Sabato 16 settembre 2023 entrerà in vigore il nuovo regolamento sulle procedure semplificate da effettuare per autorizzare l’operazione di recupero dei rifiuti.
Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale 204 del 1° settembre 2023, il Decreto 10 luglio 2023 n. 119 del MASE determina le condizioni per l’esercizio della preparazione per il riutilizzo in forma semplificata dei rifiuti, ai sensi dell’articolo 214 -ter del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152”.
Il DM individua le modalità e i rifiuti, con particolare attenzione ai RAEE, che dovranno essere sottoposti alle operazioni di preparazione per il riutilizzo presso appositi centri, ovvero presso quegli impianti che effettuano operazioni di preparazione per il riutilizzo dei rifiuti in conformità con le disposizioni del DM in oggetto, al fine di ottenere beni derivanti. Particolare attenzione è dedicata ai RAEE la cui la produzione di AEE, derivante dall’ attività di preparazione al riutilizzo viene definita come il prodotto, o componente di prodotto, ottenuto dalle operazioni di preparazione per il riutilizzo dei RAEE individuati nella tabella 2 di cui all’allegato 1 e immesso sul mercato alle condizioni di cui al successivo articolo 7. Il prodotto preparato per il riutilizzo da RAEE è reimmesso al consumo munito di etichetta recante l’indicazione “PPRAEE”, apposta dall’operatore.
Chi può conferire?
I possibili conferitori sono:
- il gestore del servizio di raccolta dei rifiuti urbani
- il gestore del centro di raccolta di cui all’articolo 183, comma 1, lett. mm) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152
- il gestore del centro di raccolta o di restituzione organizzato e gestito dai produttori che abbiano istituito sistemi individuali o collettivi di gestione dei RAEE, ai sensi dell’articolo 12, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49; il produttore di AEE professionali che, individualmente o attraverso i sistemi collettivi cui aderisce, organizza e gestisce sistemi di raccolta differenziata dei propri rifiuti
- il distributore che abbia allestito un deposito preliminare alla raccolta di RAEE ai sensi degli articoli 4 e 5 del decreto 31 maggio 2016, n. 121 e dell’articolo 1 del decreto ministeriale 8 marzo 2010, n. 65
- il gestore dell’impianto di trattamento di rifiuti
- il detentore dei rifiuti provenienti da utenze non domestiche
Tutti i rifiuti che vengono ritirati e accettati nel centro devono essere dotati di un codice univoco attribuito al rifiuto conferito in fase di accettazione al centro di preparazione per il riutilizzo ai fini della relativa individuazione nell’ambito delle successive operazioni (tracciabilità) che dovranno essere annotati in uno “schedario” ovvero un registro tenuto presso ogni centro, suddiviso in tre sezioni, finalizzato a registrare i dati afferenti ai rifiuti conferiti ed alle operazioni su di essi effettuate.
Le tre sezioni sono:
Sezione A – Conferimento
Sezione B – Gestione
Sezione C – Cessione
Gli allegati successivi riportano le informazioni inerenti alle operazioni di preparazione per il riutilizzo quali:
a) Controllo: operazione che consiste nell’ispezione visiva, cernita e prova funzionale per valutare l’idoneità del rifiuto ad essere preparato per il successivo riutilizzo
b) Pulizia: operazione mediante la quale vengono eliminate le impurità anche attraverso l’impiego di acqua e liquidi specifici come i detergenti ad azione disinfettante, anche in forma di vapore; operazioni di disinfestazione contro il tarlo;
c) Smontaggio: operazione di disassemblaggio totale o parziale del rifiuto in componenti riutilizzabili singolarmente o nell’operazione di riparazione;
d) Riparazione: operazione che comprende la sostituzione, la soppressione e/o il ripristino di qualsiasi componente, anche particolare, del rifiuto nonché l’installazione sugli stessi di impianti e componenti fissi, comprese le attività di sabbiatura, verniciatura, laccatura.
Sempre in allegato1 si trovano le indicazioni sulle caratteristiche e dotazioni tecniche che i centri di preparazione per il riutilizzo devono possedere e sulle modalità di accettazione dei rifiuti e dei criteri da adottare per gestirli.
Nella tabella successiva troviamo il catalogo dei rifiuti conferibili al centro di preparazione per il riutilizzo e le quantità massime impiegabili. Di seguito l’elenco dei rifiuti che, al contrario, secondo il nuovo decreto non sono ammessi alle attività di preparazione per il riutilizzo:
a) I rifiuti destinati alla rottamazione collegata a incentivi fiscali
b) I rifiuti di prodotti a uso cosmetico, farmaceutico e i rifiuti di prodotti fitosanitari
c) Pile, batterie e accumulatori;
d) Pneumatici soggetti alla disciplina del decreto ministeriale 19 novembre 2019, n. 182;
e) RAEE aventi caratteristiche di pericolo e i rifiuti di prodotti contenenti gas ozono lesivi;
f) Prodotti ritirati dal mercato da parte del produttore o sprovvisti di marchio CE ove previsto;
g) Veicoli fuori uso.
Sono altresì esclusi dal campo di applicazione del presente regolamento i rifiuti i cui codici EER non sono ricompresi nella tabella 1 dell’allegato 1, quelli allo stato liquido ed aeriforme, nonché i rifiuti radioattivi e i rifiuti da articoli pirotecnici.
LEGGI IL Decreto 119 10 luglio 2023 preparazione per il riutilizzo
Roberto Ribaudo
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