I soggetti iscritti nelle categorie 4 e 2-bis dell’albo potranno continuare a trasportare i rifiuti speciali non pericolosi divenuti urbani
Qui s’inserisce l’azione del Comitato Nazionale dell’Albo Gestori Ambientali che, al fine di consentire alle imprese di trasportare i rifiuti che dal 1° gennaio p.v., per effetto delle nuove disposizioni, diventeranno urbani, ha deliberato che i soggetti iscritti nelle categorie 4 e 2-bis dell’Albo potranno continuare a trasportare i rifiuti speciali non pericolosi divenuti urbani in virtù della nuova definizione data all’articolo 183, comma 1, lettera b -ter e i già citati allegati L-quater e L-quinquies.
L’articolo 1 della Deliberazione “Raccolta e trasporto dei rifiuti urbani indicati nell’allegato L-quater prodotti dalle attività riportate nell’allegato L-quinquies”, recita:
I soggetti iscritti nelle categorie 4 e 2-bis dell’Albo per l’attività di raccolta e trasporto di rifiuti speciali non pericolosi individuati dai codici EER e dalle descrizioni contenute nell’allegato L-quater prodotti dalle attività riportate nell’allegato L-quinquies, allegati alla parte IV del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152, possono effettuare la raccolta e il trasporto di detti rifiuti ove divenuti urbani in data successiva al 31 Dicembre 2020 fino alla definizione delle modalità di adeguamento dei rispettivi provvedimenti d’iscrizione.
Quindi in attesa di creare un’apposita sezione dell’Albo, il Comitato Nazionale ha evitato ai gestori privati conseguenze economiche, anche di grossa entità. Un plauso per l’ottima iniziativa. Ora speriamo che, anche gli altri enti preposti provvedano, con iniziative simili (sappiamo che in Lombardia già si muove qualcosa), a sanare le posizioni degli impianti.
A questo link il testo della Deliberazione n. 4 del 22 dicembre 2020.
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