Chiariti i criteri in merito alla “cessazione della qualifica di rifiuto dei rifiuti inerti da costruzione e demolizione e di altri rifiuti inerti di origine minerale”
È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il tanto atteso (firmato quasi un mese fa e rimasto in attesa di pubblicazione fino al 20 ottobre 2022) Decreto 27 settembre 2022, n.152 del MITE recante il “Regolamento che disciplina la cessazione della qualifica di rifiuto dei rifiuti inerti da costruzione e demolizione e di altri rifiuti inerti di origine minerale, ai sensi dell’articolo 184-ter, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152“.
Il sopra citato DM detta i criteri specifici nel “rispetto dei quali i rifiuti inerti dalle attività di costruzione e di demolizione e gli altri rifiuti inerti di origine minerale di cui all’articolo 2, comma 1, lettere a) e b), sottoposti a operazioni di recupero, cessano di essere qualificati come rifiuti ai sensi dell’articolo 184-ter del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. In via preferenziale, i rifiuti ammessi alla produzione di aggregati recuperati provengono da manufatti sottoposti a demolizione selettiva.”
Secondo quanto previsto dal DM, inoltre, le operazioni di recupero per quei rifiuti non elencati all’Allegato 1, tabella 1, punti 1 e 2, del Decreto Ministeriale n.152 e finalizzate alla cessazione della qualifica di rifiuto, sono soggette al rilascio o al rinnovo delle autorizzazioni di cui agli articoli 208, 209 e 211 di cui al Dlgs 152/2006.
In ogni caso Il produttore di aggregato recuperato dovrà applicare un sistema di gestione della qualità, secondo la norma UNI EN ISO 9001, e dovrà essere certificato da un’organizzazione accreditata così come ogni lotto di aggregato recuperato, per un quantitativo non superiore ai 3.000 metri cubi, dovrà essere certificato mediante una dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà rilasciata dal produttore e attestante le caratteristiche dell’aggregato recuperato (certificato di conformità).
Il produttore avrà 180 giorni di tempo a partire dall’entrata in vigore del DM (le regole acquisiranno piena efficacia il 4 novembre p.v.), per chiedere “all’autorità competente un aggiornamento della comunicazione effettuata ai sensi dell’articolo 216 del decreto legislativo n. 152 del 2006, indicando la quantità massima recuperabile, o per presentare un’istanza di aggiornamento dell’autorizzazione concessa ai sensi del Capo IV del Titolo I della Parte IV ovvero del Titolo III-bis della Parte II del decreto legislativo n. 152 del 2006. Per le procedure semplificate continuano ad applicarsi le disposizioni del decreto del Ministro dell’ambiente del 5 febbraio 1998 pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 88 del 16 aprile 1998: i limiti quantitativi previsti dall’allegato 4, le norme tecniche di cui all’allegato 5, nonché i valori limite per le emissioni di cui all’allegato 1, sub allegato 2.”
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Roberto Ribaudo
COO di Computer Solutions
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