Il MATTM presenta i nuovi “repository” per gestire le informazioni

Chi era presente alla consultazione del 09 aprile indetta presso il MATTM per discutere il tema della “digitalizzazione degli adempimenti relativi alle modalità di compilazione e tenuta del registro di carico e scarico e del formulario di trasporto di rifiuti”, è stato messo al corrente del fatto che occorreranno dai 6 ai 12 mesi per perfezionare l’approvazione della normativa sui modelli innovativi di FIR e Registri. Nel corso della riunione non si è parlato ancora di tracciati informatici, ma sono stati passati in rassegna i nuovi “repository” che conterranno tutte le informazioni e temporaneamente creati in sostituzione dei vecchi modelli riportati nei DM 145/98 e 148/98; sono inoltre state pubblicate le note per la compilazione.
Bisognerà attendere che il Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare si coordini con il Ministro dell’Economia e delle Finanze, il Ministro dello Sviluppo Economico, il Ministro per la Pubblica Amministrazione e il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, nonché, per gli aspetti di competenza, con il Ministro della Difesa e senza dimenticarci dell’AGID, perché si possa parlare di digitalizzazione all’origine di registri di carico e scarico e formulari per il trasporto.
Ad ogni modo, nel corso della riunione al MATTM, sono stati presentati i nuovi modelli di registro e formulario e dunque l’azione propositiva da fare è quella di analizzarli per capire se le variazioni portino o meno ad una miglioria per chi dovrà utilizzarli.
Studiando i modelli di cui sopra, sono emersi elementi che “complicano” la fase di compilazione ed elementi che invece risolvono alcuni problemi atavici; mi piacerebbe adesso condividere con voi le riflessioni sulla funzionalità dei nuovi modelli ed ascoltare anche le vostre opinioni in merito e per questo ho deciso di iniziare la pubblicazione di alcuni brevi articoli dedicati alla disamina delle diverse sezioni di Formulari e dei Registri.

Prendiamo ad esempio il seguente caso: dover effettuare la registrazione di una stessa operazione di giacenza.

Quali i punti a favore e quali a sfavore?

Vantaggio: L’ operazione di giacenza deve essere usata anche in fase di inizializzazione di un registro a seguito, ad esempio, di incorporazione di ramo d’azienda, di subentro o nell’eventualità venga avviata una gestione informatica. In questo contesto nel campo “Annotazioni” dovranno essere riportate le motivazioni.
Tutto ciò risolve molti dei problemi presentati dai vecchi modelli di registri di C/S soprattutto se pensiamo che bisognava ogni volta riportare le giacenze post acquisizione di un ramo d’azienda o nell’eventualità di passaggio da un software di compilazione dei registri ad un altro e che, e tali scritture erano soggette ad interpretazioni personali e legate al buon senso, ma inevitabilmente attaccabili perché non avallate da alcuna evidenza normativa.
Svantaggio: La registrazione di giacenza stimata dovrà essere inserita con periodicità trimestrale.
La giacenza è una registrazione alla quale verrà assegnata la sua numerazione progressiva all’interno del registro, la data in cui è stata calcolata, l’identificazione del rifiuto attraverso il codice corrispondente, lo stato fisico e le classi di pericolo, la quantità e la relativa unità di misura in giacenza alla data della richiesta.
Di tutto questo non è chiara l’utilità. A che scopo, doversi impegnare ogni tre mesi nel calcolo (per ciascun rifiuto) di CER, stato fisico e codici di pericolo, e riportare poi queste informazioni sul registro? La maggior parte delle AIA chiedono di verificare la giacenza istantaneamente per cui il riportarlo trimestralmente sarebbe una ripetizione inutile, impensabile poi farlo giornalmente lavorando tra l’altro con pesi stimati, ovvero quelli dei carichi da produzione.
Un’altra idea poco felice è quella di utilizzare per l’intermediario il medesimo modello previsto per tutti gli altri soggetti, e non un modello a parte come invece accade oggi; l’idea in sé non sarebbe malvagia se non fosse che il tipo di operazione apposta sul registro non è diversa da quella di puro trasporto.
Parlando di dubbi non ancora chiariti non possiamo non tirare fuori ancora una volta il problema della fotocopia del formulario, appendici comprese, che va trasmessa all’intermediario / commerciante senza detenzione. Ma … da chi? Entro quanto tempo? Visto che i termini di registrazione per l’INTERMEDIARIO/COMMERCIANTE SENZA DETENZIONE sono di 10 gg lavorativi dall’effettuazione della transazione e, tenendo valido il linguaggio tecnico-economico che parla di operazione commerciale per lo più con riferimento alla compravendita, parliamo allora di 10 giorni dalla fatturazione?

Di questo e molto altro vorrei discutere con voi all’interno del gruppo V-FIR.

Vi invito quindi a partecipare alla discussione già viva sul gruppo linkedin del V-FIR proprio su questi argomenti perché sarebbe interessante confrontarsi con chi sarà investito, direttamente o indirettamente, dalle difficoltà sopra accennate e da tutte quelle che potrebbero emergere; una delle più scabrose, fintanto che non sarà chiarito del tutto se i modelli presentati saranno anche cartacei, è la richiesta di compilare il documento in quattro copie in una situazione in cui le stampanti ad impatto stanno scomparendo dal mercato e di contro, compilare a mano quei moduli appare del tutto anacronistico!

Roberto Ribaudo

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