L’impiego di un mezzo di trasporto diverso da quello comunicato… costituisce reato?

Cosa dice la Sentenza della corte di Cassazione Sez. III n. 13310 30 marzo 2023

“Nel caso di impiego di un mezzo di trasporto diverso da quello comunicato, è configurabile il reato di cui all’art. 256, comma 4, d.lgs. n. 152 del 2006, in quanto il soggetto effettua un’attività in carenza dei requisiti e delle condizioni richieste per le iscrizioni o comunicazioni”.

Il ricorso

La recente sentenza della Corte di Cassazione penale n. 13310 del 30 marzo 2023, ha ritenuto fondato il ricorso di una azienda che era  stata ritenuta colpevole del reato di cui all’art 256 comma 1 TUA per avere, in assenza dei prescritti FIR, conferito rifiuti ad una società che, pur essendo iscritta all’Albo nazionale gestori ambientali, utilizzava per il recupero ed il trasporto degli stessi un veicolo non autorizzato al loro trasporto nonché non iscritto all’Albo nazionale dei Trasportatori.

Secondo la ricorrente,  invero, la condotta serbata non configurava il contestato 256 comma 1 TUA (che punisce chi svolge attività di gestione di rifiuti in assenza della prescritta autorizzazione o comunicazione), bensì la meno grave fattispecie di cui al comma 4 (che sanziona l’inosservanza delle prescrizioni contenute o richiamate nelle autorizzazioni, nonché nelle ipotesi di carenza dei requisiti e delle condizioni richiesti per le iscrizioni o comunicazioni), sulla base del fatto che, sia la ricorrente che la società cui i rifiuti sono stati conferiti, erano in possesso di regolare autorizzazione per il trasporto e smaltimento dei rifiuti e, di conseguenza, l’antigiuridicità della condotta avrebbe dovuto essere circoscritta al solo uso del mezzo non autorizzato né iscritto all’Albo.

La sentenza

La Corte ha accolto il ricorso e – dopo avere richiamato l’excursus normativo della disciplina per l’iscrizione all’albo gestori ambientali per imprese che svolgono attività di trasporto rifiuti e della necessaria comunicazione di eventuali variazioni (tra cui l’eventuale introduzione di nuovi veicoli) – ha statuito come segue: “nel caso di impiego di un mezzo di trasporto diverso da quello comunicato, è configurabile il reato di cui all’art. 256, comma 4, TUA, in quanto il soggetto effettua un’attività in carenza dei requisiti e delle condizioni richieste per le iscrizioni o comunicazioni (…). Inoltre, posto che dal FIR emerge che il conferente ha l’onere di verificare la targa del mezzo di trasporto, ne deriva che ha anche l’onere di verificare che quest’ultimo sia tra i mezzi indicati nell’autorizzazione.”.

Pertanto, anche secondo il Giudice, nel caso di specie non poteva ravvisarsi l’ipotesi di cui all’art 256 comma 1, bensì il comma 4 dello stesso articolo.

La redazione

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