Il trattamento di un rifiuto, da solo, non comporta l’alterazione delle sue proprietà originarie.

Con la recente sentenza dell’11 novembre 2021 (causa C-315/20), la Corte di Giustizia Europea torna a pronunciarsi sul tema dei rifiuti urbani non differenziati sottoposti a un trattamento meccanico. In particolare, la Corte precisa che, in base al regolamento (CE) n. 1013/2006 del 14 giugno 2006, i rifiuti urbani non differenziati che siano stati classificati sotto la voce 191212 del CER a seguito di un trattamento meccanico per il loro recupero energetico (che non ne ha però alterato le proprietà iniziali), devono essere considerati come rifiuti urbani differenziati provenienti da raccolta domestica e, per questa ragione l’autorità competente può opporsi alla loro spedizione.

La sentenza in questione spiega un principio, a volte disatteso, ma che sarebbe bene tenere a mente: il trattamento di un rifiuto, da solo, non implica l’alterazione delle sue proprietà originarie.

Non basta quindi dichiarare il trattamento di un rifiuto per cambiarne la natura poiché “il regime giuridico applicabile alle spedizioni di rifiuti dipende dalla natura sostanziale di questi ultimi e non dalla loro classificazione formale in conformità al CER.”

Quindi attenzione! Effettuare un trattamento non è condizione sufficiente per cambiare la codifica di un rifiuto che può variare se, e solo se, ad essere alterate sono le proprietà originarie del rifiuto stesso.

Roberto Ribaudo

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