Il ministero della transizione ecologica cerca di fare chiarezza
Il Ministero della Transizione Ecologica (MITE) pubblica l’attesa circolare chiarificatrice (?) sulle CRITICITÀ INTERPRETATIVE ED APPLICATIVE scaturite in seguito all’introduzione delle nuove regole dettate dal Dlgs 116/20. Chi però si aspettava una circolare esplicativa, alla stregua di quella del 4 agosto 1998 (che ancora oggi funge da Bibbia), è rimasto deluso.
La nuova circolare infatti, più che semplificare in molti casi sembra complicare la vita agli addetti ai lavori.
Prendiamo ad esempio il caso della nuova definizione di “rifiuti urbani” introdotta all’art. 183, comma 1, lettera b-ter); dopo tanto dibattere sulla possibilità per le utenze non domestiche, di usufruire di gestori diversi da quello pubblico per la raccolta e il recupero dei propri rifiuti urbani (ex assimilati) al fine di ottenere degli sgravi, arriva l’ultimo “Decreto Sostegni” che fa slittare tutto al prossimo anno e quindi… niente di fatto, per ora resta tutto come prima.
Altro esempio il tentativo di definire il concetto di “piccoli interventi edili” per arrivare alla conclusione che la norma, allo stato attuale, non fornisce alcuna indicazione in merito alle quantità o ai limiti dimensionali. Sulla base delle disposizioni vigenti, infatti, per stabilire se un intervento può essere classificato come “edile”, occorre valutare le fattispecie di caso in caso e sulla base delle circostanze concrete, della tipologia dell’attività svolta e dei rifiuti prodotti.
Ma il massimo viene raggiunto quando la circolare, nel tentativo di chiarire la formulazione dell’articolo 190, comma 1, include, tra le informazioni da annotare, alcune informazioni aggiuntive, quali ad esempio la quantità dei prodotti (EOW) e dei materiali ottenuti dalle operazioni di trattamento come la preparazione per il riutilizzo, il riciclaggio e altre operazioni di recupero, citando tra virgolette il comma stesso con l’aggiunta rispetto all’originale contenuto nel Dlgs 116/20 di una nuova conclusione: “la compilazione del nuovo campo sarà prevista come obbligatoria solo dopo l’entrata in vigore del decreto attuativo del D.Lgs.188-bis”. Ciò significa che “Il combinato del comma 1 e del comma 2 dell’articolo 190 implichi il fatto che le nuove informazioni dovranno essere fornite solo in seguito alla revisione del nuovo modello di riferimento” … Peccato però che il combinato non esista. A meno che… una circolare Ministeriale non possa modificare un D.Lgs.!
Queste e altre novità sono contenute nel documento esplicativo che trovate in calce a questa news e che vi invito a consultare. Al più presto analizzeremo in dettaglio la circolare e proveremo a dare un chiarimento dei chiarimenti.
Intanto, buona lettura a tutti.
Roberto Ribaudo
COO di Computer Solutions
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