Ddl conversione del “decreto rilancio” (dl 34/2020): deposito temporaneo di rifiuti si torna ai quantitativi originari

Lo scorso 09 luglio è stato approvato alla Camera il DDl di conversione del “Decreto Rilancio” (DL 34/2020).
La sorpresa è stata la CANCELLAZIONE delle nuove disposizioni per la gestione del DEPOSITO TEMPORANEO DI RIFIUTI ( articolo 183, comma 1, lettera bb), numero 2), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152) stabilite con la conversione del decreto-legge 18/2020 (il “Cura Italia”) APPROVATO DAL PARLAMENTO il 24 aprile 2020 . L’introduzione dell’articolo 113 bis consentiva di raddoppiare il QUANTITATIVO MASSIMO del Deposito Temporaneo e portare a 18 mesi il LIMITE TEMPORALE MASSIMO.
Con l’abolizione di tale articolo ad opera del DDL conversione, che deve ancora passare al vaglio del Senato, si tornerà quindi alle vecchie disposizioni (quantitativo pari a 30 metri cubi di rifiuti, di cui 10 pericolosi, e limite temporale tassativo di un anno; la cadenza trimestrale non era mai stata modificata).
Non si capiscono i motivi di questo dietrofront inaspettato dopo soli 3 mesi.
Attendiamo il passaggio nell’aula del Senato per vedere se la nuova modifica verrà confermata o meno.

Roberto Ribaudo

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