Passato Aprile e passato il periodo della dichiarazione ambientale di fine anno, il “cosiddetto” MUD
Vi chiederete perché lo definisco cosiddetto e perché nel titolo trovate un punto interrogativo: perché con l’emanazione della legge 70/94, il legislatore aveva ipotizzato una Dichiarazione Ambientale unica nel vero senso della parola, ovvero una sola dichiarazione da utilizzare per tutti gli adempimenti legati all’ambiente. Purtroppo nel corso del tempo la dichiarazione originale, pur riportando tutte le informazioni utili al catasto semplificando gli obblighi precedenti, è stata modificata più volte, arrivando ad assumere l’aspetto della dichiarazione annuale conosciuta oggi, che controlla le filiere, chiede la quantità avviata a recupero o smaltimento e il tipo di operazione di gestione svolta sui rifiuti e le relative autorizzazioni.
Ma non è di questo che volevo parlare ma delle repliche che la pubblica amministrazione, i consorzi etc., chiedono a questi dati. Sembra evidente quindi, che di semplificazione non si parli.
Facciamo alcuni esempi di replica di dati già contenuti nel MUD ma richiesti diversamente dalle Amministrazioni e/o dovute in virtù di altre norme:

Dichiarazione PRTR

Il D.p.r. 11 luglio 2011, n. 157 all’articolo 4 richiede, tramite la trasmissione di un foglio Excel al sito ISPRA, oltre i dati relativi alle emissioni in atmosfera (funzione per la quale tale dichiarazione è nata), quelli relativi ai rifiuti trasferiti fuori dal sito per i quali non è richiesta l’indicazione delle quantità di rifiuti per codice CER; ecco che è quindi necessario aggregare i dati inserendo la quantità totale di rifiuti e aggiungere poi i parziali destinati al recupero o allo smaltimento finale dividendoli tra pericolosi e non pericolosi e rendendo conto dei vari destini. La scadenza è, naturalmente, quella del 30 aprile.
Dichiarazione Combustibili solidi secondari (Css)
Il D.M. 14 febbraio 2013, n°22 Articolo 14 obbliga alla comunicazione annuale delle informazioni relative all’anno solare precedente, da effettuarsi entro il 30 aprile di ogni anno (ancora!!!), tutti quei produttori che già le trasmettono secondo le modalità previste dall’articolo 29-undecies del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, anche attraverso strumenti di controllo e dichiarazioni previste dalla normativa di settore.

Tra le informazioni da trasmettere troviamo anche:

  1. la tipologia e le quantità di rifiuti in ingresso all’impianto di produzione del Css – Combustibile, suddivisi per codice Cer;
  2. le quantità di Css – Combustibile prodotte, classificate e caratterizzate, in conformità al presente regolamento, ai sensi dell’allegato 1 conformemente alla norma tecnica Uni En 15359
  3. la tipologia e le quantità di residui derivanti dal processo di produzione del Css – Combustibile, suddivisi per destini finali”

Anche in questo caso ci troviamo di fronte a dati già comunicati attraverso il MUD.

Comunicazione RAEE gestiti al Centro di Coordinamento

Gli impianti di trattamento RAEE, compresi gli impianti che effettuano la sola messa in riserva R13, iscritti al Centro di Coordinamento ai sensi del D. Lgs. 49/2014 devono presentare la rendicontazione entro il 30 aprile (sic!), al Centro di Coordinamento dei volumi dei RAEE gestiti; tale dichiarazione deve essere inserita sul portale del CdC RAEE; la comunicazione va effettuata anche nel caso in cui nell’anno precedente non siano stati gestiti RAEE rientranti nel campo di applicazione del D. Lgs. 49/2014. L’omessa comunicazione comporta una sanzione amministrativa pecuniaria fino a 20.000,00 €. Vorrei ricordare che esiste apposita sezione del MUD dedicata ai RAEE.

Inoltre l’ISPRA richiede ai comuni, citando l’articolo 189 del Dlgs 152/06 (quello del MUD) e della LEGGE 28 giugno 2016, n. 132 (istituzione del Sistema nazionale in rete per la protezione dell’ambiente e disciplina dell’Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale) , l’invio dei dati riguardanti i piani finanziari compilando una scheda, anche questa in formato Excel, che riporta i dati relativi all’anno precedente; questa incombenza ha come scadenza il 1 maggio (ma non è festa?). I dati richiesti sono sostanzialmente quelli previsti dal MUD Comuni inviato il 30 aprile, solo organizzati in modo leggermente diverso.

Dati simili, mi è giunta voce, vengono richiesti ai comuni anche da Legambiente per la stilare la classifica dei comuni Ricicloni.Ovviamente questi dati i comuni li chiedono alle aziende speciali che svolgono l’ attività di gestione di rifiuti urbani e assimilati in quegli stessi comuni, e che, la maggior parte delle volte ha già compilato loro il MUD o, nelle regioni dove è previsto, l’Orso.

A tal proposito, è utile ricordare l’introduzione in molte regioni gestite dalle Arpa regionali, dell’invio dei dati alla procedura ORSO (Osservatorio Rifiuti Sovraregionale), nato in Lombardia e che si sta estendendo in molte regioni italiane. L’Osservatorio Rifiuti Sovraregionale, si compone di 2 tipi di comunicazioni: ORSO Impianti e ORSO Comuni; i dati, che devono essere trasmessi almeno trimestralmente nel corso dell’anno, sono quelli derivanti dall’attività di compilazione della scheda annuale, riepilogativa del lavoro svolto nell’anno, e di invio della copia del MUD. La scadenza? Ovviamente il 30 di aprile!!!

La lista delle comunicazioni dovute è probabilmente più estesa ma per ora fermiamoci qui.È evidente che i ritardi della distribuzione dei dati forniti dagli Enti e dalle Imprese obbligati alla presentazione del MUD, giustifichino alcune delle sopra citate richieste, come ad esempio quelle delle Arpa regionali che non possono attendere più di un anno e mezzo, nella migliore delle ipotesi, i dati sulla movimentazione dei rifiuti avvenuta nel loro territorio, ma in altri casi i ritardi sono da attribuire a quelle leggi che non prendono in considerazione la filosofia con cui è nato il MUD stesso.

Roberto Ribaudo

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