Con un avviso pubblicato il 31 marzo 2026 sul sito del RENTRI, l’evento aperto il 13 febbraio 2026, che aveva causato la parziale e temporanea indisponibilità dei servizi, viene dichiarato concluso.

Di conseguenza, dalle ore 00:00 del 14 aprile 2026 verranno ripristinate le regolari modalità operative per la gestione del FIR in formato digitale e non sarà più consentito l’utilizzo delle modalità operative di sicurezza previste dall’Allegato 1 del Decreto Direttoriale n. 319 del 30 ottobre 2025 e dall’Allegato 1 del Decreto Direttoriale n. 25 del 5 febbraio 2026.

Cosa cambia operativamente a partire dal 14 aprile e fino al 15 settembre 2026

Nel periodo compreso tra il 14 aprile 2026 e il 15 settembre 2026, resta fermo quanto già chiarito dal RENTRI in merito alla possibilità di utilizzare, in alternativa, il FIR cartaceo. In pratica:

  • se il produttore o detentore emette il FIR in formato digitale, tutta la filiera deve gestirlo in formato digitale;
  • se il produttore o detentore emette il FIR in formato cartaceo, tutta la filiera deve gestirlo nello stesso formato cartaceo.

Questo principio vale indipendentemente dalla tipologia di rifiuto e indipendentemente dall’obbligo del singolo soggetto di utilizzare il formulario digitale. È infatti il formato scelto dal produttore o detentore al momento dell’emissione del FIR a determinare la modalità operativa da seguire lungo tutta la filiera.

Adeguamento operativo: strumenti e App RENTRI

Alla luce del ritorno alle regolari modalità operative, diventa fondamentale verificare di essere concretamente in grado di gestire il FIR digitale.

Ogni operatore della filiera deve essere nelle condizioni di:

  • emettere, compilare e firmare digitalmente il FIR
  • accedere ai servizi RENTRI
  • gestire il formulario anche in mobilità (es. durante il trasporto)

Il sistema RENTRI, infatti, mette a disposizione:

  • servizi web
  • App dedicata per il FIR digitale
  • tutti gli strumenti per interoperare con i sistemi gestionali

Attenzione ai soggetti della filiera non ancora pronti al digitale

Nel caso in cui un soggetto della filiera diverso dal produttore (il quale ha invece facoltà di decidere il formato del formulario) non sia in grado di gestire un FIR emesso in digitale, dovranno essere applicate le regole previste dall’Allegato 2 del Decreto Direttoriale n. 25 del 5 febbraio 2026, che disciplina i casi di indisponibilità temporanea degli strumenti digitali (es. assenza di connessione o impossibilità di autenticazione), consentendo l’utilizzo di modalità alternative, tra cui il FIR cartaceo, con successivo obbligo di trasmissione dei dati al RENTRI.

Si tratta tuttavia di una misura eccezionale e temporanea, che non esonera gli operatori dall’obbligo di essere in grado di gestire il formulario digitale.

Sanzioni: da quando si applicano

Un altro passaggio rilevante riguarda il regime sanzionatorio. Le sanzioni relative alla mancata o incompleta trasmissione al RENTRI dei dati contenuti nei formulari di identificazione dei rifiuti si applicheranno a decorrere dal 15 settembre 2026.

In sintesi

La chiusura dell’evento comunicata sul sito del RENTRI segna quindi il ritorno alla piena operatività dei servizi per la gestione del FIR digitale. Dal 14 aprile 2026 non saranno più ammesse le modalità operative di sicurezza introdotte in fase emergenziale, mentre fino al 15 settembre 2026 resterà possibile emettere il FIR anche in formato cartaceo, purché l’intera filiera operi in modo coerente con il formato scelto in origine.

Per gli operatori è quindi fondamentale verificare per tempo procedure, strumenti e flussi operativi, così da evitare disallineamenti nella gestione del formulario e arrivare preparati alla piena applicazione del nuovo assetto.

Roberto Ribaudo

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