Pubblicato nella GU n. 126 del 31.05.2023 il DM 59 del 4.04.2023 recante la “Disciplina del sistema di tracciabilità dei rifiuti e del registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti ai sensi dell’articolo 188-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152”.

Cosa disciplina il nuovo regolamento?

  • i modelli ed i formati relativi al registro cronologico di carico e scarico dei rifiuti (allegato I) e al formulario di identificazione dei rifiuti (allegato II);
  • le modalità di iscrizione al RENTRI e i relativi adempimenti;
    il funzionamento del RENTRI (che verrà chiarito entro 180 giorni dalla entrata in vigore del succitato Decreto con appositi Decreti Direttoriali pubblicati sul Sito del RENTRI);
  • le modalità per la condivisione dei dati del RENTRI con ISPRA per l’inserimento nel Catasto e per garantire, dove possibile, la precompilazione automatica del MUD;
  • le modalità di interoperabilità per quanto attiene alle spedizioni internazionali di rifiuti;
  • le modalità di svolgimento delle funzioni di supporto tecnico-operativo da parte dell’Albo nazionale gestori ambientali;
  • le modalità di accesso ai dati del RENTRI da parte degli organi di controllo;
  • le modalità per la verifica e l’invio della comunicazione dell’avvio a recupero o smaltimento dei rifiuti, nonché le responsabilità da attribuire all’intermediario.
  • La fruibilità dei dati autorizzativi dell’Albo, per i trasporti, e del RENTRI per gli impianti.

SCADENZE: entro quanto tempo bisogna iscriversi al R.E.N.T.Ri.?

Ai sensi dell’art. 13, dalla data di entrata in vigore del regolamento, l’iscrizione al RENTRI dev’essere effettuata:

  • a decorrere dal 18° mese ed entro i 60 giorni successivi, per enti o imprese produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi con più di 50 dipendenti, e per tutti gli altri soggetti diversi dai produttori iniziali, ivi inclusi i soggetti di cui all’articolo 18;
  • a decorrere dal 24° mese ed entro i 60 giorni successivi, per enti o imprese produttori di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi con più di 10 dipendenti;
  • a decorrere dal 30° mese ed entro i 60 giorni successivi, per tutti i restanti produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi obbligati ai sensi dell’articolo 12, comma 1.

La redazione

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