Modifiche alla dichiarazione MUD introdotte con il D.P.C.M. del 24/12/2018 pubblicato sulla G.U. del 22 Febbraio 2019

Ipotizzato, annunciato, atteso e, seppur all’ultimo minuto, arrivato, il nuovo MUD per la dichiarazione 2019 dati 2018. Il D.P.C.M. con data 24 dicembre u.s. è stato al fine pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 22 febbraio 2019 dopo il termine limite del 31 dicembre, facendo così slittare la data ultima di presentazione del modello ai sensi della legge 70/94; dal momento che la modifica è stata pubblicata sulla GU entro il 1 marzo 2019, e che i termini di presentazione del MUD erano stati fissati in 120 giorni a decorrere dalla data di pubblicazione della stessa (nel nostro caso il 22 febbraio), la scadenza coinciderà quindi con la data del 22 giugno 2019 e non con quella del 30 aprile indicata in Gazzetta che è, invece, la data che tornerebbe in vigore nel caso in cui il prossimo anno non ci saranno ulteriori modifiche alla norma.
Passiamo adesso ad una riflessione sul testo; aldilà dei numerosi refusi, dovuti probabilmente alle operazioni di copia/incolla effettuate in fase di redazione del documento, e che potrebbero creare confusione in chi lo legge, ciò che probabilmente avrebbe meritato un po’ più di attenzione è la logica che sottintende le modifiche introdotte; dopo aver effettuato una lettura approfondita del documento ho preso nota di quelle modifiche che è bene conoscere per non incorrere in errori di compilazione del MUD e nelle relative sanzioni; di seguito le principali novità contenute nel nuovo Modello Unico di Dichiarazione ambientale 2019 dati 2018 per le principali dichiarazioni che riguardano le aziende produttrici iniziali ed i gestori e che condivido volentieri con chiunque avesse bisogno di fare chiarezza sull’argomento.

Queste le Dichiarazioni da tenere d’occhio:

Comunicazione Rifiuti Semplificata

I produttori che conferiscono rifiuti a destinatari fuori dal territorio nazionale non possono presentare la Comunicazione Rifiuti Semplificata e devono presentare la Comunicazione Rifiuti in modalità di invio telematico; questo perché, come vedremo più avanti, è variato il modulo DR nella Comunicazione Rifiuti. Per il resto rimane tutto invariato ovvero può essere presentata dai soli produttori iniziali che producono, nella propria Unità Locale, non più di 7 rifiuti e, per ogni rifiuto, utilizzano non più di 3 trasportatori e 3 destinatari finali.
Comunicazione Rifiuti
Fermo restando che i soggetti obbligati restano quelli di cui all’articolo 189, comma 3 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e cioè “Chiunque effettui a titolo professionale attività di raccolta e trasporto di rifiuti, i commercianti e gli intermediari di rifiuti senza detenzione, le imprese e gli enti che effettuano operazioni di recupero e di smaltimento di rifiuti, i Consorzi istituiti per il recupero ed il riciclaggio di particolari tipologie di rifiuti, nonché le imprese e gli enti produttori iniziali di rifiuti pericolosi e le imprese e gli enti produttori iniziali di rifiuti non pericolosi di cui all’articolo 184, comma 3, lettere c), d) e g), comunicano annualmente alle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura territorialmente competenti, con le modalità previste dalla legge 25 gennaio 1994, n. 70, le quantità e le caratteristiche qualitative dei rifiuti oggetto delle predette attività. Sono esonerati da tale obbligo gli imprenditori agricoli di cui all’articolo 2135 del codice civile con un volume di affari annuo non superiore a euro ottomila, le imprese che raccolgono e trasportano i propri rifiuti non pericolosi, di cui all’articolo 212, comma 8, nonché, per i soli rifiuti non pericolosi, le imprese e gli enti produttori iniziali che non hanno più di dieci dipendenti.”, vediamo quali sono le novità introdotte.

Modulo SA

La sezione anagrafica resta invariata e rimane comune per tutte le comunicazioni rifiuti (Rifiuti, imballaggi, veicoli fuori uso, RAEE) che saranno oggetto del nostro commento

SA-AUT

Nessuna variazione sulla modulistica viene solo data una precisazione su come indicare le attività autorizzate se non riportate nell’autorizzazione stessa: in questo caso, il dichiarante dovrà indicare il codice (o i codici) della relativa operazione alla quale nel modulo MG ha attribuito le quantità trattate.

Schede RIF

Per i gestori le schede RIF restano invariate mentre vengono richiesti nuovi dati per le schede RT, MG.
Per quanto riguarda le schede RIF l’unica novità è la presentazione; se il dichiarante svolge sul medesimo rifiuto sia attività di recupero o smaltimento, sia attività di solo trasporto, in questo caso il dichiarante dovrà compilare due schede RIF per il medesimo rifiuto, distinguendo le quantità in relazione all’attività svolta sul rifiuto e successivamente separare le schede RT e DR del puro trasporto da quelle dell’impianto.

Moduli RT

Qui troviamo delle variazioniche impattano sulla raccolta dati da parte dei gestori d’impianto, ma non per quel che riguarda i trasportatori che non invece, non dovranno fornire queste notizie.
I gestori che svolgono attività di recupero o smaltimento su rifiuti CER del capitolo 1912 (rifiuti dal trattamento meccanico del rifiuto) e sui rifiuti CER 190501 (parte di rifiuti urbani e simili non compostata) e 190503 (compost fuori specifica) dovranno specificare se tali rifiuti sono di origine urbana e di conseguenza dividere le schede RT a seconda dell’origine per lo stesso produttore. Il dato è di facile deduzione per gli impianti finali, che applicano l’ecotassa come sostituto d’imposta, meno facile da recuperare invece da parte degli impianti intermedi, e quindi effettuano ulteriori lavorazioni e/ o puro stoccaggio dei rifiuti per poi inviarli a smaltimento finale o effettuare operazioni di effettivo recupero.
Nel caso in cui il gestore riceva rifiuti con CER 160601 a 160605, 200133 e 200134 esso dovrà indicare se la quantità è relativa a pile e accumulatori portatili di conseguenza dividere le schede RT a seconda dell’origine per lo stesso produttore. Vengono precisate nelle istruzioni cosa s’intende per pile e accumulatori portatili: “le pile, le pile a bottone, i pacchi batteria o gli accumulatori che sono sigillati, sono trasportabili a mano e non costituiscono pile o accumulatori industriali né batterie o accumulatori per veicoli.” Mi sembra chiaro: laddove i soggetti dichiaranti non riuscissero a desumere tali dati dalle registrazioni effettuate sul registro di carico e scarico (cosa ardua da fare), la ripartizione dovrà essere condotta sulla base di una stima effettuata con la migliore accuratezza possibile.
Nel caso di rifiuti ricevuti dall’estero il dichiarante dovrà indicare la tipologia di trattamento prevista tra recupero di materia, recupero di energia, incenerimento, discarica e altre operazioni di smaltimento. Qualora, su un rifiuto ricevuto da un produttore estero, il gestore svolga più attività, dovrà compilare più moduli RT, riferiti al medesimo rifiuto e al medesimo produttore ma distinti in relazione all’attività svolta sul rifiuto stesso indicando la quantità sottoposta all’operazione.

Modulo DR

Anche nel modulo DR, come preannunciato parlando di dichiarazione semplificata, vengono introdotte due nuove attività di smaltimento/recupero sui rifiuti svolte dal destinatario estero quali: quantità ad incenerimento e quantità avviata in discarica. Nel caso in cui il destinatario estero abbia svolto più attività, il dichiarante dovrà compilare più moduli DR riferiti al medesimo rifiuto e al medesimo destinatario ma distinti in relazione all’attività svolta sul rifiuto stesso e indicando la quantità sottoposta all’operazione.

Modulo MG

Anche qui grosse novità che riguardano l’aggiornamento del riquadro “tipologia impianto” con la modifica di alcune descrizioni e l’inserimento di altre. Le tipologie aggiornate riguardano solo l’operazione relativa (R3) Impianto di compostaggio, Impianto di digestione anaerobica (R3), e uno nuovo Impianto di trattamento integrato anaerobico/aerobico, sempre riferito all’attività R3. Queste modalità di trattamento sono evidentemente connesse alla lavorazione di rifiuti organici a cui si richiedono maggiori precisazioni sulle modalità di trattamento. Queste nuove attività R3 si aggiungono a quella del recupero di materia e a quella che potrebbe comparire nella nuova voce legata al trattamento meccanico dei rifiuti urbani.
Finalmente ha fatto la sua comparsa l’operazione R12, fino adesso non considerata nelle precedenti versioni del MUD e normalmente inserita, anche se non compariva, tra le attività di recupero di materia, come impianto di trattamento preliminare al recupero.
Nuova l’attività di impianto di trattamento meccanico o meccanico biologico del rifiuto urbano, che implica il separare le quantità trattate di rifiuto urbano da quelle di rifiuto speciale, che vanno negli appositi tipi impianto. Si ritiene che in tale tipologia d’impianto vengano inseriti i rifiuti urbani della famiglia 20XXXX che vengono conferiti direttamente dalla raccolta dei rifiuti urbani da parte del mezzo che la ha effettuata, dalle stazioni/punti di travaso e dai centri di raccolta, ovvero direttamente dal comune, su cui il dichiarante abbia svolto dei trattamenti meccanici, escludendo quindi le attività di smaltimento definitivo (compreso l’incenerimento con recupero energetico o meno) e il puro stoccaggio. Non si ritiene che tali informazioni debbano applicare ai rifiuti della famiglia 19 provenienti dalla lavorazione degli urbani. Si ricorda che è possibile indicare solo una singola attività per scheda MG e di conseguenza le modalità di recupero e smaltimento devono essere riferiti alla singola tipologia impianto. In questo caso bisogna sperare che il cliente abbia una effettiva tracciabilità.

IMBALLAGGI

Anche qui il legislatore richiede di conoscere l’origine pubblica o meno dei rifiuti d’imballaggio.
Proprio per questo i gestori di rifiuti di imballaggio dovranno comunicare, sia nella scheda IMB che nel modulo RT, il rifiuto ricevuto da terzi distinguendo tra “rifiuto ricevuto da superficie pubblica” e “rifiuto privata” e, di conseguenza, dividere le schede RT a seconda dell’origine per lo stesso produttore. “Come viene specificato nelle istruzioni le superfici di origine si determinano: Per imballaggi da superfici pubbliche si intendono gli imballaggi derivanti dalla raccolta dei rifiuti urbani e assimilati, mentre, per imballaggi da superfici private si intendono gli imballaggi provenienti dal circuito industriale e commerciale.” Resta il dubbio interpretativo per gli imballaggi che fino ad oggi venivano ritirati al di fuori del normale giro di raccolta nei centri commerciali a nome del comune in cui si trovavano. Sparisce l’indicazione “circuito CONAI” e “circuito extra CONAI” poiché che non aveva lo stesso riferimento logico.
Altra nuova richiesta quella di distinguere le quantità di rifiuto prodotte dal gestore a seguito del trattamento di imballaggi mono-materiale (150101- 150102-150103-150104-150105-150107-150109- e altri che si possono aggiungere alla lista) dalla quantità di rifiuto prodotta a seguito del trattamento di imballaggi multi-materiale (150106). Che sia una prova di tracciabilità?
RT IMB
Oltre alla modifica citata in precedenza, ovvero la divisione tra “rifiuto ricevuto da superficie pubblica” e “rifiuto privata”, che implica la compilazione da parte del dichiarante di più moduli RT riferiti al medesimo rifiuto e al medesimo produttore, ma distinti in relazione all’origine del rifiuto e relativa quantità, l’altra grande novità è quella che il dichiarante dovrà specificare, relativamente ai rifiuti che riceve dall’estero, la tipologia di trattamento prevista e, nel caso in cui il gestore svolga più attività, dovrà compilare più moduli RT riferiti al medesimo rifiuto e al medesimo produttore, ma distinti in relazione all’attività svolta sul rifiuto stesso indicando la quantità sottoposta all’operazione.

RAEE

Sono state riconfermate le vecchie 10 categorie RAEE ignorando, o facendo finta di ignorare che, dallo scorso ferragosto sono stati introdotti i nuovi allegati III e IV e la divisione in 6 categorie così come previsto dal Dlgs.49/2014 art 2 comma 1 lettera b), imponendo di conseguenza la nuova contabilizzazione ai soggetti obbligati. Ma non paghi di questo controsenso, viene richiesto di ri-transcodificare le registrazioni effettuate dal 15 agosto al 31 dicembre nelle 10 categorie, poiché sono state inserite due nuove categorie PF (pannelli fotovoltaici) e LS (lampade a scarica ovvero un tipo di lampadina basata sull’emissione luminosa per luminescenza da parte di un gas ionizzato. In conclusione quelle a basso consumo escluse quelle Led), oltre alle 10 già esistenti. Per i pannelli fotovoltaici inoltre, il dichiarante non dovrà indicare la categoria 4 ma barrare PF, lo stesso vale per le lampade a scarica per le quali dovrà barrare solo la casella LS. Quindi questi dati dovranno essere detratti dalle quantità complessive identificate nelle categorie 4 e 5, ma questa informazione non mi risulta essere richiesta da alcuna norma specifica e difficilmente quindi sarà desumibile dai registri. Vista la chiara contraddizione, come detto in precedenza, con la norma attuale, 12 categorie invece che 6, il legislatore ci viene in aiuto specificando, bontà sua, che laddove i soggetti dichiaranti non riuscissero a desumere tali dati dalle registrazioni effettuate sul registro di carico e scarico, cosa difficile da fare, la ripartizione dovrà essere condotta sulla base di una stima effettuata con la migliore accuratezza possibile

RT- RAEE

Nel modulo RT-RAEE il dichiarante dovrà specificare, relativamente ai rifiuti che riceve dall’estero, la tipologia di trattamento prevista. Qualora, su un rifiuto ricevuto da un produttore estero, il gestore svolga più attività, dovrà compilare più moduli RT, riferiti al medesimo rifiuto e al medesimo produttore ma distinti in relazione all’attività.

RT VEIC

Nel modulo RT-VEIC il dichiarante dovrà specificare, relativamente ai rifiuti che riceve dall’estero, la tipologia di trattamento prevista. Qualora, su un rifiuto ricevuto da un produttore estero, il gestore svolga più attività, dovrà compilare più moduli RT, riferiti al medesimo rifiuto e al medesimo produttore ma distinti in relazione all’attività svolta sul rifiuto stesso indicando la quantità sottoposta all’operazione.

Qui finisce la mia analisi sulle novità del MUD 2019 dati 2018 con la precisazione che le riflessioni sopra condivise escludono i MUD consorzi, AEE, Comuni, etc. Le informazioni da tenere a mente sono che:
La data di scadenza è fissata per il 22 giugno 2019, a 120 giorni dalla data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.
Le modalità d’invio ed i pagamenti dei diritti restano invariate, mentre le istruzioni si troveranno su www.ecocamere.it.

Roberto Ribaudo

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