Pubblicato sulla gazzetta ufficiale n.39 del 16 febbraio 2021 il decreto del presidente del consiglio dei ministri recante il modello unico di dichiarazione ambientale (MUD) da utilizzare per l’anno 2021
È stato pubblicato sul supplemento ordinario n. 10 della Gazzetta Ufficiale n.39 del 16 febbraio 2021 il DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 23 dicembre 2020 recante l’approvazione del Modello Unico di Dichiarazione Ambientale (MUD) da utilizzare per l’anno 2021 nonché le modifiche relative alle precedenti informazioni da comunicare, alle modalità di trasmissione, alle istruzioni per la compilazione del modello e alla data ultima per la presentazione delle dichiarazioni previste dall’articolo 6, c 2-bis della Legge 25 gennaio 1994, n. 70 che recita: “Qualora si renda necessario apportare, nell’anno successivo a quello di riferimento, modifiche ed integrazioni al modello unico di dichiarazione ambientale, le predette modifiche ed integrazioni sono disposte con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale entro la data del 1 marzo; in tale ipotesi, il termine per la presentazione del modello è fissato in centoventi giorni a decorrere dalla data di pubblicazione del predetto decreto”. Scaduto tale termine, fissato per il giorno 16 giugno 2021, si potranno comunque inviare e/o correggere le dichiarazioni per altri 60 giorni (precisamente fino al 15 agosto 2021); in questo caso, le dichiarazioni saranno sottoposte alle sanzioni previste dalla normativa vigente.
Quali, le novità inserite nel nuovo modello?
La scheda SA-UT dev’essere compilata dai soggetti titolari di autorizzazioni rilasciate dalle autorità competenti per svolgere operazioni di smaltimento o recupero dei rifiuti, ai sensi degli articoli 208 (autorizzazione unica per i nuovi impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti), 209 (rinnovo delle autorizzazioni alle imprese in possesso di certificazione ambientale), 210 (autorizzazioni in ipotesi particolari) o 216 (operazioni di recupero) del D.Lgs. 152/2006.
Per ogni scheda SA1 compilata dai soggetti sopra citati dovrà essere allegata una SA-AUT
Nell’eventualità che, una o più delle autorizzazioni, contenga attività di recupero per le quali è stata prevista l’applicazione dell’Art.184-ter comma 3 (il cosiddetto criterio volta per volta) escludendo l’autorizzazione al trattamento di rifiuti liquidi in impianti di trattamento di acque reflue urbane, e attribuendo così al rifiuto lo status di EOW, sarà necessario indicare l’“AUTORIZZAZIONE EOW” flaggando la casella “sì”.
Come indicare le attività autorizzate qualora non fossero riportate nell’autorizzazione stessa?
In questo caso, il dichiarante dovrà indicare il codice (o i codici) dell’operazione alla quale si riferiscono le quantità trattate inserite nel modulo MG.
Altra novità: nella Scheda MAT sono stati aggiunti tre nuovi materiali:
• Granulato di Conglomerato bituminoso
• Materiali secondari derivanti dal recupero di prodotti assorbenti della persona
• Gomma vulcanizzata da PFU
E sono state modificate 4 descrizioni:
- Aggregati riciclati secondo la norma UNI 11531-1:2014 Ex Aggregati riciclati
- Materiali Ceramici ex Rifiuti Ceramici
- Correttivi da fanghi ex Fanghi
- Altri fertilizzanti ex Fertilizzanti
Andiamo alla dichiarazione RAEE:
- finalmente vengono introdotte nella dichiarazione MUD le nuove categorie RAEE, in vigore dal ferragosto 2018;
- sono stati introdotti il nuovo allegato III e la divisione in 6 categorie, così come previsto dal Dlgs.49/2014 art 2 comma 1 lettera b); è ancora presente la categoria, anche se non viene obbligatoriamente citata nei registri PF (pannelli fotovoltaici);
- scompare la categoria relativa alle lampade a scarica LS.
- per i pannelli fotovoltaici, il dichiarante non dovrà indicare la categoria 4 ma barrare PF.
Rimandiamo ulteriori considerazioni in seguito ad un approfondimento dello studio del documento.
Roberto Ribaudo
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