Modalità di organizzazione e funzionamento del Recer

Pubblicato sulla G.U: n.142 del 5 giugno 2020 il DM 21 aprile 2020 che definisce le “modalità di organizzazione e di funzionamento del registro nazionale (per semplicità denominato Recer) per la raccolta delle autorizzazioni rilasciate oltre che degli esiti delle procedure semplificate concluse per lo svolgimento di operazioni di recupero”.
Il REcer, come indicato all’art. 189 del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152, deve poter interoperare con il Catasto dei rifiuti e con il Registro Elettronico Nazionale; nel REcer è pubblicato inoltre, uno schema sintetico dei dati contenuti nei provvedimenti autorizzatori (Sezione Autorizzazioni Ordinarie) e degli esiti delle procedure semplificate (Sezione procedure semplificate). Sarà competenza degli enti che rilasciano le autorizzazioni (ai sensi degli articoli 208, 209, 211, dell’art. 184-ter e del Titolo III-bis della parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152) alimentare questi “archivi”.
Da sottolineare, inoltre, che i dati inseriti nello schema pubblicato nel Recer, verranno gestiti dall’ ISPRA ed utilizzati di conseguenza per le verifiche sull’ EOW, sui controlli autorizzativi e sul registro unico nazionale voluto dall’Unione Europea.
Roberto Ribaudo

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