Con la risposta all’interpello n. 190663 del 15 ottobre 2025, il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE) ha fornito importanti chiarimenti sull’applicabilità della miscelazione dei rifiuti ai fini della produzione di aggregato recuperato, nel quadro del DM n. 127/2024.

Secondo il MASE, le fasi meccaniche previste dal decreto, quali frantumazione, vagliatura, selezione granulometrica e separazione della frazione metallica o indesiderata, non escludono la possibilità di miscelazione, purché i rifiuti siano elencati nella Tabella 1 e l’operazione non comprometta il successivo recupero.

Inoltre, viene chiarito che l’operazione R12 (“scambio di rifiuti per sottoporli a operazioni da R1 a R11”) è utilizzabile anche in assenza di codici più specifici, includendo operazioni preliminari come cernita, compattazione, triturazione e separazione.

Conclusione: la miscelazione dei rifiuti, se conforme ai requisiti normativi, non richiede un’autorizzazione specifica all’operazione R12, né comporta una nuova classificazione del rifiuto.

La Redazione

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