L’inosservanza delle prescrizioni autorizzative comporta pesanti sanzioni. Come tutelarsi?
Con sempre maggiore frequenza riscontriamo un aumento dei sopralluoghi nelle imprese da parte dei tecnici delle Autorità Competenti per verificare possibili inadempienze legate all’inosservanza delle prescrizioni autorizzative; in particolare, il maggior numero di irregolarità rilevate e le conseguenti sanzioni impartite riguardano la gestione ambientale dell’impresa ed il MOG (Modello Organizzativo Gestionale) così come previsto dal D.Lgs 231/2001 che definisce e regola la responsabilità amministrativa dell’impresa. L’accertamento di tali irregolarità comporta l’applicazione di sanzioni penali, rivolte verso il singolo nella persona giuridica degli amministratori dell’impresa, e amministrative, rivolte cioè verso l’organizzazione stessa e che spesso portano anche al sequestro dei beni aziendali quando non alla sospensione dell’autorizzazione con conseguente fermo impianti.
Esempi
Spulciando tra le sentenze emesse a causa dell’inosservanza delle prescrizioni autorizzative, ve n’è una abbastanza esemplificativa: con la sentenza n.9132 del 24 febbraio 2017 la Corte di Cassazione ha rimandato al Tribunale di Vicenza il giudizio sul ricorso presentato da un azienda della provincia sanzionata per aver tenuto il registro di Carico e Scarico in un luogo diverso da quello della produzione del rifiuto, in quanto impossibilitata a verificare se tale prescrizione era espressamente inclusa nella determina autorizzativa. Allo stesso modo la Suprema Corte ha rigettato i ricorsi fatti dai consiglieri di amministrazione della società, in qualità di persone fisiche, condannandoli alla pena pecuniaria ritenuta di giustizia per altri illeciti commessi in ambito di gestione ambientale dell’impresa (mancata conservazione dei referti analitici dei rifiuti, mancata verifica puntuale dei rifiuti in ingresso in impianto, mancata segnaletica nei silos di deposito rifiuti); con la stessa sentenza, inoltre, la Corte di Cassazione ha dichiarato la società stessa responsabile dell’illecito amministrativo di cui all’art. 25-undecies, comma 1, lett. a e comma 6, d.lgs. n. 231 del 2001, applicando la sanzione pecuniaria di 35.000,00 euro, pari a cento quote da 35 euro ciascuna a causa dell’assenza di un modello organizzativo riguardante le procedure da adottare in materia di rispetto dell’ambiente, delle prassi operativo-decisionali da adottare e della designazione di un organo di controllo e vigilanza sulla corretta esecuzione dei piani.
Altro esempio di bad practice proviene dalla sentenza n.221 del 9 gennaio 2018 della Corte di Cassazione che ha rigettato il ricorso alla sentenza del 27 maggio 2016 emessa dal Tribunale di Grosseto, ricorso presentato da un’azienda operante nel settore della gestione dei rifiuti; la società in questione, in seguito ad un controllo dell’APAT, era stata sanzionata per aver trasgredito le prescrizioni contenute nell’AIA, e precisamente nella parte in cui queste si riferivano alla quantità dei rifiuti per i quali è consentito il trattamento. Nel caso specifico, l’impresa aveva superato per un quantitativo pari a circa 70 tonnellate il limite massimo di rifiuti per i quali era stata autorizzata a provvedere al trattamento. Stavolta la Cassazione ha condannato l’imputato all’ammenda fino a € 26.000,00 per aver “trattato una quantità di rifiuti sensibilmente esuberante rispetto a quella per la quale il trattamento da parte della impresa da lui gestita era autorizzato integra una di quelle violazioni delle prescrizioni contenute nell’Aia che, per essere relative alla gestione dei rifiuti, nel caso di specie allo specifico parametro della quantità di rifiuti gestiti o, meglio, trattati, costituiscono fattispecie che, ai sensi del sopra citato comma 3 dell’articolo 29-quattordecies del Dlgs n. 152 del 2006, ha conservato rilevanza penale”. Inoltre, è stata dichiarata l’infondatezza del ricorso in merito alla richiesta di aumento dei quantitativi di stoccaggio massimo affinché “il meccanismo del silenzio-assenso potesse avere ad oggetto variazioni non sostanziali rispetto al precedente contenuto dell’Aia, mentre per ciò che concerne le variazioni sostanziali esse non potevano essere assentite se non a seguito di specifico ed espresso provvedimento da parte dell’Amministrazione cui è demandata la cura dell’interesse pubblico coinvolto, nella specie la Amministrazione provinciale”.
Un altro caso d’interesse ci viene dalla sentenza n. 655 del 10 gennaio 2017 con cui la Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso del P.M. che richiedeva l’annullamento del provvedimento di un Tribunale del Lazio che aveva annullato un decreto di sequestro preventivo in applicazione del D.Lgs. 231/2001 relativo ad un reato di smaltimento, commercio, deposito incontrollato di rifiuti pericolosi e non, ex articolo 256, Dlgs 152/2006, posto in essere dal titolare dell’impresa. La Cassazione ha confermato il ragionamento del Tribunale in quanto la quantificazione del sequestro non era stata determinata in maniera precisa, includendo infatti anche il sequestro di beni derivanti da altre attività lecite, mentre l’oggetto di sequestro preventivo avrebbe dovuto essere finalizzato alla confisca soltanto di ciò che ha creato vantaggio economico di diretta e immediata derivazione della causale del reato.
Ecco cosa fare
Elemento fondamentale nella conduzione aziendale per evitare il coinvolgimento e le conseguenti sanzioni è l’elaborazione di un MOG che ottemperi gli obblighi derivanti dalla sua autorizzazione e che sia adeguato alle capacità dell’azienda stessa; il MOG, al fine di scagionare l’azienda da eventuali illeciti, deve altresì individuare le responsabilità al suo interno e dimostrare che i delegati abbiano ricevuto adeguata formazione e libertà decisionale. Il dubbio principale che attanaglia le imprese è quello di avere la certezza di un costante monitoraggio del proprio MOG al fine di verificare l’allineamento delle attività interne con quanto prescritto nelle autorizzazioni e con quanto previsto dal MOG stesso. Questa è un’attività che deve necessariamente essere svolta, perché in caso contrario inficerebbe l’utilità del MOG trasformandosi in un’arma a doppio taglio.
Leonardo Grassi
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