Deposito temporaneo: raddoppiato il quantitativo massimo e portato a 18 mesi il limite temporale

L’introduzione dell’Articolo 113 bis al DDL per la conversione del decreto-legge 18/2020 (“Cura Italia”) cambia il volto del deposito temporaneo: “Fermo restando il rispetto delle disposizioni in materia di prevenzione incendi, il DEPOSITO TEMPORANEO DI RIFIUTI è oggi consentito fino ad un QUANTITATIVO MASSIMO DOPPIO mentre, il limite temporale massimo, non può avere durata superiore a diciotto mesi”.
Tutto ciò rivoluzionerà il mondo della gestione dei rifiuti impattando notevolmente sulla pianificazione delle imprese, soprattutto di quelle che fanno micro-raccolta; diviene fondamentale e improrogabile la scelta di abbandonare carta e penna e passare ad una gestione informatizzata dei rifiuti.

Per approfondimenti leggi l’articolo che abbiamo inviato al trimestrale di A.N.CO. Associazione Nazionale Concessionari Consorzi

ARTICOLO 113-BIS DEL DL 18/2020:

Deposito temporaneo dei rifiuti: raddoppiato il quantitativo massimo e portato a 18 mesi il limite temporale. Come risolvere i conseguenti problemi di organizzazione?

Non è un periodo facile per chi si occupa di gestione dei rifiuti, soprattutto per chi opera in Italia. Negli ultimi mesi, l’emergenza Coronavirus, ha portato dei cambiamenti profondi nel tessuto sociale ma in particolare in quello lavorativo; una moltitudine di attività produttive (non solo di grandi dimensioni ma anche le piccole e medie imprese) che contribuiscono notevolmente a dare linfa al sistema economico nazionale, hanno dovuto fermarsi. Anche il mondo della gestione dei rifiuti ha subito delle ripercussioni in seguito alla crisi diffusa delle aziende italiane; le imprese del settore, infatti, nonostante l’autorizzazione a proseguire la propria attività (giudicata, a ragione, tra quelle essenziali per la vita del paese), operando prevalentemente nel settore dei rifiuti speciali, si sono ritrovate senza clienti ai quali fornire i propri servizi di gestione e smaltimento rifiuti.

In realtà il mondo della gestione dei rifiuti era già sotto pressione da parecchi anni.

La prima stretta risale al 2018 quando, dopo una scia di incendi iniziata 3 anni prima e che stava mettendo in ginocchio gli impianti di stoccaggio, il Ministero dell’Ambiente emana la circolare ministeriale (Prot. 464 del 15-03-2018) recante le “Linee guida per la gestione operativa degli stoccaggi negli impianti di gestione dei rifiuti e per la prevenzione dei rischi” contenente i “criteri operativi utili per una gestione ottimale degli stoccaggi negli impianti che gestiscono rifiuti.”
Da quel momento le Autorità territoriali e gli Enti di controllo sono tenuti ad effettuare dettagliate verifiche degli impianti per garantire l’applicazione da parte dei gestori “delle modalità operative e delle buone pratiche comportamentali per una gestione ottimale e in sicurezza degli impianti dove vengono effettuati stoccaggi di rifiuti.”
Chiaramente, e come conseguenza dei primi sopralluoghi e delle relative sanzioni, tutti gli operatori di settore hanno dovuto inasprire i controlli per evitare di cadere in contestazioni da parte delle autorità preposte; in quel periodo, i nostri clienti hanno tratto grande vantaggio dall’adozione del nostro software di gestione dei rifiuti tarato per effettuare tutti i controlli pervisti dalla “SEVESO III”; il software permette infatti di incrociare istantaneamente le quantità di rifiuti presenti in impianto con quelle autorizzate e con le operazioni autorizzate sui singoli rifiuti; questi dati, permettono una corretta pianificazione delle uscite attraverso le previsioni degli ingressi evitando così all’imprenditore di ingolfare l’attività esponendosi a rischi amministrativi e operativi.

Lungo il nostro excursus, non possiamo non ricordare che, gli stabilimenti che detengono a qualunque titolo i rifiuti pericolosi, ed in particolare le piattaforme di trattamento di rifiuti industriali, devono applicare i criteri di verifica di assoggettabilità al Decreto legislativo 26 giugno 2015, n° 105 (cd. SEVESO III) che prevedono, tra gli altri, la redazione e trasmissione del Rapporto di Sicurezza (art. 8 ai sensi del decreto legislativo n° 334/99) contenente un’attenta analisi delle quantità delle sostanze (e non solo dei rifiuti) solide, liquide e gassose detenute a qualunque titolo all’interno dell’impianto.

Purtroppo, le conseguenze dell’irrigidimento dei controlli, sebbene giusto e necessario, hanno investito un mercato già in crisi che fatica da sempre a trovare sbocchi per le operazioni di smaltimento e recupero; tale crisi è imputabile alla mancata crescita in Italia dei prodotti riciclati a dispetto della tanto sbandierata Green Economy ed all’assenza d’impianti dovuta alla miopia della politica come denunciato da Jacopo Giliberto, giornalista de Il Sole 24 Ore che in uno dei suoi articoli scrive: “si potrebbe ricorrere a impianti alternativi di smaltimento come gli inceneritori ma — per le contestazioni nimby e per l’appoggio che i comitati del no trovano in chi fa leggi e norme — non solamente è bloccata la costruzione di qualsiasi impianto ma addirittura sindaci, magistrati e assessori fanno chiudere quelli che ci sono.”
Attualmente, gli impianti di trattamento sono saturi e i rifiuti, compresi i materiali riciclabili, non trovano destinazione bloccando tutto il mercato e portando i prezzi di trattamento e smaltimento alle stelle. Va da sé che, in una situazione del genere, la programmazione e la pianificazione ferrea delle attività di ogni impianto siano fondamentali e che, mai come in questo momento, è consigliabile richiedere l’attività di consulenti esperti che possano aiutare l’imprenditore ad ottimizzare la produttività degli impianti senza incorrere in sanzioni, attività che “le nostre persone” svolgono con risultati tangibili da oltre 30 anni.
Ma al peggio non c’è mai fine e, a complicare la vita agli operatori del settore dei rifiuti ci ha pensato il SISTRI: nato con chiare carenze il sistema, sottoposto a continui aggiornamenti per essere aderente alle normative vigenti, si è trasformato man mano in un pasticcio informatico poco fruibile e avverso agli utilizzatori; neppure il tempo di festeggiare la morte del SISTRI che venivano annunciati i nuovi registri e formulari digitali; altre complicazioni in vista, una tra tante lo spinoso argomento dell’invio della IV copia via PEC; anche qui, le soluzioni software fornite ai nostri clienti hanno permesso loro di far fronte all’enorme confusione in materia (sull’invio della IV copia leggi i nostri articoli sulla pagina degli esperti del ns. sito www.csgroup.it).

Torniamo ai giorni nostri

Nei giorni della pandemia e delle novità relative al mondo del recupero e smaltimento che coinvolgeranno pesantemente l’operatività aziendale.

Il DDL per la conversione del decreto-legge 18/2020, il “Cura Italia”, dà il via libera alla proroga delle autorizzazioni ambientali in scadenza, alla proroga e sospensione dei termini degli adempimenti ambientali (30 giugno p.v.) quali MUD, Dichiarazione Centro di Coordinamento Raee, Dichiarazione delle Pile ed accumulatori immessi nel mercato e del versamento del diritto annuale d’ iscrizione all’Albo Nazionale dei gestori ambientali; inoltre, con l’introduzione del nuovo Articolo 113 bis, cambia il volto del deposito temporaneo: al comma 1) (che è anche l’unico comma dell’articolo) del sopracitato Articolo leggiamo infatti che, “Fermo restando il rispetto delle disposizioni in materia di prevenzione incendi, il DEPOSITO TEMPORANEO DI RIFIUTI, di cui all’articolo 183, comma 1, lettera b), numero 2), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, è consentito fino ad un QUANTITATIVO MASSIMO DOPPIO mentre, il limite temporale massimo, non può avere durata superiore a diciotto mesi”.
Questo sicuramente rivoluzionerà il mondo della gestione dei rifiuti impattando notevolmente sulla pianificazione delle imprese, soprattutto di quelle che fanno microraccolta; diviene fondamentale passare ad una gestione informatizzata dei rifiuti dotandosi di un software che permetta di:

  • rimodulare le prese sulle esigenze operative dei clienti
  • ottimizzare i nuovi percorsi sulla base delle scelte operative del territorio
  • analizzare le capacità e gli sbocchi di invio a recupero o smaltimento dei rifiuti in carico previa valutazione delle migliori condizioni economiche, di disponibilità e di ubicazione
  • permettere una pianificazione elastica e puntuale dei conferimenti

Avere gli strumenti necessari a risolvere i problemi di organizzazione dovuti alla normativa sullo stoccaggio, assume ancora più valore se pensiamo al fatto che molte regioni, di fronte al problema dell’insufficienza d’impianti di smaltimento, hanno dato il benestare all’aumento delle capacità autorizzative in essere negli impianti, in molti casi addirittura raddoppiandole, rendendo ancor più stringente il bisogno di controllo e pianificazione delle attività aziendali, visto che il principio “delle modalità operative e delle buone pratiche comportamentali per una gestione ottimale e in sicurezza degli impianti ove vengono effettuati stoccaggi di rifiuti”, non è mai venuto meno.
Anche in questo caso non ci siamo fatti trovare impreparati e abbiamo risolto per i nostri clienti qualsiasi problema di organizzazione scaturito in seguito alla variazione della norma sul deposito temporaneo dei rifiuti, mettendo a loro disposizione la nostra esperienza nella ricerca di soluzioni software per la gestione dei rifiuti e la profonda conoscenza delle leggi che ne regolano l’attività

Roberto Ribaudo
COO presso Computer Solutions S.p.A.

 

Continua a leggere…