Con la nota esplicativa n. 0010249 del 2 febbraio 2021, il ministero dell’ambiente definisce le modalità di conferimento dei rifiuti di origine domestica

Il Ministero dell’Ambiente ha pubblicato una nota esplicativa sulla gestione dei rifiuti da costruzione e demolizione prodotti in ambito domestico, e in piccole quantità, specificando che potranno continuare ad essere conferiti alla stregua dei rifiuti urbani presso i centri di raccolta comunali, in quanto rifiuti derivanti da attività secondarie di costruzione e demolizione “fai da te” effettuate nell’ambito del nucleo familiare.
Nello specifico, la circolare n. 0010249 del 2 febbraio 2021 stabilisce che, tali rifiuti, nonostante la definizione di rifiuti urbani data dall’Art. 183 del D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 non includa i rifiuti da costruzione e demolizione, siano considerati urbani ammettendone quindi la gestione nell’ambito del servizio pubblico anche se prodotti nell’ambito di un nucleo familiare.
In sintesi, fermo restando la disciplina dei rifiuti speciali prodotti da attività di impresa di costruzione e demolizione nei casi di intervento in ambito domestico di imprese artigianali, ‹‹ i rifiuti prodotti in ambito domestico e, in piccole quantità, nelle attività “fai da te”, possono essere quindi gestiti alla stregua dei rifiuti urbani ai sensi dell’articolo 184, comma 1, del d.lgs. 152/2006, e, pertanto, potranno continuare ad essere conferiti presso i centri di raccolta comunali, in continuità con le disposizioni del Decreto Ministeriale 8 aprile 2008 e s.m.i, recante “Disciplina dei centri di raccolta dei rifiuti urbani raccolti in modo differenziato”››.La Circolare fornisce indicazioni chiare anche sulla modalità di trasporto dei piccoli quantitativi di rifiuti derivanti da attività di manutenzione da conferire al servizio pubblico, precisando che, per questa tipologia di rifiuti, è possibile utilizzare il DDT in alternativa al formulario a patto che questo contenga tutte le informazioni necessarie alla tracciabilità del materiale da mettere a disposizione delle autorità nell’eventualità di un controllo durante la fase di trasporto, così come previsto all’articolo 193 comma 7 del TUA (riferimento normativo forse poco attinente al caso in questione).

Roberto Ribaudo

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