Prevenzione dei rischi e gestione delle emergenze: un’altra incombenza per le aziende?
Brucia deposito di rifiuti, forse l’ennesimo incendio doloso (La stampa di Milano – 15/10/2018)
Grosso incendio di rifiuti in un’area di stoccaggio ad Agrigento (TGR Sicilia – 7/12/2018)
Roma a fuoco un deposito di rifiuti, odore acre in centro, chiuso asilo (TGcom24 – 11/12/2018)
Brucia discarica rifiuti, 12 squadre VVF al confine tra Pianezza e Druento (ANSA – 27/06/ 2018)
Incendio nella ditta di rifiuti speciali. È il secondo in 3 anni (L’arena di Verona – 21/08/2018)
” l’Italia dei rifiuti ” brucia; alla luce dei recenti e sempre più frequenti fatti di cronaca, l’Art. 26-bis del Decreto Legge 4 ottobre 2018 n.113, introdotto dalla Legge 01 Dicembre 2018 n.132 allo scopo di gestire eventuali emergenze ed in particolar modo quelle dovute agli incendi, ha previsto per gli impianti di stoccaggio e lavorazione rifiuti l’elaborazione di:
- Un Piano di Emergenza Interno (PEI)
- Un Piano di Emergenza Esterno (PEE)
Il PEI dovrà essere elaborato dal Gestore dell’impianto entro 90 giorni dall’emanazione del D.L., quindi entro il 4 marzo 2019, ed aggiornato almeno ogni 3 anni.
Il PEE, di competenza del Prefetto, dovrà invece essere redatto entro 1 anno dalla ricezione dei documenti trasmessi dal Gestore ed, anche in questo caso, aggiornato almeno ogni 3 anni.
All’Art. 26-bis del Decreto Legge 04 ottobre 2018 hanno fatto seguito due Circolari Ministeriali; nella prima (Prot. 0002730 del 13 febbraio scorso del Ministero dell’Interno in concerto con il Ministero dell’Ambiente della Tutela del Territorio e del Mare) viene chiarito che le disposizioni dell’Art. 26-bis del D.L. 4 ottobre 2018 n.113 non trovano applicazioneper gli impianti che ricadono nell’ambito di applicazione del D.Lgs. n. 105/2015, poiché tale decreto individua ipotesi di rischio specifiche e non generiche. Per questo motivo i gestori di tali impianti dovranno attenersi alle disposizioni del medesimo decreto sia nel predisporre il PEI sia nel fornire ai prefetti di riferimento le necessarie informazioni per la stesura del PEE e, di conseguenza, non dovranno dar seguito alle disposizioni di cui all’articolo 26-bis del D.L. 113/2018. Nella seconda Circolare Ministeriale (Prot. 0001121 del 21 gennaio 2019), il Ministero dell’Ambiente della Tutela del Territorio e del Mare definisce delle “Linee guida per la gestione operativa degli stoccaggi negli impianti di gestione dei rifiuti e per la prevenzione dei rischi”. Altra incombenze e responsabilità enormi per i gestori di impianto. Esiste però uno strumento in grado di supportare i Direttori tecnici (che sono di fatto i veri responsabili della gestione operativa degli impianti) nell’applicazione delle nuove prescrizioni. Complia® 2.0 è un prodotto/servizio che semplifica il monitoraggio e il controllo delle procedure finalizzate a ridurre le probabilità d’incendio quali ad esempio, l’ottimizzazione dell’organizzazione degli stoccaggi, l’identificazione precisa delle diverse aree d’impianto, il rispetto delle capacità massime di stoccaggio e di messa in lavorazione dei rifiuti, il rilascio di un’adeguata formazione e informazione a tutto il personale, lo svolgimento di regolari ispezioni e manutenzioni, etc.
Come funziona?
L’interoperabilità di Complia®2.0 è la chiave di volta; una volta individuate le cause di maggior rischio il sistema, grazie all’interazione con gli altri gestionali utilizzati in azienda (sensoristica d’impianto, data base esterni, etc.) e tramite l’inserimento di processi gestionali non informatizzati, fornisce al gestore d’impianto ed ai responsabili dei vari settori attraverso una piattaforma cloud, un quadro d’insieme di tutte le azioni di monitoraggio e controllo avviate in azienda; Complia® 2.0 permette di rilevare il loro stato attuale, di identificare l’operatore a cui sono state affidate, di inviare alert preventivi e di registrare tutte le azioni svolte; in questo modo anche le eventuali non conformità o situazioni di rischio sono sempre monitorate e gestite.
Altro punto di forza l’elaborazione dei report; nel caso specifico degli impianti di stoccaggio e lavorazione rifiuti si tratta di una scheda (come individuato dalla Circolare Ministeriale Prot. 0001121 del 21 gennaio 2019) che deve contenere tutte quelle verifiche di tipo visivo e speditivo che consentono già ad un primo esame di valutare la regolarità di un impianto ed in particolare quantomeno: la verifica dei quantitativi in deposito rispetto a quelli autorizzati ed a quelli riportati sul registro di carico e scarico, il rispetto delle aree di stoccaggio e la coerenza dei rifiuti ivi previsti, l’eventuale presenza di tracce di sversamento, la presenza dei presidi antincendio. A leggerla così sembra tutto molto complicato ma vi assicuro, che una volta programmato Complia® 2.0 fa tutto da solo. Il rischio di incendio in impianto e di conseguente danno ambientale è alto in questo ambiente, perché affrontate costi elevatissimi per riparare i danni subiti e rispondere alle relative sanzioni quando si può fare prevenzione con un semplice strumento come Complia® 2.0?
Leonardo Grassi
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