INTERPELLO N. 131178 DEL 16 LUGLIO 2024: chiarimenti in merito alla gestione dei rifiuti decadenti dalle attività di trattamento di impianti intermedi, di trattamento meccanico e/o di trattamento meccanico biologico
Partiamo dalle definizioni: secondo il MASE il deposito temporaneo prima della raccolta è un istituto posto al di fuori del perimetro della gestione dei rifiuti, come definita all’articolo 183, comma 1, lettera n), del D.lgs. n.152 del 2006, in quanto rappresenta un’attività preliminare allo svolgimento delle successive operazioni di gestione, che hanno inizio con la raccolta finalizzata al trattamento e per le quali vige l’obbligo di autorizzazione.
Pertanto, ai rifiuti esitanti da un’operazione di recupero non sembra possibile applicare l’istituto del deposito temporaneo prima della raccolta, in quanto gli stessi risultano già sottoposti ad un trattamento/operazione soggetto ad autorizzazione e per i quali sono state già avviate le attività di gestione dei rifiuti.
Le “Linee guida per la gestione operativa degli stoccaggi negli impianti di gestione dei rifiuti e per la prevenzione dei rischi” di cui alla Circolare Ministeriale n. 1121 del 21 gennaio 2019, contengono i criteri operativi e gestionali da applicarsi, tra gli altri, anche agli stoccaggi di rifiuti prodotti all’esito del trattamento, in attesa o già sottoposti all’eventuale caratterizzazione, per il loro successivo avvio verso le opportune destinazioni finali. Il capitolo 5 della suddetta circolare riporta esplicitamente che spetta all’autorità competente la valutazione delle prescrizioni più appropriate da inserire negli atti autorizzativi di competenza, al fine di assicurare lo svolgimento delle attività in sicurezza.
In conclusione, alla luce di quanto sopra specificato, i rifiuti decadenti da impianti di trattamento (nuovo produttore) non potrebbero mai essere gestiti in deposito temporaneo, ma esclusivamente in stoccaggio autorizzato, messa in riserva R13 o deposito preliminare D15.
La redazione
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