Con l’ordinanza n. 11476 del 1 maggio 2025, la Corte di Cassazione si è espressa in merito al ricorso di una società contro l’avviso di pagamento della TARI, riguardante l’assoggettamento dei magazzini strumentali al tributo.

La Decisione della Corte: Magazzini Strumentali e Rifiuti Speciali

La Corte ha confermato la non assoggettabilità alla TARI delle aree adibite a magazzini strumentali utilizzati per la produzione e lo stoccaggio dei prodotti finiti, a condizione che in tali locali si producano prevalentemente rifiuti speciali.

Il Decreto 147/2013, in particolare l’articolo 1, comma 649, è stato analizzato dalla Corte, che ha evidenziato quattro presupposti fondamentali per l’esonero dal tributo:

  1. Il collegamento tra il magazzino e l’attività produttiva deve essere funzionale.

  2. Il collegamento deve essere esclusivo.

  3. Il magazzino deve essere utilizzato per la produzione continuativa di rifiuti speciali.

  4. I rifiuti speciali devono essere trattati in conformità con le normative vigenti.

Interpretazione della Legge e Delibera dei Comuni

La Corte ha anche citato la risoluzione n. 2/DF del Ministero dell’Economia e delle Finanze (9 dicembre 2014), che chiarisce che il divieto di assimilazione si applica ai magazzini che producono rifiuti speciali non assimilabili, nonostante il trattamento separato di tali rifiuti. La Corte ha ribadito che il trattamento dei rifiuti deve avvenire in linea con la normativa vigente, senza duplicare i costi tra i produttori e il servizio pubblico di raccolta dei rifiuti urbani.

Conclusioni della Corte

La Cassazione ha infine confermato che, per i produttori di rifiuti speciali non assimilabili, non deve essere conteggiata la superficie dei magazzini funzionalmente legati all’attività produttiva, purché destinati a materie prime o merci che generano rifiuti speciali non assimilabili.

Articolo 1, comma 649 L. 147/2013: Il legislatore ha stabilito che, nella determinazione della TARI, non si tenga conto delle aree in cui si producono rifiuti speciali, a condizione che il trattamento avvenga secondo le normative e che i produttori provvedano a smaltirli a proprie spese.

La Redazione

_______________________________________________________________________________________________________

Per aggiornamenti sulle novità del mondo della gestione dei rifiuti, visita la nostra pagina EVENTI

 

Continua a leggere…