Centri di raccolta rifiuti: nuove regole dal 14 maggio 2026

Dal 14 maggio 2026 entrerà in vigore il nuovo decreto del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica (D.M. 26 marzo 2026), che introduce una disciplina completamente aggiornata per i centri di raccolta dei rifiuti urbani.

Comuni, enti d’ambito e gestori del servizio rifiuti avranno 12 mesi di tempo per adeguarsi, con scadenza fissata al 14 maggio 2027.

Aggiornamento operativo – maggio 2026

Centri di raccolta, tracciabilità e R.E.N.T.Ri.: primi chiarimenti applicativi

Tra gli aspetti che stanno generando maggiore attenzione operativa a seguito dell’entrata in vigore del nuovo decreto sui centri di raccolta vi sono le modalità di gestione della tracciabilità, della contabilizzazione dei flussi e del coordinamento con gli obblighi previsti dal sistema R.E.N.T.Ri.

Il D.M. 26 marzo 2026 conferma l’obbligo di tenuta del registro di carico e scarico limitatamente ai rifiuti pericolosi, in continuità con quanto previsto dalla normativa ambientale vigente.

Per i RAEE vengono invece introdotte indicazioni specifiche sulle modalità di registrazione e contabilizzazione. In particolare, il decreto prevede che il peso registrato sia quello verificato a destino presso l’impianto di trattamento.

Accanto ai registri, il provvedimento rafforza le procedure di contabilizzazione dei flussi attraverso specifiche schede dedicate:

  • ai rifiuti conferiti al centro di raccolta;
  • ai rifiuti avviati a recupero o smaltimento.

Tali procedure assumono un ruolo sempre più centrale ai fini:

  • del controllo dei flussi;
  • della rendicontazione;
  • della gestione operativa del centro;
  • della corretta tracciabilità dei rifiuti.

Il decreto non introduce un autonomo obbligo generalizzato di iscrizione al R.E.N.T.Ri. per tutti i centri di raccolta, ma rafforza significativamente gli aspetti legati alla gestione documentale e alla tracciabilità, rendendo necessario verificare attentamente gli obblighi applicabili ai singoli soggetti coinvolti.

Particolare attenzione dovrà inoltre essere posta:

  • alla gestione documentale dei RAEE;
  • alle modalità di contabilizzazione dei rifiuti in ingresso e in uscita;
  • all’organizzazione delle procedure interne;
  • alla corretta gestione dei dati trasmessi e registrati.

Le nuove disposizioni confermano infatti una progressiva integrazione tra gestione operativa dei rifiuti e sistemi digitali di tracciabilità, con impatti concreti sulle procedure quotidiane dei centri di raccolta.

Superato il modello 2008: cambia l’impianto normativo

Il decreto abroga:

  • il D.M. 8 aprile 2008
  • il D.M. 13 maggio 2009

introducendo una disciplina più completa che definisce in modo puntuale:

  • caratteristiche tecnico-strutturali
  • requisiti gestionali
  • modalità operative
  • tipologie di rifiuti conferibili

I centri di raccolta vengono formalmente individuati come aree presidiate e allestite, destinate al raggruppamento differenziato dei rifiuti urbani conferiti da utenze domestiche e non domestiche.

Ruolo di Comuni ed enti d’ambito: più responsabilità organizzativa

La realizzazione e organizzazione dei centri è demandata agli enti di governo d’ambito o ai Comuni, che devono operare in coerenza con la pianificazione territoriale.

Agli enti spetta inoltre:

  • definire i rifiuti conferibili
  • disciplinare modalità di accesso e utilizzo
  • regolamentare la gestione operativa del centro

Si rafforza quindi il presidio organizzativo lungo tutta la filiera.

Requisiti tecnici più stringenti: sicurezza e gestione integrata

Il decreto introduce standard tecnici più rigorosi, con un forte focus su sicurezza e tutela ambientale.

Tra i principali requisiti:

  • rispetto delle norme su salute, ambiente e sicurezza sul lavoro
  • prevenzione incendi
  • localizzazione in aree idonee e preferibilmente impermeabilizzate
  • presenza di recinzioni, viabilità interna e illuminazione
  • gestione delle acque meteoriche
  • pavimentazioni impermeabilizzate
  • separazione fisica dei flussi di rifiuto

Devono inoltre essere previste:

  • aree distinte per rifiuti pericolosi e non pericolosi
  • contenitori idonei e sistemi di sicurezza
  • cartellonistica informativa
  • piano di ripristino del sito a fine attività

Il passaggio è chiaro: da infrastruttura logistica a sistema gestito e controllato in modo strutturato.

Gestione operativa dei rifiuti: conferimento, deposito e controlli

Il decreto interviene anche sulle modalità operative, introducendo maggiore chiarezza e uniformità.

Vengono rafforzati:

  • distinzione tra rifiuti pericolosi e non pericolosi
  • separazione tra flussi destinati a recupero e smaltimento
  • condizioni di sicurezza nella gestione

Sono inoltre previsti limiti temporali e quantitativi di deposito, con indicazioni specifiche per alcune categorie di rifiuti, tra cui:

  • rifiuti biodegradabili
  • rifiuti liquidi
  • RAEE
  • batterie
  • rifiuti sanitari

L’obiettivo è migliorare la qualità dei flussi e ridurre i rischi ambientali e igienico-sanitari.

Rifiuti conferibili e apertura alle utenze non domestiche

Il decreto aggiorna l’elenco dei rifiuti conferibili (definito nell’Allegato 1), includendo in modo più strutturato diverse tipologie oggi diffuse.

Viene inoltre confermata la possibilità di conferimento anche per:

  • utenze non domestiche
  • attività economiche che producono rifiuti simili agli urbani
  • strutture sanitarie (nei limiti previsti)

Gestione e organizzazione: obbligo di iscrizione e personale qualificato

Per la gestione dei centri è richiesta:

  • iscrizione all’Albo nazionale gestori ambientali
  • presenza di personale qualificato e adeguatamente formato

Le attività devono essere svolte garantendo:

  • sicurezza operativa
  • corretta separazione dei rifiuti
  • mantenimento delle caratteristiche ai fini del recupero o smaltimento

Tracciabilità e registri: obblighi confermati e strumenti operativi

Il decreto interviene anche sul tema della tracciabilità, mantenendo il riferimento all’art. 190 del Testo Unico Ambientale.

In particolare:

  • resta l’obbligo di tenuta dei registri secondo la normativa vigente
  • viene rafforzata la contabilizzazione dei flussi di rifiuti

A supporto della gestione operativa, il decreto introduce specifiche schede di tracciamento, tra cui:

  • scheda dei rifiuti conferiti al centro (Allegato 2)
  • scheda dei rifiuti avviati a recupero o smaltimento (Allegato 3)

le schede rappresentano strumenti operativi di tracciamento e gestione interna; il loro rapporto con gli obblighi di formulario deve essere valutato in funzione dei soggetti coinvolti e della normativa applicabile nei singoli casi.

Riutilizzo e preparazione per il riutilizzo: nuovo ruolo dei centri

Tra le novità più rilevanti emerge l’apertura esplicita al riutilizzo.

Il decreto consente di:

  • individuare aree dedicate all’esposizione di beni ancora utilizzabili
  • attivare attività di preparazione per il riutilizzo
  • promuovere iniziative di prevenzione della produzione di rifiuti

Si tratta di un cambio di paradigma: i centri di raccolta diventano attori attivi dell’economia circolare.

Scadenze: 12 mesi per l’adeguamento

I centri di raccolta già esistenti dovranno adeguarsi alle nuove disposizioni entro il 14 maggio 2027

Un orizzonte temporale che richiederà interventi su:

  • infrastrutture
  • organizzazione
  • procedure operative
  • sistemi di tracciabilità e gestione dati

Supporto alla gestione operativa e alla tracciabilità

L’evoluzione normativa rende sempre più centrale la capacità di gestire in modo integrato dati, flussi operativi, contabilizzazione e adempimenti documentali.

In questo contesto, strumenti software dedicati alla gestione dei rifiuti urbani e dei centri di raccolta assumono un ruolo strategico per supportare:

  • controllo dei flussi;
  • tracciabilità;
  • gestione documentale;
  • rendicontazione operativa.

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La Redazione

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