La circolare n.9 del 01 Agosto 2019 chiarisce la posizione dell’intermediario estero che opera in italia

Il Comitato Nazionale dell’Albo Gestori Ambientali risponde alle numerose richieste di chiarimento presentate dalle aziende in seguito alla pubblicazione della rettifica del Regolamento CE n.669/2008 (ad integraziome dell’allegato IC del regolamento CE n. 1013/2006) poiché offre ampi margini d’interpretazione e in particolar modo nel caso di Intermediario estero che opera in Italia.

La circolare n.9 del 01 Agosto 2019 spiega quindi che nel momento in cui un intermediario agisca in qualità di “esportatore”/notificatore di rifiuti provenienti dall’Italia e destinati all’estero, dovrà necessariamente essere iscritto nell’apposita categoria dell’Albo Nazionale, e di conseguenza, apparire nelle scritture contabili di legge (così come previsto ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 15, lettera a, regolamento 1013/2006/Ce); nel caso agisca invece, in qualità di “importatore”/destinatario dei rifiuti, sarà esentato da quest’ obbligo nel rispetto delle norme che regolamentano il paese di destinazione (articolo 2, paragrafo 14, regolamento 1013/2006/Ce).

A questo link la Circolare N° 9 – 01 Agosto 2019

Roberto Ribaudo

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