Aggiornamento aprile 2026 – A pochi giorni dall’entrata in vigore delle nuove regole sulle spedizioni transfrontaliere di rifiuti, emergono importanti chiarimenti operativi sull’utilizzo di DIWASS per i documenti di cui all’Allegato VII.

Le indicazioni arrivano nell’ambito dell’applicazione del Regolamento (UE) 2024/1157 e contribuiscono a definire meglio la gestione della fase iniziale prevista per il 2026.

Allegato VII: cosa cambia nel 2026

Nel corso della riunione del gruppo di esperti sulle spedizioni di rifiuti del 27 marzo 2026, la Commissione europea ha condiviso un approccio transitorio relativo alla gestione dei documenti di cui all’Allegato VII per le spedizioni soggette agli obblighi di informazione (art. 18).

In particolare, nel periodo compreso tra 21 maggio e 31 dicembre 2026:

  • i documenti potranno continuare a essere gestiti secondo le modalità attualmente in uso, prevalentemente in formato cartaceo;
  • gli eventuali sistemi nazionali già attivi potranno continuare a essere utilizzati;
  • non è prevista la trasmissione obbligatoria dei documenti a DIWASS, né da parte degli operatori né delle autorità competenti;
  • la GUI di DIWASS sarà utilizzabile su base volontaria, anche solo per la generazione del documento in formato PDF.

Attenzione: non è una proroga normativa

È importante chiarire che queste indicazioni non costituiscono una modifica formale del regolamento.

Si tratta di un orientamento operativo condiviso a livello europeo, finalizzato a gestire la fase iniziale di applicazione del sistema.

Di conseguenza:

  • l’obbligo di accompagnare le spedizioni con il documento di cui all’Allegato VII resta pienamente in vigore;
  • la mancata trasmissione a DIWASS non dovrebbe comportare sanzioni nel 2026, ma si tratta di una indicazione non vincolante;
  • eventuali richieste specifiche da parte delle autorità nazionali restano possibili.

Implicazioni operative per le imprese

Questo scenario introduce una fase di transizione controllata, ma non elimina la necessità di adeguarsi.

Le imprese coinvolte nelle spedizioni transfrontaliere devono comunque:

  • garantire la corretta compilazione dell’Allegato VII;
  • mantenere il controllo sui flussi documentali;
  • iniziare a strutturarsi per l’integrazione con DIWASS, evitando criticità operative nel momento in cui il sistema diventerà pienamente obbligatorio.

In questo contesto, il rischio non è tanto normativo quanto operativo: errori nella gestione documentale, mancanza di tracciabilità o processi non strutturati possono generare blocchi e criticità lungo la filiera.

In sintesi

Il 2026 rappresenta una fase di avvio “soft” di DIWASS, ma non un rinvio degli obblighi.

Le indicazioni europee introducono flessibilità nella fase iniziale, ma richiedono comunque alle imprese di mantenere un elevato livello di controllo sui processi.

Chi rimanda l’adeguamento rischia di trovarsi impreparato quando il sistema entrerà a regime.

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La Redazione

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