Decreto End of Waste: stabilite le nuove disposizioni per il recupero di rifiuti inerti derivanti da attività di costruzione e demolizione.
Il Decreto n. 127/2024 sarà in vigore dal 26/09/2024 e le imprese avranno tempo fino al 25/03/2025 per aggiornare le autorizzazioni alle nuove disposizioni.
Sulla G.U. n. 213 del 11/09/2024è stato pubblicato il Decreto n. 127/2024 recante la disciplina della cessazione della qualifica di rifiuto dei rifiuti inerti da costruzione e demolizione, altri rifiuti inerti di origine minerale, ai sensi dell’articolo 184 ter, comma 2, del D. Lgs. 152/2006 e smi.
Il nuovo decreto, in vigore dal 26/09/2024, si compone di 9 articoli e 3 allegati, sostituisce il precedente D.M 152/2022, superando alcuni aspetti critici che ne impedivano l’applicazione.
Il nuovo regolamento:
- amplia l’ambito di applicazione attraverso l’estensione anche ai rifiuti abbandonati;
- inserisce la UNI EN 13108 tra le norme tecniche di riferimento per la certificazione CE dell’aggregato recuperato;
- prevede nuovi e più favorevoli limiti qualitativi di concentrazione degli inquinanti differenziati in funzione dei diversi utilizzi;
- introduce importanti semplificazioni procedurali.
Le imprese già autorizzate al recupero dei rifiuti inerti da costruzione e demolizione dovranno adeguarsi, entro il 25/03/2025, alle nuove disposizioni e pertanto occuparsi di:
- aggiornare le comunicazioni effettuate ai sensi dell’articolo 216 del D.Lgs. n. 152/2006 (Procedura Semplificata);
- inviare un’istanza di aggiornamento dell’autorizzazione concessa ai sensi del Capo IV, del Titolo I, della Parte IV, ovvero del Titolo III-bis, della Parte II del D.Lgs. 152/2006 (Procedura Ordinaria e AIA.).
Fino all’ottenimento dell’aggiornamento delle comunicazioni effettuate ai sensi dell’articolo 216 del D.Lgs. n. 152/2006 o dell’autorizzazione concessa ai sensi del Capo IV, del Titolo I, della Parte IV, ovvero del Titolo III-bis, della Parte II del D.Lgs. 152/2006, gli impianti opereranno in conformità ai titoli autorizzativi posseduti prima dell’aggiornamento stesso.
Se all’entrata in vigore del regolamento l’autorizzazione fosse in fase di rinnovo, gli impianti potranno continuare a operare, fino alla conclusione del procedimento, in conformità ai titoli oggetto di rinnovo.
Gli aggregati recuperati prodotti prima dell’efficacia dell’aggiornamento possono essere gestiti secondo le norme precedenti.
Si segnala l’immediata applicabilità dell’articolo 5, comma 4, del D.M. 127/2024:
- Ai fini della dimostrazione della sussistenza dei criteri di cui all’articolo 3, il produttore di aggregato recuperato preleva un campione da ogni lotto di aggregato prodotto in conformità alla norma Uni 10802, eventualmente avvalendosi delle modalità di campionamento dei rifiuti da costruzione di cui alla norma Uni/Tr 11682. Tali campioni sono conservati presso l’impianto di produzione o presso la propria sede legale per un anno dalla data dell’invio della dichiarazione di cui al comma 2 che attesta la produzione del lotto dal quale sono stati prelevati. Per le verifiche di conformità e idoneità volte al controllo del rispetto delle norme tecniche di cui alla tabella 5, il campione per ciascun lotto di aggregato recuperato deve essere prelevato in conformità alla norma Uni 932-1. Le modalità di conservazione del campione sono tali da garantire la non alterazione delle caratteristiche chimico-fisiche dell’aggregato recuperato prelevato e sono idonee a consentire la ripetizione delle analisi.
La redazione
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