Interpello MASE 28 gennaio 2025, n. 14156
Il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE) ha chiarito, con l’interpello n. 14156 del 28 gennaio 2025, che la pratica dell’abbruciamento di residui vegetali in agricoltura e selvicoltura può essere esclusa dalla disciplina della gestione dei rifiuti solo se vengono rispettate tutte le condizioni previste dal Codice dell’Ambiente (D.lgs. 152/2006). In caso contrario, tale attività rientrerebbe a tutti gli effetti nello smaltimento illecito di rifiuti.
Le condizioni per l’esclusione dalla normativa sui rifiuti
L’art. 185, comma 1, lettera f), del D.lgs. 152/2006, in linea con la direttiva europea 2008/98/CE, esclude dalla disciplina dei rifiuti i materiali agricoli e forestali naturali non pericolosi (es. sfalci e potature), a condizione che:
- siano destinati all’agricoltura, alla selvicoltura o alla produzione di energia da biomassa;
- vengano trattati con metodi che non danneggiano l’ambiente né la salute umana, anche se utilizzati in un luogo diverso da quello di produzione o ceduti a terzi.
Inoltre, l’art. 182, comma 6-bis, del D.lgs. 152/2006 consente il raggruppamento e l’abbruciamento di questi materiali nel luogo di produzione, a patto che:
- l’attività riguardi esclusivamente residui vegetali naturali;
- venga effettuata in piccoli cumuli e in quantità giornaliere non superiori a tre metri steri per ettaro;
- lo scopo sia il reimpiego dei materiali come concime o ammendante.
Conclusione
Il MASE ha ribadito che l’abbruciamento dei residui vegetali in ambito agricolo e forestale non rientra nella gestione dei rifiuti solo se vengono rispettate rigorosamente tutte le condizioni normative. In assenza di tali requisiti, l’attività è da considerarsi illecita ai sensi della normativa ambientale vigente.
La redazione
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