In vigore dal 25 giugno 2022 la norma che promuove il risanamento dell’ecosistema marino, l’economia circolare e la corretta gestione dei rifiuti.
Il 25 giugno è entrata in vigore la Legge Salva Mare (Legge 17 maggio 2022, n. 60) recante le “Disposizioni per il recupero dei rifiuti in mare e nelle acque interne e per la promozione dell’economia circolare”.
L’obiettivo del provvedimento è quello di contribuire al risanamento dell’ecosistema marino e alla promozione dell’economia circolare, attraverso la sensibilizzazione della collettività sui comportamenti virtuosi da tenere per eliminare il fenomeno dell’abbandono dei rifiuti nei mari, fiumi, laghi e tutti i corsi d’acqua in genere.
In seguito all’entrata in vigore della legge Salva Mare, i pescatori avranno la possibilità di portare a terra la plastica recuperata con le reti invece di scaricarla nuovamente in mare; trasportare plastica a bordo, prima del 25 giugno 2022, costituiva, infatti, il reato di trasporto illecito di rifiuti.
Oggi invece, le diverse associazioni di settore non solo potranno raccogliere e portare a riva i rifiuti in mare ma potranno conferirli in spazi appositamente predisposti. Inoltre, “Adempiendo alla legge Salva Mare, come si legge sul sito del MITE, i pescatori che diventeranno spazzini del mare potranno avere un certificato ambientale e la loro filiera di pescato sarà adeguatamente riconoscibile e riconosciuta. I rifiuti potranno essere trasportati nei porti dove saranno allestiti dei punti di raccolta e verranno introdotti dei meccanismi premiali per i pescatori.”
Tra le disposizioni più significative quelle di installare dei sistemi di raccolta alla foce dei fiumi in modo da intercettare la plastica prima che arrivi in mare, di gestire normativamente i dissalatori, di attivare campagne educative in merito alla pulizia dei mari.
Ma come si sposa la nuova normativa con quanto previsto nel Dlgs 152/2006 e s.m.i.?
- Innanzitutto i rifiuti “pescati” vengono equiparati a quelli delle navi (ai sensi dell’articolo 2, comma 1, punto 3) della direttiva (UE) 2019/883 ) e devono dunque essere conferiti separatamente
- Per effettuare le attività di pesca e trasporto rifiuti, non servirà l’iscrizione all’Albo nazionale gestori ambientali (articolo 212 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Art. 2 comma 2)
- I commi 3,4,5, illustrano le modalità di conferimento nei porti, piccoli o grandi, commerciali e no, così come nei punti di approdo dei rifiuti accidentalmente pescati in mare. Questi dovranno essere conferiti all’impianto portuale di raccolta (articolo 4 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 197), agli impianti portuali di raccolta integrati nel sistema comunale di gestione dei rifiuti, oppure, nel caso di ormeggio al di fuori della competenza dell’Autorità portuale, conferiti ad apposite strutture di raccolta, anche temporanee, allestite in prossimità degli ormeggi allestiti dai comuni. Il conferimento di tali rifiuti, previa pesatura degli stessi, è gratuito per il conferente e si “configura” quale deposito temporaneo ai sensi dell’articolo 183, comma 1, lettera bb) del Dlgs 152/2006 s.m.i. e alle condizioni previste dall’articolo 185-bis del medesimo decreto legislativo.
- Inoltre, grazie all’aggiunta, all’Articolo 183, comma 1, lett. b-ter) del D.L. vo n. 152/2006 prevista nella legge del comma 6 bis, il rifiuto recuperato in mare sarà da considerarsi urbano e quindi, i costi della sua gestione verranno ripartiti sulla collettività nazionale “con una specifica componente che si aggiungerà alla tassa sui rifiuti (TARI) di cui al comma 639 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, o alla tariffa istituita in luogo di essa ai sensi del comma 668 del medesimo articolo 1 della legge n. 147 del 2013“, il tutto sotto l’attento occhio di ARERA che vigilerà sul corretto utilizzo delle risorse relative al gettito della componente tariffaria.
Trascorsi i consueti 180 giorni dalla data di entrata in vigore di questa norma, il MITE stabilirà i criteri e le modalità con cui i rifiuti accidentalmente pescati e i rifiuti volontariamente raccolti cesseranno di essere qualificati come rifiuti, ai sensi dell’art. 184 -ter del citato D.L. vo n. 152 del 2006.
Ulteriori disposizioni sono contenute nell’articolo 5 che disciplina le norme in materia di gestione delle biomasse vegetali spiaggiate, al quale dedicheremo un approfondimento particolare.
Roberto Ribaudo
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