Applicazione della disciplina di cui all’articolo 30-bis del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23 nell’ambito della gestione dei rifiuti sanitari sterilizzati.
Il MASE con l’interpello chiarisce che i rifiuti sanitari infettivi, se assoggettati ad un procedimento di sterilizzazione, sono sottoposti al regime giuridico dei rifiuti urbani senza condizionamenti nelle modalità di smaltimento.
Il quesito è stato infatti presentato per far luce sull’applicazione dell’art. 30 bis del D.L. n. 23/2020, che assimila i rifiuti sanitari sterilizzati a quelli urbani senza vincolare tale classificazione e gestione alla destinazione in impianti di incenerimento nonché per chiedere se la norma in questione intendesse modificare implicitamente il DPR 254/2003 laddove condiziona tale assimilazione alla destinazione dei rifiuti.
Il MASE chiarisce che «i rifiuti sanitari a solo rischio infettivo sono sottoposti al regime giuridico dei rifiuti urbani se preliminarmente assoggettati ad un procedimento di sterilizzazione, effettuato, secondo lo specifico procedimento di cui agli artt. 2, comma 1, lettera m) e 7, comma 2, del D.P.R. n. 254 cit., presso le strutture sanitarie pubbliche e private, senza alcun condizionamento nelle modalità di smaltimento successive».
Sempre il MASE stabilisce che:
[…] tali rifiuti, una volta “assimilati agli urbani” possono essere conferiti al servizio pubblico di raccolta come rifiuto indifferenziato (codice EER 200301) ai sensi dell’articolo 9, comma 1, del D.P.R. n. 254 del 2003 a norma del quale: “i rifiuti sanitari sterilizzati di cui all’articolo 2, comma 1, lettera g), numero 8), assimilati ai rifiuti urbani, devono essere raccolti e trasportati con il codice CER 200301, utilizzando appositi imballaggi a perdere, anche flessibili, di colore diverso da quelli utilizzati per i rifiuti urbani e per gli altri rifiuti sanitari assimilati, recanti, ben visibile, l’indicazione indelebile “Rifiuti sanitari sterilizzati” alla quale dovrà essere aggiunta la data della sterilizzazione.”La Redazione
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