Le buone intenzioni del Ministro dell’Ambiente: addio al SISTRI e benvenuta digitalizzazione
Nel corso dell’intervista al Ministro Costa trasmessa da Recicla TV (a questo link la versione integrale: https://www.ricicla.tv/costa-sistri-passato-pensiamo-imprese ) e da me prontamente condivisa come post su Linkedin, il Ministro, glissando abilmente sul tema dei contributi già versati e da versare per l’utilizzo di un sistema inutile (il mancato utilizzo fino ad oggi non è sanzionato ma la mancata contribuzione si, come sottolineato dall’intervistatore), ha manifestato l’intenzione di chiudere con il SISTRI ed aprire alla digitalizzazione dei documenti fiscali. La pubblicazione delle norme attuative del nuovo art. 194 bis aveva lasciato intravedere la volontà di apertura da parte del Ministero in merito alla possibilità di effettuare la conservazione sostitutiva di formulari e registri; in realtà per i formulari già oggi non ci sono problemi, come affermato dall’AGID quando ha dichiarato che: “il formulario di identificazione trasporto rifiuti ( previsto dalla disposizione di cui all’articolo 193, comma 1 del D. lgs 152/2006) è un documento che integra i registri di carico e scarico dei rifiuti; tali registri (di cui all’articolo 190, comma 1 del predetto decreto), sono gestiti secondo le procedure e le modalità fissate dalla normativa sui registri Iva” rientrando pertanto, nell’ambito della disciplina di cui al D.M. 17 giugno 2014 recante “Modalità di assolvimento degli obblighi fiscali relativi ai documenti informatici ed alla loro riproduzione su diversi tipi di supporto – articolo 21, comma 5, del decreto legislativo n. 82/2005”.
In particolare, l’articolo 4 del predetto D.M. che disciplina gli obblighi da osservare per la dematerializzazione di documenti e scritture analogici rilevanti ai fini tributari, stabilisce che “Ai fini tributari il procedimento di generazione delle copie informatiche e delle copie per immagine su supporto informatico di documenti e scritture analogici è previsto dall’art. 22, comma 3, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n.82, e termina con l’apposizione della firma elettronica certificata mentre la conservazione avviene secondo le modalità di cui all’art. 3 del suddetto decreto”.Alla luce di queste indicazioni il formulario, stampato in partenza su carta vidimata, può essere conservato secondo quanto indicato dall’Art. 22 del CAD (applicando le relative regole tecniche DPCM 14 novembre 2014) il dubbio resta invece per il registro, nonostante secondo il ragionamento fatto dall’ AGID vi fosse la possibilità di conservarlo come documento dematerializzato al pari dei registri IVA. Nel corso dell’intervista, lo stesso Ministro ha definito insensata l’idea di stampare il registro su carta per poi scannerizzarlo, indicando come unica soluzione plausibile quella di archiviare e conservare i documenti digitali all’origine secondo quanto indicato all’Art. 22 del CAD, e quindi senza la necessità di stamparlo su carta. Questa affermazione è importantissima poiché, come ha affermato lo stesso Ministro, apre la strada a quel processo di digitalizzazione inteso come un “percorso di semplificazione”, e non “semplicistico”, sia per le Aziende che per la Pubblica Amministrazione. In ultimo, il Ministro ha annunciato l’apertura di un tavolo tecnico, destinato non solo alla pubblica amministrazione ed alle associazioni di categoria, ma anche alle Imprese, in quanto appartenenti alla categoria degli “stakeholder” ed ai cittadini che hanno invece diritto di ottenere la trasparenza in materia ambientale. In attesa che il Ministero dell’Ambiente chiarisca questo punto e che il tavolo tecnico, atteso per Settembre, svolga il proprio compito accogliamo queste indicazioni con la speranza che qualcosa si stia concretamente muovendo lasciando il passo a grosse novità. Voi intanto continuate a leggerci e sarete informati in tempo reale…nel frattempo…Benvenuta Digitalizzazione!!!

Roberto Ribaudo

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