Pubblicato sulla gazzetta ufficiale del 09 febbraio 2021 il d.m. 22 settembre 2020, n. 188

Dopo essere rimasto nel cassetto per diversi mesi (la firma del Ministro Costa risale al 22 settembre 2020), è stato finalmente pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale del 09 febbraio 2021, il D.M. 22 settembre 2020, n. 188 che detta i criteri specifici in base ai quali i rifiuti di carta e cartone cessano di essere qualificati come tali ai sensi, e per gli effetti, dell’articolo 184 -ter del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

All’esito di operazioni di recupero effettuate esclusivamente in conformità alle disposizioni della norma UNI-EN 643, i rifiuti di carta e cartone, se conformi ai requisiti tecnici di cui all’Allegato 1 del regolamento (tra i quali appunto la conformità alla norma UNI-EN 643), potranno essere qualificati come “carta e cartone recuperati”.
Tali materiali, potranno essere prodotti in un periodo di tempo definito, ma non superiore a sei mesi, in condizioni operative uniformi e raggruppati in lotti di produzione non superiori a 5.000 t, e dovranno essere certificati da una dichiarazione di conformità attestante le caratteristiche di carta e cartone recuperati; ai fini della verifica di sussistenza dei requisiti, il produttore dovrà inoltre conservare presso il proprio impianto per il periodo di 1 anno (6 mesi per le imprese dotate di un sistema di gestione ambientale certificato ai sensi della norma UNI EN ISO 14001 o registrate EMAS) un campione di ciascun lotto di carta e cartone recuperati per consentire eventuali analisi di controllo.

Per la produzione di carta e cartone recuperati sono ammessi i seguenti rifiuti:

a) 15 01 01 imballaggi di carta e cartone;

b) 15 01 05 imballaggi compositi;

c) 15 01 06 imballaggi in materiali misti;

d) 20 01 01 carta e cartone;

e) 19 12 01 carta e cartone prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti provenienti dalla raccolta differenziata di rifiuti urbani e speciali;

f) 03 03 08 scarti della selezione di carta e cartone destinati ad essere riciclati, limitatamente ai rifiuti provenienti dalle attività di trasformazione dei prodotti a base cellulosica.

Non sono comunque ammessi:

g) rifiuti di carta e cartone selezionati da rifiuto indifferenziato.

Precisiamo inoltre che, la carta e cartone recuperati saranno utilizzabili nella manifattura di carta e cartone ad opera dell’industria cartaria oppure in altre industrie che li utilizzano come materia prima.
I produttori di carta e cartone recuperati, avranno tempo fino al 23 Agosto 2021 per far pervenire alle autorità competenti l’aggiornamento di eventuali comunicazioni (ex articolo 216 del TUA) in merito all’ adeguamento ai nuovi criteri, o per presentare un’istanza di aggiornamento delle autorizzazioni.

Roberto Ribaudo

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