo se non che queste sono state spostate dall’articolo delle definizioni ad un preciso articolo a loro dedicato.
Altra novità subito applicabile è quella che riguarda le operazioni di invio dei rifiuti alle operazioni D13 D14 D15; in questo caso al produttore non basta più ricevere la IV copia da parte del trasportatore per essere escluso dalla responsabilità, ma deve anche possedere un attestato di avvenuto smaltimento rilasciato dall’impianto di destino successivo che effettua le reali operazioni di smaltimento (da D1 a D12).
Non ultima, la grande novità della ridefinizione dei rifiuti assimilati agli urbani: rimandando ad altra sede ogni approfondimento sul tema, vogliamo qui sottolineare che, l’indicazione di assimilare i rifiuti speciali ai rifiuti urbani solo per qualità, (tali rifiuti sono descritti in dettaglio nell’allegato L QUATER e prodotti dalle attività riportate nell’allegato L QUINQUIES), avrà grosse ripercussioni nella vita di tutti i giorni delle aziende coinvolte.
Questa norma, che dovrebbe avere lo scopo di permettere di raggiungere gli obiettivi posti dall’Europa in fatto di raccolta differenziata, in realtà scontenta un po’ tutti:
- le imprese, per non incorrere in una tassazione di tutte le superfici utilizzate nell’attività aziendale, sono costrette a dimostrare l’invio a recupero di tutti i rifiuti potenzialmente assimilabili da loro prodotti
- i trasportatori del servizio pubblico di raccolta che probabilmente non sono preparati a fornire questi servizi
- gli altri trasportatori che, prendendo in carico dei rifiuti comunque definiti come urbani, dovranno, se non lo sono già, iscriversi alla categoria 1 dell’albo smaltitori in quanto effettuano il trasportano di rifiuti urbani, anche se con formulario perché non sono concessionari della raccolta
Gli unici a sorridere saranno i Comuni poiché queste quantità, sia che siano raccolte dal servizio pubblico, sia che siano raccolte da trasportatori privati, verranno loro attribuite facilitando così il raggiungimento delle quote di riciclo previste dal decreto (D.Lgs. 116 del 03/09/2020) registrando, di conseguenza, un notevole incremento dell’entrate legate alla tariffazione.
Lasciamo alle successive pubblicazioni ulteriori approfondimenti sull’impatto che le modifiche al “pacchetto Economia Circolare” avranno sui soggetti coinvolti. Vi invitiamo invece a tenere d’occhio sul nostro sito web, il calendario della Digital Academy, perché a brevissimo pubblicheremo le date dei tre eventi dedicati all’approfondimento della “Riforma delle norme sui rifiuti e le conseguenze per le imprese”.
Si tratta di un ciclo di tre webinar pensati per spiegare come affrontare al meglio tutte le novità introdotte dal decreto legislativo del 3 settembre 2020 n. 116. Relatore d’eccezione sarà il dott. Paolo Pipere, noto giurista ed esperto ambientale.
Roberto Ribaudo
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