Arrivano nuovi chiarimenti su alcune delle principali criticità operative legate all’applicazione del sistema di tracciabilità R.E.N.T.Ri. e all’utilizzo del FIR digitale. Tali chiarimenti operativi su R.E.N.T.Ri. e FIR digitale riguardano alcune delle principali criticità nella gestione dei rifiuti.
I temi affrontati riguardano aspetti concreti della gestione quotidiana: dagli impianti in AIA ai rifiuti prodotti presso terzi, fino alla classificazione urbano/speciale e alla gestione dei formulari in casi particolari.
Di seguito una sintesi operativa dei punti più rilevanti.
Impianti AIA e utilizzo di rifiuti “lista verde”
Per gli impianti autorizzati in AIA che utilizzano rifiuti della lista verde all’interno del proprio ciclo produttivo, viene confermato un principio già noto:
- non si tratta di operazioni di recupero o smaltimento (Allegati B e C del TUA)
- non si applica la disciplina End of Waste
- non è richiesta iscrizione al RECER
Questi impianti operano esclusivamente in regime AIA e:
- non sono tenuti al registro di carico e scarico
- non sono soggetti a dichiarazione MUD
Criticità operativa:
Il sistema R.E.N.T.Ri., nella sua configurazione attuale, richiede l’indicazione di un impianto autorizzato con operazione R o D, rendendo di fatto difficile gestire correttamente questi flussi nel FIR digitale.
Stato attuale:
Fino ad oggi, il ricorso al FIR cartaceo resta una soluzione praticabile per gestire queste casistiche, in attesa di un allineamento tra norma e sistema.
Rifiuti prodotti presso terzi: chi è il produttore?
Nei casi in cui il rifiuto si generi presso siti terzi (es. logistica o lavorazioni conto terzi), il quadro normativo non fornisce ancora una soluzione univoca.
Due possibili approcci:
- Attribuzione contrattuale del produttore al sito terzo
→ soluzione debole, potenzialmente contestabile in sede di controllo - Apertura di un’unità locale presso il sito terzo
→ soluzione più coerente con l’impianto normativo
Punto chiave:
La qualifica di produttore non può essere definita solo contrattualmente, ma deriva dalla situazione reale.
Impatto operativo:
Serve un chiarimento ufficiale per garantire uniformità e ridurre il rischio di responsabilità condivise tra le parti.
Classificazione “urbano” o “speciale” nei nuovi modelli
La distinzione tra rifiuti urbani e speciali nei nuovi modelli di registro e FIR resta un tema interpretativo.
Vengono ribaditi alcuni principi:
- nei capannoni produttivi → rifiuti sempre speciali
- nelle aree come uffici, mense, spogliatoi → possibile classificazione come urbani, ma solo se:
- rifiuti non pericolosi
- codici EER previsti
- attività riconducibile agli allegati normativi
- i rifiuti pericolosi → sempre speciali
Importante:
R.E.N.T.Ri. non incide sulla classificazione, ma si limita a recepire il dato inserito.
Spandimento fanghi in agricoltura e FIR digitale
Permangono criticità nella gestione dello spandimento fanghi:
- assenza di riferimenti chiari per AUA nel sistema
- mancanza dell’indicazione dell’operazione R (es. R10)
- siti agricoli non configurabili come impianti
Stato attuale:
Il tema è oggetto di approfondimento specifico e si attendono indicazioni ufficiali.
FIR digitale e rifiuti “in attesa di verifica analitica”
Viene confermata la procedura già prevista:
- il FIR va chiuso al momento della consegna
- il campo “in attesa di verifica analitica” va barrato dal destinatario
- le analisi avvengono successivamente
Elemento rilevante:
Non è prevista, allo stato attuale, la possibilità di mantenere il FIR “aperto” in attesa dell’esito analitico.
Eventuali soluzioni alternative saranno oggetto di valutazione.
Pulizia fognature e gestione del FIR
Per i rifiuti derivanti da attività di pulizia manutentiva:
- resta applicabile la disciplina speciale
- si continua ad utilizzare il modello specifico vidimato (VIVIFIR) per il trasporto iniziale
Dal 13 febbraio 2026:
- per il trasporto da raggruppamento a impianto
→ obbligo di FIR digitale per i soggetti iscritti al R.E.N.T.Ri.
Indicazione del trasportatore nel FIR
Nel caso di utilizzo di:
- rimorchio di un’impresa
- motrice di un’altra
La regola resta:
- trasportatore = impresa che ha la disponibilità del rimorchio
- dati della motrice → nel campo annotazioni
Sono previsti aggiornamenti nelle istruzioni operative.
Conclusioni operative
Il quadro che emerge è chiaro:
- la normativa, in diversi casi, è già definita
- il sistema R.E.N.T.Ri. non sempre è ancora pienamente allineato alle casistiche operative reali
Questo genera:
- criticità nella compilazione del FIR digitale
- margini di incertezza interpretativa
- necessità di chiarimenti ufficiali
Nei prossimi mesi saranno fondamentali:
- aggiornamenti delle istruzioni operative
- interventi di armonizzazione tra normativa e sistema
- indicazioni condivise per gli operatori
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La Redazione
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