INTERPELLO n. 110134 del 14 giugno 2024: il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica delinea i criteri di classificazione dei rifiuti di origine vegetale galleggianti nelle acque lacustri e le modalità di gestione
Il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE) ha chiarito che le operazioni di prelievo, raggruppamento, selezione e deposito preliminari alla raccolta dei rifiuti di origine vegetale galleggianti nelle acque lacustri, anche ove gli stessi siano frammisti ad altri materiali di origine antropica, non costituiscono attività di gestione dei rifiuti laddove effettuate nel tempo tecnico necessario e nel medesimo sito di deposito.
La qualifica di “rifiuto” dei materiali di origine vegetale galleggianti nelle acque di mari, laghi e fiumi derivanti da eventi meteorici o atmosferici dipende dalla destinazione che si intenderà dare loro: nel caso in cui il detentore abbia l’ intenzione o l’obbligo di disfarsene, questi assumeranno la qualifica di rifiuto.
I rifiuti volontariamente raccolti, anche attraverso campagne di pulizia in mare, nei laghi, nei fiumi e nelle lagune, sono invece classificati come rifiuti urbani e, pertanto, in assenza di metodologie e attrezzature che permettono la selezione a monte dei materiali di origine vegetale rispetto ai rifiuti di origine antropica, assumono la qualifica di rifiuto e come tali dovranno essere gestiti.
I Comuni territorialmente competenti sono tenuti a disporre il conferimento dei rifiuti accidentalmente pescati o di quelli volontariamente raccolti in acqua in apposite strutture di raccolta, anche temporanee, allestite in prossimità degli ormeggi, sostenendo i costi di gestione di tali rifiuti con una specifica componente che si aggiunge alla tassa sui rifiuti o alla tariffa istituita in luogo di essa.
La redazione
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