Lo spurghista diviene il produttore dei rifiuti
La legge 29 luglio 2021 n. 108, sembra aver messo una pezza anche sull’annosa questione che tanti errori formali e d’interpretazione ha prodotto nel tempo:
Chi è il PRODUTTORE dei fanghi delle fosse settiche, identificati con il CER 20.03.04?
Fino alla pubblicazione della recente normativa, il Dlgs 152 aveva attribuito la responsabilità della produzione al produttore reale e non allo spurghista.
Vediamo cosa è successo.
Partiamo dalla premessa che, notoriamente, i rifiuti da pulizia manutentiva delle fognature sono identificati con il codice C.E.R. (Catalogo Europeo Rifiuti) 20.03.06 (rifiuti della pulizia delle fognature) mentre, i rifiuti prelevati dai pozzi neri, fosse IMOFH e bagni mobili, sono identificati con il codice C.E.R. 20.03.04 (fanghi delle fosse settiche).
Ricordiamo poi che fino al 31 luglio 2021, ai sensi dell’art. 230, comma 5, del D.Lgs. 152/2006, l’autospurghista per svolgere l’attività di raccolta e trasporto di rifiuti non pericolosi prodotti da terzi, doveva essere iscritto all’Albo Gestori Ambientali ma che, nel momento in cui andava ad effettuare la pulizia manutentiva di fognature, doveva qualificarsi come “produttore” e i rifiuti venivano identificati col codice C.E.R. 20.03.06 (rifiuti della pulizia delle fognature) mentre, quando effettuava lo spurgo di pozzi neri, fosse IMOFH o di bagni mobili, doveva qualificarsi come “trasportatore di rifiuti prodotti da terzi” e identificare i rifiuti col codice C.E.R. 20.03.04 (fanghi delle fosse settiche) indicando nel formulario il produttore reale del rifiuto anche se trattavasi di abitazione privata.
Questa regola, molte volte veniva disattesa dagli operatori di settore che, per comodità, indicavano sé stessi in qualità di produttori suscitando, di conseguenza, le proteste degli impianti di depurazione che rischiavano sanzioni per l’errata compilazione del formulario.
La legge 29 luglio 2021 n. 108, mette ordine anche in questo caso stabilendo che, nella gestione documentale, i fanghi delle fosse settiche devono essere equiparati ai rifiuti della pulizia delle fognature.
Con la riscrittura dell’articolo 230 infatti, il comma 5 è stato così sostituito: “I rifiuti provenienti dalle attività di pulizia manutentiva delle reti fognarie di qualsiasi tipologia, sia pubbliche che asservite ad edifici privati, compresi le fosse settiche e manufatti analoghi nonché i sistemi individuali di cui all’articolo 100, comma 3, e i bagni mobili, si considerano prodotti dal soggetto che svolge l’attività di pulizia manutentiva.”
Ragion per cui, oggi, lo spurghista è anche il produttore del rifiuto raccolto. Ma non finisce qui: viene annunciata l’introduzione di un nuovo documento (non bastava il formulario come deciso dall’Albo Nazionale gestori Ambientali?) per il trasporto di tali rifiuti. A questo proposito nel prosieguo del rinnovato comma 5 leggiamo: “La raccolta e il trasporto sono accompagnati da un unico documento di trasporto per automezzo e percorso di raccolta, il cui modello è adottato con deliberazione dell’Albo nazionale gestori ambientali entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione.”
La grande novità
È la possibilità, per le imprese del settore, di usufruire del deposto temporaneo dei rifiuti raccolti al pari degli altri rifiuti da manutenzione, in quanto, sempre nel comma 5, viene precisato che “Tali rifiuti possono essere conferiti direttamente a impianti di smaltimento o di recupero o, in alternativa, essere raggruppati temporaneamente presso la sede o unità locale del soggetto che svolge l’attività di pulizia manutentiva, nel rispetto delle condizioni di cui all’articolo 183, comma 1, lettera bb).” In conclusione quindi, “Il soggetto che svolge l’attività di pulizia manutentiva è comunque tenuto all’iscrizione all’Albo nazionale gestori ambientali, ai sensi dell’articolo 212, comma 5, del presente decreto, per lo svolgimento delle attività di raccolta e di trasporto di rifiuti, e all’iscrizione all’Albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi di cui all’articolo 1 della legge 6 giugno 1974, n. 298″.
L’aspetto più interessante diventa la la possibilità di ottimizzare i trasporti verso gli impianti di smaltimento sfruttando la disciplina del deposito temporaneo presso l’unità locale del soggetto che svolge l’attività di pulizia manutentiva; naturalmente, sempre nel rispetto delle regole imposte dal sopracitato articolo, tale opportunità rappresenta un grande strumento nelle mani delle aziende del settore.
Come d’abitudine, sarà nostra cura, fornire le dovute indicazioni operative ai nostri clienti o a chiunque avesse bisogno di chiarimenti sull’argomento.
Roberto Ribaudo
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