Cosa dice la circolare del MITE
Il Ministero della Transizione Ecologica (ex Ministero dell’Ambiente) ha pubblicato la circolare che contiene i chiarimenti relativi all’applicazione della tariffa e alle scadenze da rispettare per chi sceglie di non avvalersi del servizio pubblico così come previsto all’art. 1 commi 639 e 668 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 conseguenti all’entrata in vigore della nuova definizione di rifiuti urbani contenuta nel D. Lgs. 3 settembre 2020, n. 116.
La definizione sopracitata ha comportato il venir meno dei cosiddetti rifiuti assimilabili agli urbani togliendo discrezionalità ai comuni nel regolamentare l’assimilazione, per qualità e quantità, dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani.
Questa “rivoluzione” aveva suscitato diversi dubbi e generato grande incertezza tra gli operatori del settore tanto che sia i comuni, quanto gli utenti, avevano sperato che il Decreto Milleproroghe, nella sua stesura finale, posticipasse di un anno la sua entrata in vigore.
Ma vediamo quali chiarimenti ha prodotto la circolare del MiTE a firma di Laura D’Aprile:
Per consentire ai comuni la predisposizione del PEF del servizio pubblico di gestione dei rifiuti urbani (entro la scadenza del 30 giugno) il produttore non domestico, di cui all’allegato L-quinquies, deve comunicare al comune la scelta di non avvalersi del servizio pubblico di raccolta entro il 31 maggio; il produttore potrà comunque recedere dalla scelta del servizio “privato” anche prima della scadenza quinquennale. Qualora, invece, il produttore scegliesse di avvalersi del servizio pubblico, l’impegno dovrà necessariamente avere la durata di anni 5.
Nel caso in cui un’utenza non domestica decidesse di non avvalersi del servizio pubblico, dovrà dimostrare di aver avviato i rifiuti al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto designato ad effettuare il recupero di quei rifiuti; tale attestazione è necessaria per ottener riduzioni della quota variabile del tributo. Va da sé che, se il produttore dovesse inviare tutti i rifiuti al recupero, riceverebbe uno sconto per l’intera quota variabile; ma il nostro produttore potrebbe anche optare per una gestione mista dei suoi rifiuti ottenendo, in quel caso, riduzioni proporzionali alle quantità di rifiuti avviati al recupero.
Scendiamo ora nel particolare e analizziamo i punti sui quali la circolare del MiTE ha cercato di fare chiarezza:
1) Sono escluse dall’ allegato L-quinquies le “attività industriali con capannoni di produzione” che, quindi, vengono escluse sia per la quota fissa che per quella variabile, comprese le superfici di magazzini di materie prime, di merci e di prodotti finiti; non vengono escluse le superfici produttive di rifiuti urbani come, ad esempio, mense, uffici o locali funzionalmente connessi alle stesse.
2) Per quanto riguarda le superfici soggette a tassazione per le attività artigianali, la circolare recita che: “Considerazioni analoghe a quelle svolte con riferimento ai rifiuti derivanti dalle attività industriali si estendono anche alle attività artigianali indicate nel predetto art. 184, comma 3, lett. d), del TUA”; stando a queste parole, le superfici dove avviene la lavorazione artigianale sono escluse dall’applicazione della tassazione e di conseguenza dal prelievo dei rifiuti (compresi i magazzini di materie prime, merci e prodotti finiti) sia con riferimento alla quota fissa che alla quota variabile, producendo rifiuti speciali mentre, mense, uffici o locali funzionalmente connessi produrranno rifiuti urbani.
3) Le attività agricole, agroindustriali e della pesca sono escluse dalle attività che producono rifiuti urbani, con alcuni distinguo: “i rifiuti urbani non includono, tra gli altri, i rifiuti della produzione, dell’agricoltura, della silvicoltura, della pesca” ma, come sottolinea la circolare, l’allegato L-quinquies avverte che le “attività non elencate, ma simili per loro natura e per tipologia di rifiuti prodotti, si considerano comprese nel punto a cui sono analoghe” e quindi, i negozi dei vivai e gli agriturismi potrebbero ricadere tra i soggetti in “assimilazione” per attività.
4) Ultima nota, ma non meno importante, riguarda il fatto che viene così a mancare il concetto di assimilazione per quantità oltre che per qualità, che precedentemente definiva la possibilità di essere esclusi dal computo dei soggetti alla TARI; questo perché le disposizioni unionali (di cui il Dlgs 116 2020 è il recepimento) escludono la possibilità, da parte dei comuni per le utenze non domestiche, di mettere dei limiti di conferimento dei rifiuti urbani”. La circolare chiarisce inoltre che “i parametri tecnici ed economici per l’efficiente gestione dei rifiuti urbani da parte dei soggetti affidatari, saranno fissati tramite i contratti di servizio”.
Il MiTE ha fatto chiarezza sui termini, vediamo come funzionerà sul profilo operativo.
La sensazione è che siano rimaste ancora troppe zone grigie che potrebbero dar adito a diverse contestazioni.
Roberto Ribaudo
COO di Computer Solutions
Leggi la richiesta d’intervento urgente sulle agevolazioni TARI e sulla disciplina dei rifiuti indirizzata ai ministri del MiTE e dell’ Economia
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