Arrivano nuovi chiarimenti su alcune delle principali criticità operative legate all’applicazione del sistema di tracciabilità R.E.N.T.Ri. e all’utilizzo del FIR digitale. Tali chiarimenti operativi su R.E.N.T.Ri. e FIR digitale riguardano alcune delle principali criticità nella gestione dei rifiuti.

I temi affrontati riguardano aspetti concreti della gestione quotidiana: dagli impianti in AIA ai rifiuti prodotti presso terzi, fino alla classificazione urbano/speciale e alla gestione dei formulari in casi particolari.

Di seguito una sintesi operativa dei punti più rilevanti.

Impianti AIA e utilizzo di rifiuti “lista verde”

Per gli impianti autorizzati in AIA che utilizzano rifiuti della lista verde all’interno del proprio ciclo produttivo, viene confermato un principio già noto:

  • non si tratta di operazioni di recupero o smaltimento (Allegati B e C del TUA)
  • non si applica la disciplina End of Waste
  • non è richiesta iscrizione al RECER

Questi impianti operano esclusivamente in regime AIA e:

  • non sono tenuti al registro di carico e scarico
  • non sono soggetti a dichiarazione MUD

Criticità operativa:
Il sistema R.E.N.T.Ri., nella sua configurazione attuale, richiede l’indicazione di un impianto autorizzato con operazione R o D, rendendo di fatto difficile gestire correttamente questi flussi nel FIR digitale.

Stato attuale:
Fino ad oggi, il ricorso al FIR cartaceo resta una soluzione praticabile per gestire queste casistiche, in attesa di un allineamento tra norma e sistema.

Rifiuti prodotti presso terzi: chi è il produttore?

Nei casi in cui il rifiuto si generi presso siti terzi (es. logistica o lavorazioni conto terzi), il quadro normativo non fornisce ancora una soluzione univoca.

Due possibili approcci:

  • Attribuzione contrattuale del produttore al sito terzo
    → soluzione debole, potenzialmente contestabile in sede di controllo
  • Apertura di un’unità locale presso il sito terzo
    → soluzione più coerente con l’impianto normativo

Punto chiave:
La qualifica di produttore non può essere definita solo contrattualmente, ma deriva dalla situazione reale.

Impatto operativo:
Serve un chiarimento ufficiale per garantire uniformità e ridurre il rischio di responsabilità condivise tra le parti.

Classificazione “urbano” o “speciale” nei nuovi modelli

La distinzione tra rifiuti urbani e speciali nei nuovi modelli di registro e FIR resta un tema interpretativo.

Vengono ribaditi alcuni principi:

  • nei capannoni produttivi → rifiuti sempre speciali
  • nelle aree come uffici, mense, spogliatoi → possibile classificazione come urbani, ma solo se:
    • rifiuti non pericolosi
    • codici EER previsti
    • attività riconducibile agli allegati normativi
  • i rifiuti pericolosi → sempre speciali

Importante:
R.E.N.T.Ri. non incide sulla classificazione, ma si limita a recepire il dato inserito.

Spandimento fanghi in agricoltura e FIR digitale

Permangono criticità nella gestione dello spandimento fanghi:

  • assenza di riferimenti chiari per AUA nel sistema
  • mancanza dell’indicazione dell’operazione R (es. R10)
  • siti agricoli non configurabili come impianti

Stato attuale:
Il tema è oggetto di approfondimento specifico e si attendono indicazioni ufficiali.

FIR digitale e rifiuti “in attesa di verifica analitica”

Viene confermata la procedura già prevista:

  • il FIR va chiuso al momento della consegna
  • il campo “in attesa di verifica analitica” va barrato dal destinatario
  • le analisi avvengono successivamente

Elemento rilevante:
Non è prevista, allo stato attuale, la possibilità di mantenere il FIR “aperto” in attesa dell’esito analitico.

Eventuali soluzioni alternative saranno oggetto di valutazione.

Pulizia fognature e gestione del FIR

Per i rifiuti derivanti da attività di pulizia manutentiva:

  • resta applicabile la disciplina speciale
  • si continua ad utilizzare il modello specifico vidimato (VIVIFIR) per il trasporto iniziale

Dal 13 febbraio 2026:

  • per il trasporto da raggruppamento a impianto
    → obbligo di FIR digitale per i soggetti iscritti al R.E.N.T.Ri.

Indicazione del trasportatore nel FIR

Nel caso di utilizzo di:

  • rimorchio di un’impresa
  • motrice di un’altra

La regola resta:

  • trasportatore = impresa che ha la disponibilità del rimorchio
  • dati della motrice → nel campo annotazioni

Sono previsti aggiornamenti nelle istruzioni operative.

Conclusioni operative

Il quadro che emerge è chiaro:

  • la normativa, in diversi casi, è già definita
  • il sistema R.E.N.T.Ri. non sempre è ancora pienamente allineato alle casistiche operative reali

Questo genera:

  • criticità nella compilazione del FIR digitale
  • margini di incertezza interpretativa
  • necessità di chiarimenti ufficiali

Nei prossimi mesi saranno fondamentali:

  • aggiornamenti delle istruzioni operative
  • interventi di armonizzazione tra normativa e sistema
  • indicazioni condivise per gli operatori

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La Redazione

 

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