Firmato, ma in attesa di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, il Decreto Ministeriale del MITE che stabilisce i criteri specifici nel rispetto dei quali i rifiuti inerti dalle attività di costruzione e demolizione e i rifiuti inerti di origine minerale sottoposti a operazioni di recupero, cessano di essere qualificati come rifiuti (ai sensi dell’articolo 184-ter del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152). Arriva quindi la tanto attesa disciplina dell’EOW per i rifiuti inerti che definisce come, questi ultimi, cessino di essere qualificati come rifiuti e vengano qualificati come aggregato recuperato; questo se il materiale così recuperato sia conforme ai criteri di cui all’Allegato 1, del medesimo DM, e se il produttore applichi un sistema di gestione della qualità secondo la norma UNI EN ISO 9001 certificato da un’organizzazione accreditata e necessario a dimostrare il rispetto dei criteri dettati dal DM.

Al produttore di tali materiali, nel periodo transitorio, vengono concessi 180 giorni dalla data di entrata in vigore del DM per presentare all’autorità competente un aggiornamento della comunicazione effettuata (ai sensi dell’articolo 216 del decreto legislativo n. 152 del 2006), con l’indicazione della quantità massima recuperabile, oppure un’istanza di aggiornamento dell’autorizzazione concessa ai sensi del Capo IV del Titolo I della Parte IV ovvero del Titolo III bis della Parte II del decreto legislativo n. 152 del 2006.
Per le procedure semplificate continuano ad applicarsi le disposizioni del decreto del Ministro dell’ambiente 5 febbraio 1998.
In allegato lo schema di DM circolato negli ultimi giorni e avente data 15 luglio 2022.

Roberto Ribaudo
COO di Computer Solutions

DM_EoW dei rifiuti inerti

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