Obbligo di iscrizione all’Albo Nazionale Gestori Ambientali per associazioni di volontariato ed enti benefici

Quando da ragazzo, come tanti altri, andavo in giro con il camioncino che i Salesiani avevano noleggiato per effettuare l’operazione Mato Grosso, nata con l’obiettivo di ricavare fondi raccogliendo nelle case dei miei concittadini materiali vari, quali carta, ferro, vestiario, etc., non immaginavo di praticare la raccolta differenziata all’epoca sconosciuta visto che parliamo degli anni 70. Mi ricordo le domeniche mattina trascorse a svuotare cantine, a raccogliere sacchi fuori dalle case e poi, tornati in sede, fare quella che oggi si chiama selezione e cernita. Eravamo dei precursori di quella che oggi si chiama “differenziata” e che oggi è, giustamente, resa obbligatoria dalle diverse amministrazioni comunali e che, le associazioni di volontariato e gli enti benefici hanno sempre svolto spontaneamente rappresentando una sorta di concorrenza ad aziende concessionarie dei comuni, ai “Privati cittadini” ed agli ambulanti che commerciano soprattutto materiali ferrosi e non.

Oggi, l’Albo Nazionale Gestori Ambientali ha deciso di regolamentare queste associazioni e/o enti imponendo loro l’iscrizione all’apposita sezione dell’Albo. Questo obbligo “burocratizzerà” le raccolte effettuate a scopo benefico non solo dalle grandi associazioni o enti benefici ma anche delle piccole parrocchie che raccolgono i materiali per mettere insieme i fondi necessari a tener vivi oratori, mense, e centri dedicati al volontariato di quelle piccole comunità.

La Delibera N° 4 del 4 giugno 2018 (www.albonazionalegestoriambientali.it/download/it/deliberecomitatonazionale/08), indica infatti la possibilità di raccogliere e trasportare “rifiuti speciali non pericolosi” di origine urbana limitatamente a tre codici EER e riferiti esclusivamente ai metalli ferrosi e non ferrosi (di cui al DM 1 febbraio 2018 art 5 comma 1); è meglio allora che il parroco o il capo scout facciano un corso accelerato di gestione dei rifiuti, visto che dovranno anche essere in possesso dei requisiti previsti dal DM 120/2014 art. 10 comma 2) lettere a) c) d) e) f) g). Le associazioni di volontariato e gli enti religiosi potranno raccogliere e trasportare detti rifiuti per non più di 4 giornate nell’anno civile (solare?) e comunque non più di 100 Ton/anno; e come fanno a sapere l’entità del carico mentre effettuano la raccolta? E che dire dell’iscrizione all’albo, sebbene temporanea, dei veicoli utilizzati per la raccolta che devono avere i requisiti prescritti dall’Albo e che, se di proprietà di altra azienda, non potranno essere utilizzati per altri scopi dall’azienda proprietaria per l’intera durata della campagna di raccolta?

In sintesi è una procedura troppo contorta e che richiede delle competenze che piccoli Enti o piccole associazioni non possiedono al loro interno e penalizza quindi chi vuole aiutare il prossimo; rimane inoltre aperto il dubbio sugli altri tipi di raccolta, carta piuttosto che vestiario… si potranno ancora effettuare? Tutto questo in un contesto in cui ambulanti e presunti “privati cittadini” raccolgono e tranquillamente commercializzano facendosi pagare in contanti, materiali ferrosi e non.

Roberto Ribaudo

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