La definizione del modello unico e dei contenuti del formulario di trasporto rifiuti ad opera dell’ex art. 230, comma 5, D. Lgs. 152/2006, dava adito a diverse interpretazioni in merito alla sua corretta   compilazione. Ecco perché il Comitato Nazionale dell’Albo Gestori Ambientali, ha ritenuto opportuno intervenire per redimere alcuni punti controversi.

Di seguito una sintesi delle risposte ai quesiti più impellenti da parte degli operatori del settore:

1. È possibile utilizzare la carta copiativa per la compilazione del modello Unico?

Si. “È possibile stampare una copia cartacea del Modello Unico art. 230, comma 5 del D. Lgs. 152/2006, compilarlo a mano senza firmarlo, fare una fotocopia, quindi firmare entrambe le copie in originale, o in alternativa utilizzare carta a ricalco, avendo cura di apporre la firma in originale su entrambe le copie, indipendentemente dal metodo che si sceglierà di utilizzare.”

La possibilità di utilizzare la carta copiativa rappresenta sicuramente una facilitazione ma, attenzione, le firme devono tassativamente essere in originale. Questo stride però con la delibera, emanata dallo stesso Albo, che dispone: ” Il modello di cui al comma 1 è prodotto e vidimato virtualmente, tramite apposita applicazione digitale, resa disponibile sul sito dell’Albo nazionale gestori ambientali, in format esemplare conforme al modello individuato all’ articolo 1, identificato da un numero univoco e stampato e compilato in duplice copia.”

Ma… stampato e compilato in duplice copia significa che non può essere a ricalco. Probabilmente si tratta si un ripensamento tardivo.

2. La compilazione della sezione 7 da parte del destinatario quando il manutentore si presenta con le 2 copie compilate e firmate in originale:

Si riporta che il produttore/trasportatore parte con le due copie avendo cura di averle firmate in originale entrambe; quindi, l’impianto di destino, dovrà compilare e firmare in originale le parti di propria competenza relative alla sezione 7 sulla copia che restituisce al produttore/trasportatore, e replicarle sulla copia che sarà trattenuta dall’impianto.”

Inizialmente avevo erroneamente pensato che il Modello Unico art. 230, comma 5 del D. Lgs. 152/2006 sposasse la filosofia del ViViFIR. In realtà, alla luce della risposta precedente , il destinatario sembra dover obbligatoriamente compilare entrambe le sezioni a lui destinate (vedi sezione 7 – destinatario) in originale, con firma originale e il resto con carta copiativa, e restituire al manutentore/trasportatore non una fotocopia, come si pensava inizialmente dopo l’esperienza del ViViFIR, ma la prima copia, completa di tutte le prese e firmata in originale, trattenendo per sé l’altra, anche questa completa di tutte le prese e firmata in originale.

3. Quale indirizzo va inserito alla voce “SEDE LEGALE” [1] e “RAGGRUPPAMENTO IN DEPOSITO TEMPORANEO” [5.1]?

  •  In merito al dato da inserire alla voce “sede legale”, si riporta che tale campo va compilato con l’indicazione della sede legale o dell’unità locale da dove trae origine l’attività di pulizia manutentiva, precisando che per “unità locale da cui trae origine l’attività di pulizia manutentiva” è da intendersi la sede secondaria dell’impresa che non coincide con gli indirizzi dei luoghi riportati alla sezione 2 (indirizzi intervento).  L’impresa pertanto potrà inserire nella sezione 1 alla voce “sede legale” la propria sede legale ovvero, qualora avesse una o più sedi secondarie, l’indirizzo della sede secondaria da cui trae origine l’attività di pulizia manutentiva da effettuarsi presso gli indirizzi riportati alla sezione 2, così come indicato al punto 1 dell’Allegato B “DESCRIZIONE TECNICA DEL MODELLO DI DOCUMENTO UNICO DI CUI ALL’ ARTICOLO 35 LETTERA e-bis) DELLA LEGGE 29 LUGLIO 2021, N. 108” deliberazione n.14/2021.”
  • Nel caso, invece, “di trasporto diretto verso l’impianto di destinazione, è possibile che siano state effettuate più prese. In caso di trasporto diretto quindi, non vi è la compilazione della sezione 5.1 ma solo la compilazione della sezione 5.2, pertanto alternativa.

Questo chiarimento si è reso necessario alla luce di alcuni respingimenti, da parte dei destinatari del rifiuto, in caso di compilazione relativa ad un’unica presa. Secondo le istruzioni fornite dall’Albo, nella Descrizione tecnica del modello (Allegato B Articolo 1 comma 2 della Deliberazione n.14 del 21 dicembre 2021) dev’essere riportato “l’indirizzo della sede legale dell’impresa che effettua la pulizia manutentiva o, nel caso di trasporto diretto verso l’impianto di destinazione, l’unità locale da dove trae origine l’attività di pulizia manutentiva”.

L’Albo chiarisce oggi che, anche in caso di trasporto diretto in impianto autorizzato dallo stesso operatore che effettua il trasporto, vada compilata la sezione 5.2, a prescindere dal numero di interventi di pulizia manutentiva, mentre, in caso di trasporto presso il proprio sito di stoccaggio di rifiuto raggruppato temporaneamente presso la sede o un’ unità locale del soggetto che effettua la pulizia manutentiva, l’indirizzo  riportato del sito dovrà essere indicato solo se “diverso dalla sede riportata nella sezione [1] “Sede Legale” ma in ogni caso lo stesso deve necessariamente coincidere con la sede o un’ unità locale del soggetto che svolge l’attività di pulizia manutentiva”. (ALLEGATO “B” lettera E).

Per quanto riguarda l’indirizzo da riportare nella sezione 1 alla voce “sede legale”, l’Albo ritiene che debba essere indicato l’indirizzo “della sede legale o dell’unità locale da dove trae origine l’attività di pulizia manutentiva, precisando che, per “unità locale da cui trae origine l’attività di pulizia manutentiva”, è da intendersi la sede secondaria dell’impresa che non coincide con gli indirizzi dei luoghi riportati alla sezione 2 (indirizzi intervento).” Sostanzialmente l’Albo spiega, anche in virtù della nuova formulazione dell’articolo 190 c.10 del Dlgs 156/2006, che “le imprese che effettuano attività di raccolta e trasporto, i commercianti e gli intermediari, devono indicare come luoghi di tenuta dei registri dei rifiuti la sede operativa” e non più la sede legale, come indicato in precedenza.

Di conseguenza, ogni sede operativa presso cui viene tenuto un registro potrà, “qualora avesse una o più sedi secondarie,” riportare “l’indirizzo della sede secondaria da cui trae origine l’attività di pulizia manutentiva da effettuarsi presso gli indirizzi riportati alla sezione 2, così come indicato al punto 1 dell’Allegato B “DESCRIZIONE TECNICA DEL MODELLO DI DOCUMENTO UNICO DI CUI ALL’ ARTICOLO 35 LETTERA e-bis) DELLA LEGGE 29 LUGLIO 2021, N. 108” alla deliberazione n.14/2021.La Sezione 2 va compilata comunque, sia in caso di una o più prese relative all’attività manutentiva, sia in caso di destinazione direttamente all’impianto terzo o al proprio deposito temporaneo (raggruppamento preliminare).

Provando a fare una sintesi estrema possiamo dire che, alla sezione 1 potrà apparire o la sede legale o la sede operativa da cui parte il servizio e presso la quale vengono tenuti i relativi registri. Relativamente al MUD invece, almeno per ora, non ci sono novità: il Trasportatore farà comunque un unico MUD relativo alla sede legale, all’interno del quale raggrupperà tutte le sedi operative, mentre nei moduli RT per i rifiuti 200304 e 200306 verrà indicata la sede legale del manutentore.

Roberto Ribaudo

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