Pubblicato in g.u. n. 16 del 21 gennaio 2022 il d.p.c.m. del 17 dicembre 2021 recante le nuove regole di compilazione del mud
Pubblicato in G.U. n. 16 del 21 gennaio 2022 il D.P.C.M. del 17 dicembre 2021 recante le nuove regole di compilazione per i soggetti trasportatori e i destinatari che effettuano operazioni di preparazione al riutilizzo e/o riciclaggio, che gestiscono rifiuti urbani, imballaggi e RAEE.
Il MUD, come appena detto, dev’essere prodotto dai soggetti obbligati per assolvere agli obblighi imposti dalla legge (L. 25 gennaio 1994, n. 70, rubricato «Modello unico di dichiarazione», secondo cui, con decreto del Presidente della Repubblica, emanato ai sensi dell’art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite norme finalizzate a individuare le disposizioni di legge e le relative norme di attuazione) e precisamente obblighi di dichiarazione, di comunicazione, di denuncia o di notificazione in materia ambientale, sanitaria e di sicurezza pubblica ai fini della predisposizione del modello unico di dichiarazione. I dati, raccolti ed elaborati da ISPRA, devono essere comunicati agli organi competenti della commissione europea. Non presentare il MUD, o presentarlo con dati errati, comporta un elevato rischio di incorrere in sanzioni ed ecco perché è indispensabile rimanere sempre aggiornati sulle modifiche normative.
Quali sono le modifiche più significative?
1. Scadenza: il termine di scadenza per la presentazione della dichiarazione è il 21 maggio 2022.2. Anagrafica: nella Sezione Anagrafica è stata inserita una nuova scheda “Riciclaggio” che deve essere compilata da tutti i soggetti che effettuano operazioni di preparazione per il riutilizzo e/o riciclaggio finale sui rifiuti urbani e/o rifiuti d’ imballaggio o sui rifiuti derivanti da pre-trattamenti di rifiuti urbani e/o rifiuti di imballaggio anche di provenienza non urbana, che producono MPS, EOW, prodotti e materiali dall’attività di recupero.
3. Introduzione di un nuovo modulo “RT-non Pub”: la comunicazione dei Rifiuti Urbani (ex Assimilati) riguarda i trasportatori di rifiuti (sia in categoria 1 che 4 d’iscrizione all’Albo) che raccolgono i “nuovi” rifiuti urbani dalle utenze non domestiche al di fuori dell’ambito del servizio pubblico di raccolta. Per questi soggetti è stato inserito nuovo modulo “RT-non Pub” (rifiuti raccolti al di fuori del servizio urbano di raccolta) allegato alla scheda RU. Dovrà essere compilata inoltre la scheda DRU (destino dei rifiuti raccolti) indicando, oltre i destini terzi, anche la sede del dichiarante, quando destinatario dei rifiuti raccolti, indicando per tipologia la quantità. Le quantità e i soggetti oggetto di questa dichiarazione non dovranno essere riportati nella Sezione Rifiuti solo nel caso di puro trasporto. Nel caso di trasporto presso i propri impianti, invece, il soggetto andrà dichiarato anche nel MUD rifiuti.
4. Modifica della scheda “CG – costi di gestione” per la Comunicazione Rifiuti Urbani. Per garantire una maggiore facilità nella compilazione della scheda è stata data la possibilità di inserire valori con tre cifre decimali e, su determinate voci, anche valori negativi.
5. Il “Modulo RE”, rifiuti prodotti fuori dall’unità locale, non subisce variazioni ad eccezione dell’aggiunta, tra i soggetti che devono utilizzarla, di chi effettua attività di spurgo (identificati con i codici EER 200304 e 200306).
Perché è fondamentale non farsi cogliere impreparati dalle modifiche alle regole di compilazione?
La raccolta di tutte le informazioni necessarie alla compilazione del MUD non è una procedura semplice, soprattutto per trasportatori e destinatari che, nel corso del 2021, hanno gestito rifiuti da imballaggi e rifiuti urbani raccolti in convenzione e che devono fare i conti con l’introduzione delle nuove schede (vedi paragrafo sulle modifiche). Il controllo di registri e formulari dei rifiuti movimentati e delle giacenze, nonché dei dati aziendali aggiornati in tutte le sezioni, è un’attività delicata e complessa che potrebbe essere viziata da errori o inesattezze a loro volta possibili cause di sanzioni anche importanti.
Questo è il motivo per cui sarebbe opportuno affidarsi a professionisti del settore con alle spalle una profonda conoscenza della norma e che abbiano maturato grande esperienza e dimestichezza nell’uso degli strumenti. I nostri clienti si affidano a noi per l’attività di compilazione, controllo e presentazione del MUD, tanto che ogni anno produciamo circa 120.000 dichiarazioni togliendo loro un pensiero non indifferente.
Per i lettori che hanno ancora poca dimestichezza con il Modello Unico di Dichiarazione ambientale, forniamo di seguito alcune informazioni sostanziali che è necessario conoscere.
A cosa serve il MUD?
Chi è tenuto a presentare il MUD?
I soggetti obbligati a presentare il MUD “Comunicazione Rifiuti” sono:
- chiunque effettui a titolo professionale attività di raccolta e trasporto di rifiuti, compreso il trasporto di rifiuti pericolosi prodotti dal dichiarante
- i commercianti e gli intermediari di rifiuti senza detenzione
- le imprese e gli Enti che effettuano operazioni di recupero e smaltimento rifiuti
- le imprese e gli Enti produttori iniziali di rifiuti pericolosi.
- le imprese e gli enti produttori iniziali di rifiuti non pericolosi di cui all’articolo 184, comma 3, lettere c) , d) e g)
- i Consorzi e i sistemi riconosciuti, gli istituiti per il recupero e riciclaggio degli imballaggi e di particolari tipologie di rifiuti
I soggetti obbligati a presentare il MUD “Comunicazione Imballaggi” sono:
- Il Consorzio nazionale degli imballaggi (CONAI)
- I soggetti di cui all’articolo 221, comma 3, lettere a) e c), del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. e coloro i quali hanno aderito ai sistemi gestionali ivi previsti.
I soggetti obbligati a presentare il MUD “Comunicazione Veicoli Fuori Uso” sono:
- I soggetti che effettuano la raccolta, il trasporto, il trattamento e il recupero dei veicoli fuori uso di cui all’articolo 7 comma 2 bis e all’articolo 11 comma 3 del decreto legislativo 24 giugno 2003 n. 209, come modificato dal D.lgs. 3 settembre 2020, n. 119
I soggetti obbligati a presentare il MUD “Comunicazione Rifiuti Urbani e Raccolti in convenzione” sono:
- I soggetti responsabili del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani
- i soggetti che si occupano della raccolta dei rifiuti urbani conto terzi presso le utenze non domestiche che si avvalgono di quanto disposto dall’art. 198 comma 2-bis del D.Lgs. 152/2006
I soggetti obbligati a presentare il MUD “RAEE” sono:
- Gli impianti di trattamento RAEE
- I centri di raccolta istituiti dai produttori o terzi che agiscono in loro nome ai sensi dell’articolo 6 comma 1 lettera c) del D.Lgs. 25/07/2005, n. 151
Come si presenta il MUD?
Solo i produttori iniziali di rifiuti, che nel 2021 hanno prodotto un massimo di 7 rifiuti, hanno la possibilità di scegliere se compilare la Comunicazione Rifiuti Semplificata ed inviarla in formato PDF a mezzo PEC all’indirizzo comunicazionemud@pec.it, o se compilare la Dichiarazione tramite software e trasmetterla per via telematica.
I soggetti tenuti alla presentazione della Comunicazione Rifiuti urbani devono compilare la comunicazione rifiuti urbani esclusivamente via telematica, tramite il sito www.mudcomuni.it predisposto da Unioncamere.
Qual è la scadenza per presentare il MUD?
Scaduto tale termine, ci sarà comunque la possibilità di inviare o correggere le dichiarazioni inoltrate per altri 60 giorni (fino al 20 luglio 2022) a fronte di una sanzione minima che va da euro 26,00 a euro 160,00; nel caso di presentazione successiva alla data ultima di scadenza, di omessa dichiarazione o di dichiarazione incompleta o inesatta, la sanzione prevista oscillerà tra i 2.600,00 € e i 15.500,00 €, 18.000 € sono previsti invece per la comunicazione VFU.
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